Sentenza n.195 del 1985

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SENTENZA N. 195

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo comma, del d.l. 18 settembre 1976, n. 648 (interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976), promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1976 dal Pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Vanacore Raffaele e il Ministro delle finanze, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 100 dell'anno 1977.

Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1985 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ricorso al Pretore di Napoli proposto ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. e depositato il 21 ottobre 1976 il proprietario di un'autovettura della potenza di ventuno cavalli fiscali, premesso che in virtù dell'art. 42 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, sarebbe stato tenuto al pagamento di un imposta straordinaria di L. 200.000 entro il 31 ottobre 1976, assumeva che il tributo (corrispondente a lire 9.523 per cavallo fiscale) appariva manifestamente sproporzionato in relazione a quello gravante sulle auto di potenza immediatamente inferiore (lire 2.500 per cavallo fiscale) nonché a quello imposto ai possessori di autovetture di potenza di gran lunga superiore (lire 6.052 per cavallo fiscale). Chiedeva quindi che il giudice adito lo autorizzasse provvisoriamente a versare l'imposta in misura proporzionata a quella prevista per le autovetture appartenenti alla classe immediatamente inferiore ovvero per la più lussuosa tra quelle esistenti sul mercato, dichiarandosi contestualmente disposto ad effettuare deposito giudiziario della maggior somma in base alla legge dovuta.

Notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze - che non si costituivano in giudizio - all'udienza del 25 ottobre 1976 il ricorrente, riportandosi all'atto introduttivo, eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 42 del d.l. n. 648 del 1976 in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

2. - Sulla scorta di tali premesse, il Pretore di Napoli, con ordinanza riservata in data 27 ottobre 1976, ha sollevato pregiudizialmente questione di legittimità costituzionale dell'art. 42., comma primo, del d.l. citato nella parte in cui dispone che per gli autoveicoli con potenza fiscale di ventuno cavalli é dovuta un'imposta straordinaria di L. 200.000, in riferimento agli artt. 3 e 53, comma primo, Cost..

3. - Ritenuto preliminarmente che "il pagamento dell'imposta non é ripetibile in omaggio al disposto dell'art. 136 Cost." e che, pertanto, "la richiesta del provvedimento di cui all'art. 700 c.p.c. é ammissibile in considerazione del pregiudizio imminente ed irreparabile derivante al ricorrente dal mancato uso del veicolo nel periodo necessario a far valere il proprio diritto", il giudice a quo osserva che "la eccezione, inoltre, é rilevante sotto il duplice profilo che il caso di specie, sia pure nella fase cautelativa, non può essere risolto senza l'applicazione della norma la cui legittimità si contesta e che solo la dichiarazione di incostituzionalità del dettato legislativo porrebbe in condizione il ricorrente di non subire le denunziate conseguenze derivanti dall'applicazione della norma medesima".

4. - Nel merito il Pretore ritiene che il criterio di imposizione adottato con la norma denunziata - mirante a reperire i fondi necessari alla ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e che si richiama, nella fissazione dei livelli di applicazione, agli artt. 4 e 5 del d.l. 6 luglio 1974, n. 251, come modificati dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346 - non si ispiri al principio della proporzionalità del tributo alla capacità contributiva dei cittadini (art. 53 Cost.) in assonanza con quello di uguaglianza (art. 3 Cost.).

Al giudice a quo appare in particolare non in linea con tali principi sia la totale esenzione dal tributo straordinario di tutti i proprietari di autoveicoli con potenza fiscale fino a dieci cavalli, che pure non sono totalmente privi di capacità contributiva, sia la disparità di trattamento tra soggetti che versino in uguali condizioni personali e sociali, quali sarebbero i proprietari di autovetture con potenza fino a 20 cavalli fiscali, tenuti al pagamento di una imposta di L. 50.000, e quelli proprietari di un'autovettura con potenza di 21 cavalli fiscali, tenuti al versamento di lire 200.000 benché la cilindrata possa essere, nel secondo caso, di solo pochi centimetri cubi superiore. La sperequazione in danno dei secondi sarebbe poi resa ancora più evidente dal raffronto della diversa incidenza del tributo per ogni cavallo fiscale, da cui risultano i valori di cui s'é dato conto più sopra; dalla considerazione della misura della tassa di circolazione dovuta per talune vetture poste a raffronto dal giudice a quo, sempre esattamente proporzionale al numero dei cavalli fiscali; dall'abnormità dei risultati cui si perviene dividendo il prezzo di mercato di tre diverse vetture (nella specie una Mercedes 200 D, una Mercedes 220 D ed una Rolls-Royce) per l'ammontare dell'imposta straordinaria per ciascuna di esse dovuta (rispettivamente, lire 50.000, 200.000 e 343.305), i quali consentono di concludere che la incidenza del tributo per ogni milione di valore ascende, rispettivamente, a lire 5.555, 20.000 e 7.666; dall'impossibilità di ritenere tali differenze giustificate dalle caratteristiche dei singoli veicoli, evidente apparendo che il terzo presenta connotazioni di voluttuarietà assolutamente prevalenti rispetto a quelle del secondo tipo.

5. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la sollevata questione di legittimità costituzionale venga dichiarata inammissibile o, in via subordinata, infondata.

In punto di ammissibilità si rileva in atto d'intervento che la questione é stata sostanzialmente proposta in via principale, non potendo ricollegarsi al giudizio a quo altro effetto che quello della rimessione degli atti alla Corte costituzionale, considerato anche che il giudizio cautelare era stato instaurato con modalità tali da non poter essere in alcun modo seguito dal necessario giudizio di merito.

Invero - continua l'Avvocatura - una lesione della sfera giuridica del ricorrente avrebbe potuto prodursi solo in esito all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal d.l. n. 648 del 1976 nei confronti di chi non avesse pagato il tributo straordinario, con la conseguente possibilità dell'instaurazione di una causa di merito contro l'Amministrazione finanziaria. Nel caso di specie, invece, il ricorso ex art. 700 c.p.c. mirava proprio ad impedire, attraverso la sospensione dell'applicazione al caso concreto dell'atto legislativo tacciato d'incostituzionalità, che quella lesione potesse verificarsi.

Né può pensarsi che l'istante abbia titolo a proporre nel merito una domanda di accertamento negativo prim'ancora dell'applicazione delle sanzioni nei suoi confronti, onde anche sotto tale aspetto la dedotta questione sarebbe inammissibile.

Infine - conclude sul punto l'Avvocatura dello Stato - l'intervenuta scadenza del termine per il pagamento dell'imposta straordinaria avrebbe fatto ormai cessare ogni interesse del ricorrente ad ottenere il provvedimento cautelare richiesto al Pretore, tal che la questione sarebbe anche irrilevante.

6. - Nel merito si assume che la questione é comunque infondata, non essendo irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di assumere il parametro di fasce di potenza fiscale quale riferimento della misura di un'imposta indiretta di natura assolutamente straordinaria.

In particolare non può certo ritenersi che il legislatore avrebbe dovuto necessariamente mutuare, per il tributo in questione, il sistema di determinazione della misura dell'imposta adottato per la tassa di circolazione, che é dovuta per ogni frazione di anno; né possono fondatamente ravvisarsi profili di incostituzionalità nella addotta sproporzione della misura dell'imposta tra le varie fasce di potenza fiscale, essendo noto che proprio in relazione all'appartenenza di un'autovettura all'uno o all'altro gruppo si determinano notevoli differenze tra le singole autovetture, tra i loro prezzi d'acquisto, tra le capacità contributive dei rispettivi proprietari. Il criterio della progressività sarebbe stato, dunque, puntualmente rispettato dalla norma denunciata.

7. - Del tutto irrilevante - conclude l'Avvocatura - é poi la questione relativa alla esenzione dall'imposta dei proprietari di autovetture con potenza fiscale fino a dieci cavalli; in ogni caso, peraltro, appare pienamente giustificato l'intento del legislatore di non gravare con un'imposizione straordinaria quei proprietari di autoveicoli che rivelano una ben minore capacità contributiva rispetto agli altri.

8. - Alla pubblica udienza del 23 aprile 1985 l'Avvocatura dello Stato insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni.

 

Considerato in diritto

 

Come ampiamente riportato in narrativa, al giudice a quo veniva richiesto, con ricorso ex art. 700 c.p.c., di voler autorizzare in via provvisoria il ricorrente a versare l'imposta straordinaria di cui all'art. 42 del d.l. 18 settembre 1976, n. 648, "in misura proporzionata a quella della classe immediatamente precedente la propria autovettura". A sua volta il giudice a quo, premesso che "i criteri di imposizione devono ispirarsi al principio della proporzionalità del tributo alla capacità contributiva dei cittadini (art. 53 Cost.), in perfetta assonanza con la eguaglianza degli stessi sancita dall'art. 3 Cost.", denuncia la violazione, nella specie, di entrambi i suddetti principi e "dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo comma, d.l. 28 settembre 1976, n. 648, con riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui dispone che per gli autoveicoli con potenza fiscale di 21 C.V. é dovuta una imposta straordinaria di L. 200.000".

La questione é inammissibile, chiedendosi in sostanza a questa Corte di volere adottare un provvedimento di carattere discrezionale che rientra nella potestà del legislatore.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma primo, del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53, comma primo, Cost., dal Pretore di Napoli con ordinanza in data 27 ottobre 1976 (reg. ord. n. 77 del 1977).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Giuseppe FERRARI

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1985.