Ordinanza n.266 del 1985

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ORDINANZA N. 266

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in materia di entrate fiscali") promossi con:

1) quattro ordinanze emesse il 18 marzo 1983 e 31 maggio 1984 dal Pretore di San Donà di Piave, iscritte al n. 391 del registro ordinanze 1983 e nn. 980, 981 e 982 del registro ordinanze del 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno 1983 e n. 13 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 6 novembre 1982 dal Pretore di Pergine Valsugana, iscritta al n. 1273 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di S. Donà di Piave, con le quattro ordinanze in epigrafe, emesse nel corso di altrettanti procedimenti penali per contravvenzioni edilizie (in relazione alle quali era stata corrisposta l'oblazione prevista dall'art. 9 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688), ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma predetta, nella parte appunto in cui prevede l'estinzione dei reati di costruzione abusiva, commessi anteriormente al 31 luglio 1982, a seguito del pagamento di una somma di denaro configurata come oblazione: sospettando da detta norma violati l'art. 79 Cost., per usurpazione della competenza del Presidente della Repubblica in tema di adozione di provvedimenti di amnistia; l'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo di una irragionevole disparità di trattamento introdotta tra chi abbia completato i lavori entro il 31 luglio 1982 e chi li abbia completati dopo tale data ma prima dell'emanazione del decreto, nonché tra gli abbienti e i non abbienti; e l'art. 77 Cost., sul rilievo che proprio la limitazione di efficacia dei benefici proverebbe per tabulas l'inesistenza, nella specie, della necessità ed urgenza richieste per l'emanazione di un decreto-legge;

che, in punto di rilevanza, ha aggiunto lo stesso Pretore che questa non sarebbe - a suo avviso - esclusa dalla sopravvenuta soppressione della disposizione impugnata in sede di conversione del d.l. 688/1982 (in l. 873/1982): in quanto l'ultimo comma dell'art. 2 cod. pen. farebbe salvo il principio di applicabilità della norma penale più favorevole (di cui al comma terzo dello stesso articolo) anche nell'ipotesi di norma di favore contenuta (come nella specie) in un decreto-legge e non convertita in legge formale;

che analoga impugnativa dell'art. 9 d.l. 688/1982 é stata proposta anche dal Pretore di Pergine Valsugana, con altra ordinanza del 6 novembre 1982 (pervenuta alla Corte il 28 novembre 1984) in relazione agli artt. 3, 79, 87 Cost.;

che nei giudizi innanzi alla Corte non vi é stata costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che i giudizi stessi vanno riuniti per essere unitariamente decisi;

che, per altro, l'art. 2 cod. pen., nella parte invocata dal giudice a quo (per argomentare la rilevanza della sollevata questione), é stato, nel frattempo, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza di questa Corte n. 51 del 1985;

che, comunque, nelle more del giudizio é intervenuta la legge 28 febbraio 1985, n. 47 (recante "norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle contravvenzioni edilizie"), il cui art. 38 prevede analoga ipotesi di estinzione, a seguito di oblazione, dei reati edilizi, ed il cui art. 31 fa inoltre salvi i rapporti giuridici sorti e mantiene efficacia agli atti e provvedimenti adottati in applicazione dell'impugnato art. 9 del d.l. 688/1982;

che alla luce di tale sopravvenienza normativa appare, quindi, opportuno restituire gli atti ai giudici a quibus perché valutino la rilevanza della proposta questione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti ai Pretori di S. Donà di Piave e di Pergine Valsugana.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

Livio PALADIN

Depositata in cancelleria l'8 novembre 1985.