Ordinanza n.224 del 1985

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ORDINANZA N. 224

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 114, secondo comma, codice penale, in relazione agli artt. 112 n. 1 e 630 stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1983 dal Tribunale di Pavia nel procedimento penale a carico di Ietto Caterina, iscritta al n. 881 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1985 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Tribunale di Pavia, con ordinanza 21 novembre 1983, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 114, secondo comma, cod. pen., in relazione agli artt. 112 n. 1 e 630 cod. pen., per asserito contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost.,

che, secondo il Tribunale rimettente, l'attuale rigoroso regime sanzionatorio concernente il sequestro di persona a scopo di estorsione, sarebbe più che esaustivo di ogni aspetto della pericolosità, ivi compreso quello derivante dalla pluralità dei partecipi, sì che ultronea sarebbe la previsione di ulteriore aggravante quale quella di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen., specie se collegata al divieto di applicazione della diminuzione di pena di cui all'art. 114 cod. pen., così come sancito nel secondo comma dello stesso articolo,

che, in tale situazione, verrebbe a verificarsi disparità di trattamento, specie nei confronti degli autori di altre ipotesi di reato di indubbia gravità, riguardo alle quali l'esclusione non opera (rapina e associazione a delinquere, aggravate dal numero delle persone).

Considerato che sul punto questa Corte si é già pronunziata con sent. 10 maggio 1984 n. 143, dove si é ampiamente motivato circa le ragioni che portano ad escludere l'irrazionalità della disposizione,

che, peraltro, per quanto si riferisce al più favorevole trattamento che - ad avviso dell'ordinanza - verrebbe usato dalla legge nei riguardi degli autori di talune ipotesi di reato che, nonostante una certa gravità della fattispecie, verrebbero tuttavia a godere della possibilità di fruire dell'attenuante in parola, deve rilevarsi che, per l'uno degli esempi adombrati (rapina), la giurisprudenza della Corte di Cassazione é orientata ad escludere l'applicazione dell'attenuante dell'art. 114, primo comma, anche quando l'aggravante del numero delle persone sia prevista da norma diversa dall'art. 112 n. 1 e che, per quanto si riferisce al secondo esempio (art. 416 cod. pen.), si tratta di delitto pluri soggettivo necessario, cui é dubbia l'applicabilità in genere delle norme che regolano il concorso eventuale di persone: anche se la giurisprudenza propende, pure in tal caso, almeno per l'inapplicabilità dell'attenuante in parola,

che, d'altra parte, il profilo di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., non esaminato dalla precedente sentenza perché non prospettato dall'ordinanza di rimessione, non trova in questa il minimo cenno di motivazione; né potrebbe venire in esame l'ipotesi (rarissimamente verificabile nella realtà) del concorrente che ignori la partecipazione di un numero di persone superiore a cinque (nel qual caso si é sostenuto da taluno il venir meno della ratio giustificatrice dell'aggravamento), giacché - a parte che così particolare situazione non é prospettata dall'ordinanza de qua - un siffatto profilo dovrebbe essere invocato con riguardo all'art. 27, primo comma, Cost., stante la vigenza dell'art. 59 cod. pen. che prevede l'imputazione delle circostanze aggravanti a titolo di responsabilità oggettiva: colla conseguente necessità di rimeditare, in tal caso, tutto il problema del primo comma dell'art. 27 Cost., sul quale pure questa Corte ha già espresso ripetuti avvisi,

che, pertanto, non sussistendo allo stato motivi per discostarsi dal giudizio espresso nella precedente citata sentenza, la questione appare manifestamente infondata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 114, secondo comma, cod. pen., in relazione agli artt. 112 n. 1 e 630 stesso codice, sollevata dal Tribunale di Pavia, con ordinanza 21 novembre 1983, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Ettore GALLO

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1985.