Ordinanza n.270 del 1985

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ORDINANZA N. 270

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 del d.l. 17 aprile 1984, n. 70 (recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 settembre 1984 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra s.p.a. RAI Radiotelevisione Italiana e Minniti Silvano, iscritta al n. 1197 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 27 maggio 1984 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Pellegrini Simonetta e s.p.a. RANK XEROX iscritta al n. 1292 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di costituzione dell'Avv. Renato Scognamiglio per la RAI nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Roma, con le due ordinanze in epigrafe, ha impugnato congiuntamente gli artt. 3 e 4 del d.l. 17 aprile 1984, n. 70 (recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza) argomentando che il cosiddetto taglio della scala mobile, ivi disciplinato anche con salvezza degli effetti prodotti dal precedente d.l. 15 febbraio 1984, n. 10, si porrebbe in contrasto con i precetti costituzionali di cui all'art. 3 (sia per la sottrazione di parte del reddito dei lavoratori a favore dei datori di lavoro, sia perché i lavoratori stessi sarebbero i soli colpiti, sia perché verrebbero ugualmente incisi i redditi più bassi e quelli più alti), all'art. 36 (perché al lavoro prestato nella stessa qualità e quantità farebbe riscontro nel periodo considerato una retribuzione con diminuito potere di acquisto), all'art. 39 (per l'impedimento di fatto arrecato all'esercizio della libertà sindacale) ed agli artt. 70 e 77 Cost. (perché il potere governativo di decretazione risulterebbe nella specie esercitato fuori degli obbligati presupposti di necessità ed urgenza e con indebita estensione alla regolamentazione - riservata invece al legislatore - di rapporti giuridici sorti sulla base di precedenti decreti non convertiti);

che si é costituita, nel giudizio relativo alla prima ordinanza, la s.p.a. RAI Radiotelevisione Italiana, per contestare il fondamento dell'impugnativa; ed é intervenuto, in entrambi i giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependone del pari la (manifesta) infondatezza e, pro parte, l'inammissibilità.

Considerato che i due giudizi, per l'identità dell'oggetto, vanno riuniti ed unitariamente decisi;

che, per altro, con sentenza n. 34 del 1985, identiche questioni di legittimità del d.l. n. 70 del 1984 (nel frattempo convertito in l. 219/1984) sono state dichiarate, rispettivamente, inammissibili nei riguardi dell'art. 4 (soppresso in sede di conversione) e non fondate quanto all'art. 3;

che le odierne ordinanze non adducono argomenti diversi od ulteriori rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 17 aprile 1984, n. 70, sollevata dal Pretore di Roma - in riferimento agli artt. 3, 36, 39, 70 e 77 della Costituzione - con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. n. 70 del 1984, sollevate - con le ordinanze medesime - in riferimento agli artt. 3, 36, 39, 70 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

Livio PALADIN

Depositata in cancelleria l'8 novembre 1985.