Sentenza n.217 del 1985

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SENTENZA N. 217

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione Toscana notificato il 13 dicembre 1980, depositato in Cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 36 del registro 1980, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota n. 1897/24/3 Gab. del 15 ottobre 1980 della Prefettura di Livorno in cui veniva affermata l'illegittimità dell'ordinanza n. 42/80 del 7 ottobre 1980 del Sindaco di Livorno, disponente la sospensione dei lavori di ristrutturazione in corso presso l'Istituto penale dell'isola della Gorgona.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

uditi nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1985 il Giudice relatore Francesco Saja e l'Avvocato dello Stato Ignazio Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ricorso notificato il 13 dicembre 1980 (reg. confl. n. 36 del 1980) la Regione Toscana esponeva che il Sindaco di Livorno aveva ordinato la sospensione dei lavori di ampliamento dello stabilimento carcerario sito nell'isola della Gorgona, in quanto non autorizzati e contrastanti col piano regolatore della detta città. Il Prefetto, con lettera del 15 ottobre 1980 aveva eccepito l'illegittimità del provvedimento del Sindaco e - secondo la ricorrente - aveva dedotto che l'accertamento della conformità dell'opera al piano regolatore spettava al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi degli artt. 29 e 32 l. 17 agosto 1942 n. 1150, con esclusione di ogni collaborazione regionale.

Tanto esposto, la Regione affermava che il detto accertamento di conformità competeva, ai sensi dell'art. 81 secondo comma d.P.R. n. 616 del 1977, allo Stato "di intesa con la regione interessata". La ricorrente riteneva pertanto che il sopra detto atto prefettizio invadesse le attribuzioni regionali e chiedeva che questa Corte lo annullasse.

2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi, chiedeva che la Corte dichiarasse legittimo l'atto prefettizio in questione in quanto non lesivo delle attribuzioni regionali di cui all'art. 81 d.P.R. cit. Essa osservava che per le opere delle amministrazioni statali era da escludere ogni funzione urbanistica di vigilanza, cautelare e repressiva, da parte del Sindaco, il quale, constatata la difformità di esse dal piano regolatore, doveva limitarsi ad informare il Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 29 l. 1150 del 1942 cit.

3. - La Regione Toscana in una memoria presentata nell'imminenza dell'udienza illustra ulteriormente gli argomenti già svolti nel ricorso, insistendo particolarmente nell'attribuzione spettante ad essa in subiecta materia.

Considerato in diritto

 

1. - Osserva anzitutto la Corte che la Giunta regionale, nel proporre il conflitto di attribuzione, avrebbe dovuto informare - il che non risulta abbia fatto - il Consiglio regionale (art. 46 lett. h Statuto Regione Toscana); l'incorsa omissione non costituisce però motivo di inammissibilità, ma si risolve in una mera irregolarità, in quanto la detta comunicazione, concernendo i rapporti interni tra i due organi regionali, non può considerarsi come requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo inerente all'atto introduttivo del giudizio.

Va rilevato poi che il conflitto deve ritenersi ammissibile anche se é dedotta la violazione di un'attribuzione regionale non direttamente prevista da una norma costituzionale, potendo il parametro dei giudizi sui conflitti essere integrato, com'é ormai giurisprudenza costante di questa Corte (v. sentt. n. 82 del 1958; 120 del 1966; 81 del 1973), anche da norme esecutive o integrative di disposizioni formalmente costituzionali. É il caso di quelle contenute nel cit. d.P.R. n. 616 del 1977, che ha disciplinato il trasferimento alle regioni ordinarie delle funzioni ad esse attribuite dalla Costituzione: e nella specie si fa appunto riferimento all'art. 81, secondo comma, d.P.R. cit., perché non vi sarebbe stata l'intesa tra Stato e regione, prevista dalla detta norma per l'accertamento della conformità dell'opera statale alle prescrizioni edilizie e dei piani regolatori.

2. - Il proposto conflitto risulta invece inammissibile sotto altro profilo e precisamente perché difetta nella fattispecie un atto invasivo della competenza regionale da parte dello Stato.

La ricorrente ha posto a base della doglianza la nota in data 15 ottobre 1980 del Prefetto di Livorno, ma tale atto, osserva la Corte, non é affatto idoneo a dare vita a un conflitto tra Stato e Regione.

In esso, per vero, il Prefetto definisce viziata da assoluta carenza di potere l'ordinanza n. 42/1980 del 7 ottobre 1980, con cui il Sindaco della stessa città sospese i lavori di ristrutturazione e ampliamento del carcere giudiziario dell'isola della Gorgona. Ed in proposito la nota richiama correttamente l'art. 32 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, che, per le opere dell'Amministrazione statale eseguite senza l'osservanza della disciplina urbanistica, attribuisce al Sindaco soltanto il potere di informare il Ministro dei lavori pubblici, ma non gli conferisce la potestà di adottare il provvedimento cautelare della sospensione.

Né può rilevare la circostanza che nella menzionata nota sono indicate altre disposizioni di legge, tra cui il cit. art. 81, secondo comma, d.P.R. n. 616 del 1977. É infatti evidente che tale norma é stata richiamata in contrapposizione al contenuto dell'ordinanza del Sindaco, che aveva pure fatto riferimento ad essa considerandola attributiva del potere di sospensione, mentre l'organo governativo nega la legittimità del provvedimento cautelare, appunto in base all'interpretazione opposta (sulla mancanza del potere del Sindaco di sospendere le opere statali, si veda ora anche l'art. 5 l. 28 febbraio 1985 n. 47).

Della posizione della Regione non é alcun cenno nella nota indicata, ove, per contro, il Prefetto espressamente afferma di non voler esaminare il merito della vicenda, contestando soltanto il provvedimento adottato dal Sindaco. E appunto perciò - il che é molto significativo - la nota é indirizzata a quest'ultimo, quale unico destinatario dell'invito ad annullare il provvedimento stesso, mentre viene inviata ad altre autorità (Ministeri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, Avvocatura dello Stato, Procura della Repubblica di Livorno, Regione Toscana) soltanto per conoscenza.

Stante la mancanza di un contrasto con la Regione, deve escludersi nella specie la configurabilità di un conflitto tra enti, le cui attribuzioni siano costituzionalmente garantite, essendo invece in discussione soltanto la legittimità della disposta sospensione, il cui accertamento rientra nella cognizione del giudice amministrativo.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Toscana nei confronti dello Stato col ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Francesco SAJA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1985.