Ordinanza n.191 del 1985

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ORDINANZA N. 191

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1977 dal Tribunale di Lodi nel procedimento civile vertente tra S.a.s. Ursus Peroni contro Macagni Pompeo ed altri, iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 dell'anno 1977.

Visto l'atto di costituzione della S.a.s. Ursus Peroni;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che con l'ordinanza di rimessione di cui in epigrafe il Tribunale di Lodi ha rilevato che l'art. 11, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, escludendo i licenziamenti collettivi dalla disciplina dettata per i licenziamenti individuali, nega il diritto dei lavoratori licenziati collettivamente di ottenere l'accertamento giurisdizionale della illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta del personale da licenziare stabiliti dall'art. 2 dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1950 (reso efficace erga omnes con d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1019) e dell'accordo interconfederale 5 maggio 1965 e ne ha quindi denunciata la illegittimità costituzionale in quanto viola l'art. 24 Cost. perché l'impossibilità del lavoratore collettivamente licenziato di far valere in giudizio qualsiasi conseguenza della mancata osservanza dei criteri di scelta di cui alla normazione collettiva, costituisce lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito e l'art. 3 Cost. perché ai lavoratori collettivamente licenziati é riservato ingiustificatamente un trattamento deteriore rispetto a quello fatto ai lavoratori colpiti da licenziamenti individuali.

Considerato che la denuncia non riguarda e non poteva riguardare gli accordi interconfederali che dettano i criteri per la scelta dei lavoratori da colpire con il licenziamento collettivo, e propriamente l'art. 2 dell'accordo interconfederale 5 maggio 1965 siccome di natura contrattuale

che, in sostanza si chiede alla Corte, con l'abrogazione dell'art. 11, legge n. 604 del 1966, di sostituire alla disciplina apprestata dal legislatore per i licenziamenti collettivi quella prevista dallo stesso legislatore per i licenziamenti individuali;

che l'invocato sindacato verrebbe a colpire una scelta discrezionale operata dal legislatore;

che detta scelta, peraltro, é razionale e giustificata dalla diversità delle fattispecie e dalla diversità degli interessi regolati;

che secondo quanto costantemente ritenuto da questa Corte (sent. n. 63/82), é consentito, in materia processuale, stabilire procedure differenziate in quanto la tutela giurisdizionale ben può diversificarsi in relazione alle varie situazioni sostanziali dedotte in giudizio;

che, peraltro, secondo la più recente giurisprudenza dei Giudici di merito e della Corte di Cassazione, la disciplina legislativa dell'istituto, conforme, sia pure in parte, alle direttive della Comunità Economica Europea, non priva il lavoratore, colpito dal licenziamento collettivo, di tutela dinanzi al giudice ordinario;

che detta tutela, ferma restando la incensurabilità delle scelte tecniche e produttive dell'imprenditore, quale estrinsecazione della libertà di iniziativa economica garantitagli dalla Costituzione (art. 41), consiste: a) nel sindacato della ricorrenza dei presupposti che hanno determinato il ricorso, da parte del datore di lavoro, alla procedura collettiva e la obiettività della scelta con la conseguente possibilità anche di una tutela reale del lavoratore nel caso in cui, per difetto dei detti presupposti, il licenziamento deve qualificarsi come individuale; b) nell'accertamento della ricorrenza delle condizioni di efficacia del recesso (quali il decorso del termine fissato per l'esaurimento delle procedure di conciliazione previste dagli accordi collettivi) e nel controllo dell'osservanza da parte del datore di lavoro dei criteri fissati dai patti sindacali di categoria per la concreta selezione dei dipendenti da licenziare (il cui rispetto, se contestato, il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare) con la conseguenza, nel caso di inosservanza da parte del datore di lavoro di dette regole, dell'obbligo risarcitorio, dovendosi il recesso considerare illecito;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale é manifestamente infondata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dal Tribunale di Lodi con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Francesco GRECO

Depositata in cancelleria il 28 giugno 1985.