Sentenza n.180 del 1985

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SENTENZA N. 180

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 (modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'attuazione della Cassa nazionale di previdenza per avvocati e procuratori), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1976 dal Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Patrignani Leonida e Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori, iscritta al n. 500 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 353 dell'anno 1977.

Visti gli atti di costituzione di Patrignani Leonida e della Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1985 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ordinanza del 17 dicembre 1976 il Pretore di Ferrara ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 4, 35 e 38 della Costituzione, dell'art. 18 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 (modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'attuazione della Cassa nazionale di previdenza per avvocati e procuratori), nella parte in cui, in caso di interruzione nell'iscrizione alla Cassa, non consente il cumulo di più periodi di iscrizione, a meno che la cancellazione non sia avvenuta per forza maggiore (secondo comma).

Osserva il giudice a quo che tale grave sanzione di caducità degli effetti di precedenti contribuzioni non avrebbe eguali nell'intero sistema previdenziale vigente che tende anzi a valorizzare ogni forma di contribuzione a favore del lavoratore, istituendo complessi sistemi di equivalenza tra contributi versati in dipendenza di attività lavorative diverse, quali che siano il momento in cui si sono svolte e l'intervallo di tempo intercorso tra di esse. Secondo l'ordinanza di rimessione la norma violerebbe le garanzie disposte dagli artt. 4, secondo comma, 35 e 38 della Costituzione.

2. - Si sono costituite in giudizio entrambe le parti. L'avv. Leonida Patrignani, ricorrente nel giudizio di merito, aderisce con deduzioni del 29 gennaio 1977 alle conclusioni dell'ordinanza di rimessione, svolgendo le stesse argomentazioni.

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori, costituitasi con atto del 22 giugno 1977 in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Valensise del Foro di Roma, conclude per l'infondatezza della questione, essendo pienamente giustificata la diversità del regime previdenziale tra avvocati e lavoratori dipendenti.

La cancellazione dell'avvocato dalla sua Cassa di previdenza deriva, infatti, dalla cessazione dell'attività libero-professionale e comporta, quindi, con il venir meno del requisito soggettivo l'estinzione (e non l'interruzione) del rapporto assicurativo per spontaneo o volontario recesso dell'assicurato e la restituzione del montante versato, prevista dallo stesso art. 18 impugnato.

Nessuno dei parametri costituzionali invocati sarebbe stato quindi violato dalla disposizione impugnata.

3. - É intervenuto in giudizio con atto del 20 luglio 1977 anche il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, assumendo l'infondatezza della questione.

Dopo aver ricordato che ai sensi dello stesso art. 18 della legge n. 289 del 1963 l'iscritto che viene cancellato dalla Cassa anteriormente all'acquisizione dei requisiti necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia ha diritto, purché siano trascorsi almeno dieci anni dalla data della sua iscrizione, alla restituzione del montante, al tasso del 4,50% dei contributi già versati e, in caso di un periodo di iscrizione inferiore a dieci anni, al rimborso comunque delle somme pagate, senza interessi, l'Avvocatura sostiene che il principio cardine del sistema previdenziale previsto per gli Avvocati é la "effettività e continuità" della professione forense, come si deduce chiaramente dai lavori preparatori (cfr. relazione alla Camera sulla proposta n. 289 del 1963, doc. 3701). Il legislatore del 1963 avrebbe dunque escluso che il professionista forense possa entrare ed uscire a suo arbitrio dalla Cassa in funzione dell'iscrizione all'Albo, in quanto lo speciale sistema previdenziale forense trova il suo fondamento "in una serie non lieve di contribuzioni che l'avvocato che esercita continuamente ed effettivamente la professione, versa alla Cassa, quali i contributi annuali, commisurati al reddito, marche Cicerone, prelievi per registrazioni di sentenze e percentuali su eventuali incarichi giudiziari".

 

Considerato in diritto

 

1. - La questione sottoposta all'esame della Corte é se contrasti o meno con gli artt. 4, 35 e 38 della Costituzione l'art. 18 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nella parte in cui non consente il cumulo di più periodi di iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza per avvocati e procuratori, a meno che la cancellazione non sia avvenuta per forza maggiore.

Dubita il giudice a quo che tale disposizione violi i principi del diritto al lavoro e quindi del dovere della Repubblica di promuovere le condizioni che lo rendano effettivo (art. 4 Cost.); della tutela del lavoro stesso in tutte le sue forme (art. 35, primo comma, della Costituzione); del diritto alla previdenza e sicurezza sociale di tutti i cittadini nei casi di inabilità (art. 38 Cost.).

2. - La rilevanza della questione sollevata nel procedimento de quo discende - come si apprende dall'ordinanza di rimessione - dal fatto che oggetto specifico della controversia era la domanda avanzata dall'avv. Leonida Patrignani nei confronti della Cassa di previdenza di ricongiungere due periodi di prestazioni contributive, separate tra loro da una interruzione quasi decennale per volontaria cancellazione dall'Albo professionale e conseguentemente dalla Cassa.

Tale ricongiungimento, infatti, era precluso dalla norma impugnata secondo cui "l'iscritto che viene cancellato dalla Cassa nazionale anteriormente all'acquisizione dei requisiti necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ha diritto, purché siano trascorsi almeno dieci anni dalla data della sua iscrizione, alla restituzione del montante, al tasso di interesse del 4,50 per cento delle annualità di contributo personale obbligatorio già versate. Nel caso che non sia decorso il predetto termine di dieci anni, verranno rimborsate le somme versate a titolo di contributo personale, senza alcun interesse".

"In caso di reiscrizione dell'iscritto cancellato il precedente periodo di iscrizione non avrà alcun effetto, tranne nei casi di forza maggiore".

Nelle more del giudizio la normativa della previdenza forense é stata interamente innovata con la riforma introdotta con la legge 20 settembre 1980, n. 576, che in particolare all'art. 21 dispone che coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi previsti dalla precedente legislazione e che in caso di nuova iscrizione essi possono "ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del dieci per cento e la rivalutazione".

Con la nuova disciplina, pertanto, il ricongiungimento dei periodi d’iscrizione richiesto dal ricorrente nel procedimento de quo non é più precluso, come avveniva con la norma impugnata, ma sarebbe al contrario consentito.

Si verte dunque in un'ipotesi tipica di jus superveniens, spettando al giudice a quo - al quale gli atti vanno restituiti - riesaminare la rilevanza della questione sollevata alla luce della normativa sopravvenuta.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Ferrara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Depositata in cancelleria il 13 giugno 1985.