Ordinanza n.239 del 1985

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ORDINANZA N. 239

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre 1977 dal Pretore di Bracciano nel procedimento penale a carico di Grappasonni Rolando ed altro, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 dell'anno 1978.

Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1985 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Bracciano, con ordinanza del 22 dicembre 1977, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 60 del codice di procedura penale, "nella parte in cui esclude dalla rimessione i reati di competenza del pretore che siano stati commessi dal conciliatore di un comune compreso nello stesso mandamento dell'ufficio competente a conoscerne";

e che nel giudizio é intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, é entrata in vigore la legge 22 dicembre 1980, n. 879, il cui art. 4 ha espressamente abrogato l'art. 60 del codice di procedura penale, e ciò a corollario dell'art. 1, che, attraverso l'inserimento dell'art. 41- bis del codice di procedura penale, ha disciplinato ex novo la competenza per i procedimenti riguardanti magistrati;

e che il disposto del predetto art. 1, in forza di quanto espressamente statuito dall'art. 6, primo comma, della medesima legge n. 879 del 1980, si applica a tutti i procedimenti in corso che, come quello di specie, alla data di entrata in vigore di tale legge, non siano "già stati rimessi dalla Corte di cassazione";

che, pertanto, é necessario restituire gli atti al giudice a quo affinché la rilevanza della questione sollevata sia riesaminata alla stregua della normativa sopravvenuta.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bracciano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.

Livio PALADIN - Giovanni CONSO

Depositata in cancelleria il 25 ottobre 1985.