Ordinanza n.260 del 1985

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ORDINANZA N. 260

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 11 del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario) e art. 3 legge 19 febbraio 1981. n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) promossi con due ordinanze emesse il 5 giugno e 20 ottobre 1984 dal Pretore di Verbania sui ricorsi proposti da Trotti Mario e Gusmorino Daniela iscritte ai nn. 1022 e 1327 del registro ordinanze 84 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19 bis e 119 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto I) che con ordinanza emessa il 5 giugno 1984 sul ricorso inteso da Trotti Mario esercente la potestà sulla minore figlia Giuseppina ad ottenere la autorizzazione a consentire quale legale rappresentante di questa alla divisione di beni ereditari (ordinanza comunicata il 20 e notificata il 27 luglio 1984; pubblicata nella G.U. n. 19 bis del 23 gennaio 1985 e iscritta al n. 1022 R.O. 1984) il Pretore - giudice tutelare - di Verbania, premesso che, essendo vice-pretore onorario, non poteva in tale sede ovviamente dolersi di non percepire alcuna indennità, ha affermato che il mancato riconoscimento ai vice pretori onorari di una adeguata indennità nuoce soprattutto alla credibilità della Giustizia ed ha auspicato che, ove il legislatore non riconosca la indennità, sia scrutinata l'opportunità di abolire la figura del vice pretore onorario, ha dichiarato d'ufficio non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e segg. R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario) in quanto non prevedono alcuna indennità per i vice pretori onorari e dell'art. 3 l. 9 febbraio 1981, n. 27 in quanto non comprende i vice pretori onorari che svolgono funzioni giurisdizionali, in relazione agli artt. 97 comma primo e 101 comma secondo Cost., rimettendone l'esame a questa Corte avanti la quale non si é costituito il Trotti ma ha spiegato intervento nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato instando con atto depositato il 12 febbraio 1985 per la declaratoria d'inammissibilità o, comunque, di infondatezza della proposta questione, II) che con ordinanza emessa il 20 ottobre 1984 sul ricorso inteso da Gusmorino Daniela, esercente la potestà sulla minore Paola, ad ottenere l'autorizzazione a vendere in qualità di legale rappresentante di questa un bene ereditario (ordinanza comunicata il 6 e notificata il 12 novembre 1984; pubblicata nella G.U. n. 119 bis del 22 maggio 1985 e iscritta al n. 1327 R.O. 1984), il Pretore - giudice tutelare - di Verbania, premesso che, essendo egli vice pretore onorario "in questa sede non poteva ovviamente dolersi, considerato il carattere volontaristico del suo ufficio, di non percepire alcun compenso o alcuna indennità", ha d'ufficio dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e segg. R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, in quanto non prevedono alcuna indennità per i vice pretori onorari non reggenti o non incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'art. 32 dell'Ordinamento giudiziario, e dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27 e dell'art. 1, primo comma, della legge 6 agosto 1984 n. 425, in quanto non comprendono i vice pretori onorari, in relazione agli artt. 97 primo comma e 101 secondo comma, Cost., e rilevante sulla considerazione che "non si possa fondatamente affermare che il trattamento economico del Giudice non ha alcuna rilevanza sull'imparzialità e sul buon andamento dell'amministrazione della giustizia", rimettendone l'esame a questa Corte, avanti la quale la Gusmorino non si é costituita ma ha spiegato intervento con atto depositato l'11 giugno 1985 nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato instando per la declaratoria d'inammissibilità e, comunque, d'infondatezza della proposta questione.

Considerato che non può questa Corte scrutinare la fondatezza delle proposte questioni sollevate dal Pretore di Verbania nelle due ordinanze, di cui - stante la continenza - va disposta la riunione né la idoneità delle disposizioni costituzionali prescelte a fungere da idonei parametri perché ne difetta in guisa assoluta la rilevanza, non disconosciuta dallo stesso Pretore, per non essere le questioni sollevate pregiudiziali alla decisione sui ricorsi di volontaria giurisdizione che hanno fornito occasione alla rimessione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 1022 e 1327 R.O. 1984,

dichiara la manifesta inammissibilità, per irrilevanza, delle questioni di costituzionalità degli artt. 30 ss. R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario) in quanto non prevedono indennità per i vice pretori onorari e dell'art. 3 legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) in quanto non comprende anche i vice pretori onorari che svolgono funzioni giurisdizionali, sollevate in relazione agli artt. 97 comma primo e 101 comma secondo Cost. dal Pretore di Verbania con ordinanze 5 giugno 1984 e 20 ottobre 1984, nonché dell'art. 1 comma primo legge 6 agosto 1984 n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati) sollevate con ordinanza 6 agosto 1984 in quanto non comprendono anche i vice pretori onorari in relazione agli artt. 97 comma primo e 101 comma secondo Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985.

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1985.