Ordinanza n.240 del 1985

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ORDINANZA N. 240

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1984 dal Tribunale di Udine, nel procedimento penale a carico di Marzona Enea ed altro, iscritta al n. 958 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che nel procedimento penale d'appello contro Marzona Enea e Cudini Alessandro, il Tribunale di Udine, con ordinanza emessa il 23 marzo 1984, dopo aver rilevato che con la sentenza di primo grado, emessa il 25 maggio 1983, gli imputati erano stati condannati per reati edilizi accertati nel luglio 1982, nonostante che avessero proceduto, in epoca anteriore alla sentenza, all'oblazione prevista dall'art. 9 del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688, non riprodotto dalla legge di conversione 27 novembre 1982, n. 873 (cfr. ora l'art. 31 della l. 28 febbraio 1985, n. 47), ponendosi l'esigenza di applicare, ai fini del decidere, l'art. 2, ultimo comma, c.p., che fa salvi gli effetti delle norme penali più favorevoli contenute in decreti legge non convertiti, sollevava, su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale della suindicata disposizione, per contrasto con l'art. 77 Cost., il quale dispone che i decreti legge, se non convertiti, perdono efficacia sin dall'inizio;

considerato che la norma impugnata é già stata dichiarata illegittima da questa Corte con la sentenza n. 51 del 1985, sicché la questione va dichiarata manifestamente infondata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, c.p. - sollevata dal Tribunale di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe - già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 51 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.

Livio PALADIN - Aldo CORASANITI

Depositata in cancelleria il 25 ottobre 1985.