Odinanza n.274 del 1985

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ORDINANZA N. 274

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e artt. 46 e 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) promossi con ordinanze emesse dalle Commissioni Tributarie di primo grado di Roma il 19 marzo 1984, di Termini Imerese il 24 febbraio 1984, di Genova l'8 giugno 1984 (n. 3 ordinanze), di La Spezia il 23 novembre 1983 e dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Forlì il 14 dicembre 1983, iscritte ai nn. 1113, 1124 a 1127, 1201 e 1244 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella G.U. nn. 53 bis, 56 bis, 32 bis, 62 bis e 71 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto I) che Ia) con ordinanza emessa il 23 novembre 1983 (pervenuta alla Corte il 27 ottobre 1984; comunicata il 2 maggio e notificata il 1 ottobre successivi; pubblicata nella G.U. n. 62 bis del 13 marzo 1985 e iscritta al n. 1201 R.O. 1984) su ricorso di Del Rio Franco e altri é stata dalla Commissione tributaria di primo grado di La Spezia giudicata rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 36 Cost., la questione di costituzionalità degli artt. 46 comma primo e 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 nella parte in cui consentono che l'indennità integrativa speciale, istituita dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, concorre a formare il reddito complessivo al fine della applicazione delle aliquote progressive (incidente nel quale é in questa sede intervenuta con atto depositato il 2 aprile 1985 l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo dichiararsi infondata la questione), Ib) con ordinanza emessa il 19 marzo 1984 (comunicata il 5 giugno e notificata il 16 luglio 1984 successivi; pubblicata nella G.U. n. 53 bis del 2 marzo 1985 e iscritta al n. 1113 R.O. 1984) é stata giudicata, ma in riferimento all'art. 53 Cost., non manifestamente infondata la stessa questione di costituzionalità dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma su ricorso di Perrone Cieri Virginia (incidente nel quale é in questa sede intervenuta con atto depositato il 19 marzo 1985 l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo dichiararsi infondata la questione), II) che con ordinanza emessa il 14 dicembre 1983 (pervenuta alla Corte il 13 novembre 1984; comunicata il 17 maggio e notificata il 25 ottobre successivi; pubblicata nella G.U. n. 71 bis del 23 marzo 1985 e iscritta al n. 1244 R.O. 1984) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Forlì su appello dell'Ufficio II.DD. di Rimini contro Colangelo Giovanni e altri é stata giudicata rilevante e, in riferimento agli artt. 23 e 53 Cost., non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in quanto dette norme ordinarie, considerando reddito imponibile ai fini IRPEF l'indennità integrativa speciale di cui alla l. 27 maggio 1959, n. 324 (che ha natura risarcitoria), consentono che il semplice variare di detta integrazione venga irrazionalmente considerato (in conseguenza della mera svalutazione monetaria e non per una diversa e responsabile scelta del Parlamento) aumento fittizio di capacità contributiva, così provocando, stante la progressività degli scaglioni, una più intensa pressione tributaria e imponendo al contribuente (con reddito normalmente superiore, ma in concreto uguale se non inferiore a quello percepito nel precedente periodo di imposta una prestazione patrimoniale più gravosa nel "quantum") di quella voluta dal legislatore, con la curva delle aliquote reali originariamente disegnata (incidente nel quale é in questa sede intervenuta con atto depositato l'11 aprile 1985 l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo dichiararsi infondata la questione), III) che con ordinanza emessa il 24 febbraio 1984 (pervenuta alla Corte il 4 ottobre 1984; comunicata il 27 aprile e notificata il 16 maggio 1984; pubblicata nella G.U. n. 56 bis del 6 marzo 1985 e iscritta al n. 1124 R.O. 1984) su ricorso di Imboccari Mario contro l'Ufficio Distrettuale II.DD. di Lercara Friddi é stata giudicata dalla Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese, in riferimento agli artt. 36 e 53 Cost., non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 46 comma primo e 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui consentono che l'indennità integrativa speciale istituita dalla l. 27 maggio 1959, n. 324 concorra a formare il reddito complessivo netto ai fini dell'IRPEF (incidente nel quale é in questa sede intervenuta con atto depositato il 25 maggio 1985 l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo dichiararsi infondata la questione), IV) che con tre ordinanze, aventi motivazione e dispositivo identici, emesse l'8 giugno 1984 (comunicate il 20 giugno e notificate il 10 settembre 1984; pubblicate nella G.U. n. 32 bis del 6 febbraio 1985 e iscritte ai nn. 1125 a 1127 R.O. 1984) dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova su separati ricorsi proposti da Mangano Vincenzo, da Aloia Antonio e da Arcuri Saverio contro l'Ufficio Distrettuale II.DD. di Genova é stata giudicata non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 53 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 nella parte in cui, abrogando le agevolazioni fiscali del previgente sistema tributario, non prevede la esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche della indennità integrativa speciale istituita con la l. 27 maggio 1959, n. 324.

Considerato I) che i sette incidenti vanno riuniti per identità e, comunque, per continenza, II) che la questione d'incostituzionalità degli artt. 46 comma primo e 48 d.P.R. 597/1973 e 42 d.P.R. 601/1973 sollevata dalla Commissione di primo grado di La Spezia in riferimento all'art. 36 (supra Ia)) e dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma (supra Ib)) in riferimento all'art. 53 Cost. é stata giudicata infondata da questa Corte con sent. 277/1984, la cui motivazione non rende necessario riesame, né l'art. 23 la cui violazione denunciata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Forlì (supra II)) si appalesa idoneo parametro di incostituzionalità perché la riserva di legge é rispettata per essere l'assoggettamento dell'indennità integrativa speciale prevista quale oggetto di imposizione dalle disposizioni che impingono sul salario, del quale é debitore il datore di lavoro in non diversa guisa di quel che accade per la indennità.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 1113, 1124 a 1127, 1201, 1244 R.O. 1984

dichiara manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale degli artt. 46 comma primo e 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 23, 36 e 53 Cost. nella parte in cui consentono che la indennità integrativa speciale istituita con la l. 27 maggio 1959, n. 324 concorra a formare il reddito complessivo netto ai fini dell'IRPEF.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI

Depositata in cancelleria l'8 novembre 1985.