Sentenza n.163 del 1985

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 163

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276 (Assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato), in relazione all'art. 25 legge 28 ottobre 1970, n. 775 promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1977 dal Pretore di Cecina nel procedimento civile vertente tra Vallesi Raffaello e altri e Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148 del 1977.

Visto l'atto di costituzione dell'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1985 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Il Pretore di Cecina con ordinanza del 21 gennaio 1977 ha sollevato, in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276 (Assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato), nella parte in cui - mantenendo fermo il disposto della legge 12 aprile 1962, n. 205 - consente l'assunzione da parte dell'Amministrazione forestale dello Stato di personale a tempo determinato per generiche "esigenze temporanee", malgrado la legge n. 205/1962 sia stata abrogata dalla successiva legge 28 ottobre 1970, n. 775 (art. 25), che prevede assunzioni temporanee solo "per esigenze di carattere eccezionale e non ricorrenti".

Dubita il giudice a quo che il Governo, nell'esercitare il potere delegato conferito dalla legge di delega n. 775 del 1970, abbia ecceduto dai limiti della delega stessa richiamando in vita con la norma impugnata disposizioni abrogate dalla stessa legge di delega, la cui finalità era proprio quella di porre un freno agli abusi che si verificavano con la normativa abrogata.

2. - É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, assumendo l'infondatezza della questione sollevata.

Secondo la difesa dello Stato, infatti, il supposto eccesso di delega prospettato dal pretore é frutto di una non corretta interpretazione delle norme in questione in quanto la previsione contenuta nell'art. 6 d.P.R. n. 276/1971 é sostanzialmente in linea con la previsione dell'art. 25 della legge di delega, diretta cioé alla disciplina di assunzioni temporanee per la esecuzione di particolari lavori in economia e per la durata massima di sessanta giorni, come già prescriveva l'articolo unico della legge n. 205 del 1962.

 

Considerato in diritto

 

1. - La Corte é chiamata a decidere se contrasti o meno con gli artt. 76 e 77 della Costituzione l'art. 6 del d.P.R. 21 marzo 1971, n. 276 (Assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato), nella parte in cui - mantenendo ferma la legge 12 aprile 1962, n. 205 - consente l'assunzione di personale a tempo determinato per "esigenze temporanee"; per il sospetto che tale disposizione esorbiti dai limiti fissati al Governo dalla legge di delega 28 ottobre 1970, n. 775, la quale avrebbe abrogato tra l'altro - secondo il giudice a quo - anche la predetta legge n. 205 del 1962 (Disposizioni particolari per l'assunzione di mano d'opera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali).

Osserva infatti il Pretore che - mentre in linea generale la legge 18 aprile 1962, n. 230 nell'abrogare l'art. 2097 Cod. civ., aveva fissato nuovi principi per la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato sottoponendone la proroga a limiti precisi e rigorosi e frenando in tal modo l'abuso dei contratti a termine a catena - per quanto riguarda invece l'Amministrazione forestale sia la citata legge n. 205/1962, sia il d.P.R. 12 luglio 1963, n. 1215, emanato in forza della legge delega 18 aprile 1962, n. 230, erano rimasti esclusi dalla disciplina innovativa della legge n. 230 del 1962, permettendo quindi reiterate rinnovazioni delle assunzioni temporanee.

Con la nuova legge di delega n. 775 del 1970 (Modifiche e integrazioni alla legge di delegazione 18 marzo 1968, n. 249 sul riassetto delle carriere) venivano ribaditi precisi limiti al legislatore delegato per la disciplina delle assunzioni temporanee, togliendo efficacia a tutte le disposizioni che consentivano assunzioni di personale straordinario con contratto a termine (art. 25, secondo comma), al fine evidente di garantire la stabilità del posto di lavoro, "in cui trova la sua prima realizzazione - si legge nell'ordinanza - il precetto costituzionale sul diritto al lavoro".

2. - La questione non é fondata.

Occorre innanzi tutto precisare che originariamente l'art. 2097 c.c. prevedeva il contratto di lavoro a termine, come eccezione alla regola generale dell'indeterminatezza temporale del rapporto, e stabiliva che tale termine poteva risultare o dalla specialità del rapporto o da atto scritto.

Successivamente con la legge 12 aprile 1962, n. 205 si dava facoltà al Ministero dell'agricoltura e all'Azienda di Stato per le foreste demaniali di assumere personale con contratti di diritto privato a termine (non superiore a sessanta giorni) limitatamente all'esecuzione di lavori "direttamente eseguiti", cioé condotti in economia.

Con l'art. 9 della legge n. 230 del 18 aprile 1962 si dava poi una nuova disciplina generale al contratto a tempo determinato, abrogando totalmente l'art. 2097 c.c. e limitandosi il rapporto a termine ad ipotesi specificatamente definite. L'art. 10 della stessa legge stabiliva che con apposito decreto delegato sarebbero state emanate le norme necessarie per adeguare alla nuova disciplina le assunzioni a termine da parte delle amministrazioni dello Stato e delle relative aziende autonome.

Il d.P.R. 12 luglio 1963, n. 1215 indicava, con precisi limiti, le particolari categorie di lavoratori che potevano essere assunti a tempo determinato dallo Stato e dalle sue aziende. Tra esse era prevista, al n. 4, la categoria degli operai "assunti per esigenze temporanee" dal Ministero dell'agricoltura e dall'Azienda forestale dello Stato ai sensi della citata legge n. 205 del 1962.

L'esigenza di un riordinamento globale dell'amministrazione statale, con il decentramento delle funzioni e il riassetto delle carriere e delle retribuzioni, veniva affrontata dal legislatore con la legge 18 marzo 1968, n. 249 e, nuovamente, con legge 28 ottobre 1970, n. 775 che, modificando e integrando la normativa del 1968, delegava tra l'altro al Governo, con l'art. 25, la disciplina delle assunzioni di personale "per esigenze di carattere eccezionale e non ricorrente". Il secondo comma dello stesso articolo abrogava tutte le precedenti norme che consentivano "assunzioni di personale straordinario" con contratti a termine comunque determinati.

In attuazione di tale delega veniva emanato il d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276, di cui fa parte l'impugnato art. 6.

Una corretta lettura della normativa consente quindi di accertare che l'abrogazione disposta con l'art. 25 della legge di delega n. 775 del 1970 aveva per oggetto solo le disposizioni relative ad assunzioni per esigenze straordinarie, tanto che il decreto delegato n. 276 del 1971 dovette ridettare per tali assunzioni una disciplina particolarmente rigorosa, disponendo che le assunzioni fossero giustificate da esigenze indilazionabili e la loro durata non superasse comunque i novanta giorni nell'anno solare.

Poiché le norme abrogative non consentono interpretazioni estensive o analogiche, l'abrogazione così disposta dalla legge n. 775/1970 non può essere estesa anche all'assunzione di personale per l'esecuzione di opere condotte in economia dalla Pubblica Amministrazione, come nella specie quelle previste per il Ministero dell'Agricoltura e l'Azienda di Stato per le foreste dalla legge n. 205 del 1962.

Non eccedeva quindi dalla delega ricevuta il legislatore delegato nel momento in cui con la disposizione impugnata confermava il disposto dell'articolo unico della suddetta legge n. 205 del 1962.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 21 marzo 1971, n. 276 (Assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato) sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione dal Pretore di Cecina con l'ordinanza del 21 gennaio 1977 (n. 205 r.o. 1977).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.

Leopoldo ELIA - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1985.