Ordinanza n.256 del 1985

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ORDINANZA N. 256

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 ("Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie") promossi con due ordinanze emesse entrambe il 15 dicembre 1981 dal Tribunale di Roma nei procedimenti penali a carico di Bagnoli Riccardo e De Francesco Domenico ed altro, iscritte ai nn. 230 e 231 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che il Tribunale di Roma con le ordinanze in epigrafe ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che detta questione, relativa alla c.d. ultrattività delle norme penali finanziarie, é stata da questa Corte costituzionale dichiarata non fondata con sentenze nn. 164 del 1974 e 6 del 1978 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 279 del 1974; 89, 182 e 245 del 1975; 62 e 231 del 1976; 134 e 158 del 1977; 166 del 1980.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sollevate dal Tribunale di Roma con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985.

Livio PALADIN - Alberto MALAGUGINI

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1985.