Ordinanza n.251 del 1985

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ORDINANZA N. 251

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 marzo 1984 dal Pretore di Ravanusa, iscritta al n. 848 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 bis del 9 gennaio 1985;

2) ordinanza emessa il 10 aprile 1984 dal Pretore di Milano, iscritta al n. 922 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 bis del 16 gennaio 1985;

3) ordinanza emessa il 22 maggio 1984 dal Pretore di Potenza, iscritta al n. 934 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 bis del 16 gennaio 1985;

4) ordinanza emessa il 21 maggio 1984 dal Pretore di Potenza, iscritta al n. 935 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 bis del 16 gennaio 1985;

5) ordinanza emessa il 14 marzo 1984 dal Pretore di Termini Imerese, iscritta al n. 1002 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 bis del 6 febbraio 1985;

6) ordinanza emessa il 30 aprile 1984 dal Pretore di Brindisi, iscritta al n. 1090 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 bis del 30 gennaio 1985;

7) ordinanza emessa il 30 giugno 1984 dal Pretore di Potenza, iscritta al n. 1151 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 bis del 9 marzo 1985;

8) ordinanza emessa il 2 ottobre 1984 dal Pretore di Potenza, iscritta al n. 1285 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 bis del 2 marzo 1985;

9) ordinanza emessa il 2 ottobre 1984 dal Pretore di Potenza, iscritta al n. 1286 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 bis del 2 marzo 1985;

10) ordinanza emessa il 7 agosto 1984 dal Tribunale di Cagliari, iscritta al n. 38 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 bis del 29 maggio 1985;

11) ordinanza emessa il 5 novembre 1984 dal Pretore di Messina, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 bis del 29 maggio 1985.

Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore dott. Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un giudizio vertente tra Erba Gioachina e Notarstefano Pietro ed avente ad oggetto licenza per finita locazione di un immobile abitativo, il Pretore di Ravanusa con ordinanza del 5 marzo 1984 (reg. ord. n. 848 del 1984) sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, entrambi concernenti i contratti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, in quanto il primo di essi non prevede per i contratti già soggetti a proroga il rinnovo tacito del rapporto di locazione in assenza della previa disdetta del locatore di cui al precedente art. 3, richiamato invece dall'art. 65 per i contratti non soggetti a proroga;

che la differenza di trattamento sembrava a detto giudice dar luogo a contrasto con l'art. 3 Cost.;

che infatti il Pretore riteneva che entrambe le categorie di rapporti di locazione - quelli prorogati dell'art. 58, e quelli non prorogati dell'art. 65 cit. - dovevano ritenersi analogamente sottoposti ad ulteriore proroga per effetto della detta legge n. 392 del 1978;

che la stessa questione veniva sollevata dai Pretori di Milano, Potenza, Termini Imerese, Brindisi, Cagliari e Messina (i Pretori di Milano e di Potenza impugnavano solo l'art. 58) con le ordinanze indicate in epigrafe;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nelle cause n. 848, 1285, 1286 del 1984, 38 e 39 del 1985, richiamando la sentenza di questa Corte n. 33 del 1985 e chiedendo perciò che la questione fosse dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che tutti i giudizi, per l'identità del loro oggetto, debbono essere riuniti;

che la questione é stata già decisa da questa Corte con sentenza 6 febbraio 1985 n. 33;

che in essa la Corte ha osservato come la diversità della disciplina, ritenuta dai giudici a quibus, relativamente alla necessità della disdetta prima della cessazione del rapporto, tra le due categorie di contratti "prorogati" e "non prorogati", di cui agli artt. 58 e 65 l. n. 392 del 1978, non risulta irrazionale, in base alla sostanziale diversità delle categorie stesse;

che, infatti, i rapporti locativi di cui all'art. 58 cit., già soggetti a proroga in base alla precedente legislazione vincolistica, sono stati ulteriormente protratti dalla legge n. 392 del 1978, venendo così a risultare una normativa particolarmente favorevole per il conduttore; ciò non si verifica, invece, per i rapporti di cui all'art. 65, che sono stati soltanto ricondotti alla nuova disciplina con una protrazione meramente eventuale e comunque spesso di minima entità;

che su detta diversità delle due categorie non incide minimamente la sent. n. 22 del 1980, con cui questa Corte ha soltanto esteso ai contratti di cui all'art. 65 una causa giustificativa del recesso anticipato del locatore prevista dall'art. 59 l. cit. (per le altre cause di recesso v. sent. n. 250 del 1983);

che in conclusione la questione, in quanto già decisa, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dai Pretori di Ravanusa, Milano, Potenza, Termini Imerese, Brindisi, Cagliari e Messina con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decisa con la sent. n. 33 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.

Livio PALADIN  

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1985.