Ordinanza n.269 del 1985

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ORDINANZA N. 269

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Ffrancesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1973, n. 1032 ("Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1984 dal Pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Perniciano Giuseppe ed altri c/ENPAS, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe - emessa nel corso di un giudizio civile nel quale si controverteva sul diritto all'indennità di buonuscita, negato dall'ENPAS sul presupposto che i richiedenti, nella loro qualità di figli maggiorenni (del pubblico dipendente deceduto in servizio), non si trovavano nelle condizioni prescritte per conseguire la pensione di riversibilità - l'adito Pretore di Palermo ha denunciato di incostituzionalità l'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (t.u. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) per violazione dell'art. 76 Cost., in quanto, in contrasto con la legge di delega n. 775 del 1970, avrebbe soppresso il diritto dei figli maggiorenni a percepire l'indennità di buonuscita (indipendentemente dal possesso dei requisiti per ottenere la riversibilità della pensione) quale precedentemente sancito dall'art. 5 della legge 1407/1956; e dell'art. 3 Cost., per ingiustificata difformità di disciplina rispetto alla citata legge n. 1407/1956 ed alla successiva legge n. 177/1976;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, non vi é stata costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, precisamente nei termini indicati, l'art. 5, comma primo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, é già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza di questa Corte n. 255 del 1984, "nella parte" appunto "in cui prevede che gli orfani maggiorenni abbiano diritto all'indennità di buonuscita solo quando conseguano il diritto alla pensione di riversibilità".

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal Pretore di Palermo, per contrasto con gli artt. 76 e 3 Cost. - dell'art. 5, comma primo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (t.u. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato): norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 255 del 1984, "nella parte in cui prevede che gli orfani maggiorenni abbiano diritto all'indennità di buonuscita solo quando conseguano il diritto alla pensione di riversibilità".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

Livio PALADIN

Depositata in cancelleria l'8 novembre 1985.