Ordinanza n.247 del 1985

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ORDINANZA N. 247

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

 Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 nn. 2, 3, 4, e 40 l. 17 agosto 1942 n. 1150, promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1981 dal Tribunale amministrativo per la Regione Marche su ricorso proposto da Di Fabio Gaetano contro la Regione Marche ed altri, iscritta al n. 797 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'anno 1982.

Visto l'atto di costituzione di Di Fabio Gaetano;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato su impugnazione di Di Fabio Gaetano ed avente per oggetto il "piano dei servizi pubblici" di San Benedetto del Tronto, adottato dal Consiglio comunale con deliberazione del 23 dicembre 1977 ed approvato dalla Giunta della Regione Marche il 7 agosto 1979, il Tribunale amministrativo regionale con ordinanza del 26 maggio 1981 (reg. ord. n. 797 del 1981) sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 nn. 2, 3, 4, e 40 l. 17 agosto 1942 n. 1150, per contrasto con l'art. 42, secondo comma, Cost.;

che, dopo aver rilevato che il detto piano sottoponeva nuovamente a vincolo per verde pubblico un'area di proprietà del ricorrente, già vincolata nello stesso modo dal piano regolatore generale del 1974, il Tribunale riteneva di impugnare le sopra dette disposizioni di legge in quanto, a suo avviso, consentivano di imporre su aree private, mediante strumenti urbanistici, vincoli di natura sostanzialmente espropriativa senza previsione di indennizzo né di termine di durata;

che il Tribunale osservava che le stesse disposizioni erano state già dichiarate incostituzionali da questa Corte con sentenza n. 55 del 1968, appunto perché non prevedevano, per le limitazioni della proprietà privata dei suoli urbani, operanti immediatamente e a tempo indeterminato, un indennizzo a favore dei proprietari;

che peraltro il legislatore era intervenuto con legge 19 novembre 1968 n. 1187, che aveva imposto un termine quinquennale di efficacia ai detti vincoli, entro il quale dovevano essere approvati i piani particolareggiati o autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati; termine decorrente dall'approvazione del piano regolatore generale o, per i piani approvati prima, dall'entrata in vigore della legge;

che lo stesso termine era stato più volte prorogato, con l. n. 756 del 1973, con d.l. n. 562 del 1975 conv. in l. n. 696 del 1975 e con d.l. 781 del 1976 conv. in l. n. 6 del 1977;

che tuttavia, sempre ad avviso del Tribunale, la successiva l. 28 gennaio 1977 n. 10 non aveva ulteriormente prorogato i termini, facendo venire meno l'operatività delle citate norme transitorie;

che questa Corte, inoltre, con sentenza n. 5 del 1980, aveva escluso che la legge medesima avesse separato la facoltà di edificare dal diritto di proprietà dei suoli, ed avesse così impedito la stessa configurabilità dei vincoli urbanistici: di conseguenza questi continuavano ad operare a tempo indeterminato;

che in definitiva il Tribunale riteneva che con l'entrata in vigore della legge ult. cit. e la sent. 5/1980 fosse venuta a riprodursi la situazione normativa anteriore alla sent. n. 55 del 1968, sopra ricordata;

Che il Di Fabio, costituitosi, affermava che la situazione normativa descritta dal TAR imponeva a quest'ultimo di dichiarare l'illegittimità degli atti amministrativi impugnati, senza necessità di una previa pronuncia della Corte costituzionale: egli chiedeva perciò che la questione fosse dichiarata inammissibile.

Considerato che la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata, in quanto già decisa da questa Corte con la sentenza 27 aprile 1982 n. 92: con questa, invero, si é escluso il presupposto interpretativo su cui si fonda l'attuale ordinanza di rimessione, osservandosi che la legge n. 10 del 1977 non ha regolato la materia dei vincoli urbanistici e che la legge n. 1187 del 1968 (a differenza delle successive norme di proroga, espressamente dotate di efficacia temporanea) ha carattere permanente, con la conseguente perdurante operatività del termine quinquennale di efficacia dei vincoli, ivi previsto.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 nn. 2, 3 e 4, e 40 l. 17 agosto 1942 n. 1150, sollevata in riferimento all'art. 42 primo cpv. Cost. dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decisa con sentenza n. 92 del 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.

Livio PALADIN - Francesco SAJA

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1985.