Ordinanza n.272 del 1985

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ORDINANZA N. 272

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis, cod. proc. pen., promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 ottobre 1984 dal Giudice istruttore del Tribunale di Treviso nel procedimento penale a carico di Della Libera Renato ed altri, iscritta al n. 1328 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 23 novembre 1984 dal Giudice istruttore del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Gassi Gianfranco ed altri, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ordinanza 16 ottobre 1984, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Treviso ha denunciato di illegittimità, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost., l'art. 41 bis cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede lo spostamento della competenza territoriale anche nell'ipotesi di reati commessi da Pretori o vice Pretori o in loro danno, attribuiti alla competenza del Tribunale nella cui circoscrizione é compreso il mandamento in cui il Pretore o vice Pretore, imputato o parte lesa, esercita le sue funzioni;

che identica impugnativa é stata proposta anche dal G. I. del Tribunale di Firenze, con altra ordinanza del 23 novembre 1984;

che nei relativi giudizi innanzi alla Corte non vi é stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che i giudizi stessi vanno riuniti e unitariamente decisi;

che peraltro, con sentenza n. 232 del 1984, é stata già dichiarata l'inammissibilità di identica questione di costituzionalità del predetto art. 41 bis c.p.p., dal momento che sostanzialmente si richiedeva alla Corte una sentenza additiva implicante, nell'ambito di più soluzioni alternative, scelte discrezionali che esulano dalla competenza della Corte stessa; e che altre analoghe questioni sono state poi dichiarate manifestamente inammissibili con successive ordinanze nn. 54 e 98 del 1985.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis cod. proc. pen. sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost., con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

Livio PALADIN

Depositata in cancelleria l'8 novembre 1985.