Ordinanza n.174 del 1985

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ORDINANZA N. 174

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, del d.l. 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali) e dell'art. 26, terzo comma, n. 2, e quinto comma della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo introdotto con l'art. 3 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con legge 6 aprile 1974, n. 114 promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 ottobre 1976 dal pretore di Locri nel procedimento civile vertente tra Rao Maria e l'INPS iscritta al n. 257 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 183 dell'anno 1977;

2) ordinanza emessa il 24 settembre 1980 dal pretore di Voghera nel procedimento civile vertente tra Gardella Pasquale e l'I.N.P.S. iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179 dell'anno 1981.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con ordinanza in data 26 ottobre 1976 (n. 257 del reg. ord. 1977) il pretore di Locri ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo, del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, in relazione all'art. 3, commi primo e secondo, della Costituzione, nella parte in cui viene escluso il cumulo tra la pensione sociale e le rendite o le prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali;

che con ordinanza in data 24 settembre 1980 (n. 153 del reg. ord. 1981) il pretore di Voghera ha pure sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma terzo, n. 2 e comma quinto, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo introdotto in forza dell'art. 3 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge con la legge 6 aprile 1974, n. 114, in relazione all'art. 3, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui le dette norme escludono dal diritto a percepire la pensione sociale coloro che sono titolari di pensione di guerra e stabiliscono che qualora questa sia inferiore alla pensione sociale si ha diritto di percepire soltanto la differenza tra l'una e l'altra;

che nel primo giudizio si é avuto intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la proposta questione, in considerazione della peculiare natura della pensione sociale, fosse dichiarata infondata; e che in quello promosso dal pretore di Voghera si é costituito l'INPS, che ha sottolineato come identica questione fosse stata dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 157 del 1980.

Considerato che i relativi giudizi, attinenti alla stessa normativa e relativi ad identica prospettazione di incostituzionalità, possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza;

che questa Corte, con la surricordata sentenza n. 157 del 1980, ha dichiarato non fondata analoga questione di legittimità costituzionale concernente il divieto di cumulo tra pensione sociale e pensione di guerra;

che, con riferimento all'ordinanza del pretore di Locri, che attiene al divieto di cumulo tra una rendita INAIL e la pensione sociale, dalla stessa sentenza emerge chiaramente che la ratio della decisione, imperniata sulla peculiare species della pensione sociale, che ha natura assistenziale ed é a carico dello Stato, é estensibile anche all'ipotesi di godimento di rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali;

che nelle ordinanze di rimessione non sono contenuti profili nuovi o diversi, tali da indurre la Corte a modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo, del d.l. 2 marzo 1974, n. 30 e dell'art. 26, comma terzo, n. 2 e comma quinto della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo introdotto in forza dell'art. 3 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge con la legge 6 aprile 1974, n. 114, sollevate, in riferimento all'art. 3, commi primo e secondo, della Costituzione, dai pretori di Locri e di Voghera con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1985.