Ordinanza n.279 del 1985

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 279

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 5, 7, 10, 22 e 26 della legge 20 settembre 1980, n. 567 (Riforma del sistema previdenziale forense) promossi con ordinanze emesse il 21 ottobre 1983 dal Pretore di Busto Arsizio, il 25 novembre 1983 dal Tribunale di Milano, il 24 gennaio 1983 dal Pretore di Torino, il 30 novembre 1983 dal Tribunale di Milano, il 1 dicembre 1983 dal Tribunale di Milano, il 15 novembre 1982 dal Pretore di Firenze e il 27 gennaio 1984 dal Tribunale di Milano, iscritte rispettivamente al n. 1074 del registro ordinanze 1983, ai nn. 382, 397, 419, 849, 854 e 1143 del registro ordinanze 1984, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ai nn. 134, 259, 266 dell'anno 1984 e ai nn. 7 bis, 2 bis e 56 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione di Colombo Paolo Oliviero, di Sbisà Giuseppe ed altri, della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il Pretore di Busto Arsizio, con ordinanza emessa il 21 ottobre 1983 (R.O. n. 1074/83), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) nella parte in cui dispongono che i pensionati che proseguono l'attività forense debbono essere iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori con la prospettiva di limitati benefici previdenziali, in riferimento agli artt. 3, capoverso, 31, 33, 35 e 38 Cost.;

che eguale questione é stata sollevata dal Pretore di Torino con ordinanza emessa il 24 gennaio 1983 (R.O. n. 397/84), in riferimento agli stessi parametri costituzionali;

che il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 25 novembre 1983 (R.O. n. 382/84), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 7 della legge n. 576/1980, in quanto, malgrado l'obbligo della contribuzione, limitano i diritti pensionistici per gli iscritti alla Cassa dopo il compimento di quaranta anni d'età, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.;

che il Tribunale di Milano, con le ordinanze emesse il 30 novembre 1983 (R.O. n. 419/84) ed il 1 dicembre 1983 (R.O. n. 849/84), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 576/1980, nella parte in cui impone l'iscrizione alla Cassa anche per i professionisti, come i professori universitari, già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost.;

che il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 27 gennaio 1984 (R.O. n. 1143/84), ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 22 della l. n. 576/1980, nella parte già denunciata con le precedenti ordinanze nn. 419/1984 e 849/84, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.; b) degli artt. 4, 5 e 7 della stessa legge, nella parte già denunciata con l'ordinanza n. 382/84, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost.;

che il Pretore di Firenze, con ordinanza emessa il 15 novembre 1982 (R.O. n. 854/84), ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a) degli artt. 2, comma ottavo, e 10, comma terzo, della legge n. 576/1980, i quali prevedono, per il pensionato che prosegue l'attività, nonostante l'imposizione del pagamento dei contributi, il diritto, al compimento di almeno cinque anni di iscrizione, ad un solo supplemento della pensione, in riferimento agli artt. 3, capoverso, e 38 Cost.; b) degli artt. 10, comma primo, lett. b), e 2, commi secondo e quinto, della legge n. 576/1980, in quanto commisurano la contribuzione anche al reddito eccedente i quaranta milioni, mentre assumono come base per il calcolo della pensione solo la parte di reddito fino a quaranta milioni, in relazione all'art. 3 Cost.; c) dell'art. 26 della legge n. 576/1980, in quanto rende applicabile il nuovo, più favorevole, regime pensionistico solo a coloro che maturano il diritto a pensione a decorrere dal 1 gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della legge, in riferimento all'art. 3 Cost.;

che il Presidente del Consiglio dei ministri é intervenuto in tutti i giudizi, sollecitando la declaratoria di infondatezza delle questioni;

che la parte privata Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori si é costituita nei giudizi nn. 382, 397, 419, 849, 854 e 1143/84, sollecitando la declaratoria di manifesta infondatezza delle questioni;

che nel giudizio n. 1074/83 si é costituita la parte privata avv. Colombo, sollecitando

invece la pronuncia di illegittimità delle norme, mentre nel giudizio n. 419/84 si sono costituite le parti private prof. Sbisà, Crespi ed altri, formulando eguale richiesta;

che in quest'ultimo giudizio le parti private prof. Sbisà, Crespi e altri hanno depositato memoria illustrativa, chiedendo la rimessione della causa alla pubblica udienza.

Considerato che per l'identità o connessione delle rispettive questioni i giudizi debbono essere riuniti;

che tutte le questioni sono state dichiarate non fondate da questa Corte con le sentenze nn. 132 e 133 del 1984, mentre nelle ordinanze di rimessione - ed é alla stregua delle sole ordinanze di rimessione che va individuato il contenuto delle questioni di legittimità costituzionale - non si rinvengono profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le sentenze in parola;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni sollevate dalle ordinanze indicate in epigrafe.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevate, in riferimento agli artt. 3, capoverso, 31, 33, 35 e 38 Cost., dalle ordinanze del Pretore di Busto Arsizio del 21 ottobre 1983 e del Pretore di Torino del 24 gennaio 1983; degli artt. 4, 5 e 7 della stessa legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dall'ordinanza del Tribunale di Milano del 25 novembre 1983, e, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., dall'ordinanza dello stesso Tribunale del 27 gennaio 1984; dell'art. 22 della stessa legge, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dalle ordinanze del Tribunale di Milano del 30 novembre 1983, del 1 dicembre 1983 e del 27 gennaio 1984; degli artt. 2, comma ottavo, e 10, comma terzo, della stessa legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3, capoverso, e 38 Cost., dall'ordinanza del Pretore di Firenze del 15 novembre 1982; dell'art. 10, comma primo, lett. b), e dell'art. 2, comma secondo e quinto, della stessa legge, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla detta ordinanza del Pretore di Firenze; dell'art. 26 della stessa legge, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla detta ordinanza del Pretore di Firenze.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

Livio PALADIN - Aldo CORASANITI

Depositata in cancelleria l'8 novembre 1985.