Ordinanza n.192 del 1985

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ORDINANZA N. 192

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 114 del 19 aprile 1985.

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1985 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ravvisata la necessità di correggere errori materiali nell'epigrafe, nell'esposizione del fatto, nella motivazione e nel dispositivo occorsi nel testo depositato della sentenza n. 114 del 1985.

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dispone che nella sentenza n. 114 del 1985 siano corretti i seguenti errori materiali nel modo che segue:

1) nell'epigrafe, tra le parole "costituzionale" e "promossi", deve sostituirsi alla dizione contenuta nel testo pubblicato la seguente "dell'art. 1 del d.l. 18 ottobre 1983, n. 568, concernente " Proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali e dell'articolo unico della legge di conversione 9 dicembre 1983, n. 681 "";

2) nell'esposizione del fatto, a pag. 2, rigo 23, tra le parole "conversione" e "dell'art." inserire le parole "per violazione";

3) nell'esposizione del fatto, a pag. 6, rigo 3, deve leggersi "1964-1973" in luogo di "1963-1964"; e al rigo 17, "681" in luogo di "68";

4) nell'esposizione del fatto, a pag. 6, rigo 22, deve leggersi "ricorso" in luogo di "concorso";

5) nella motivazione, a pag. 11, rigo 18, tra le parole "comunali" e "impedisce" inserire le parole "nonché delle tesorerie comunali e provinciali";

6) nella motivazione, a pag. 13, rigo 10 e rigo 16, deve leggersi "lett. b" in luogo di "lett. c";

7) nel dispositivo, al rigo 4, deve leggersi "lett. b" in luogo di "lett. c";

8) nel dispositivo, al rigo 6, deve leggersi "tesorerie" in luogo di "esattorie".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN -  Oronzo REALE

Depositata in cancelleria il 28 giugno 1985.