Sentenza n.138 del 1985

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SENTENZA N. 138

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, cpv, della legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali), promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1978 dal Pretore di Sant'Antioco nel procedimento penale a carico di Garau Marcella ed altra, iscritta al n. 591 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'anno 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 1985 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nella fase dibattimentale del procedimento penale nei confronti di due persone imputate della contravvenzione di cui all'art. 7, commi secondo e terzo, della legge 24 aprile 1975, n. 130, per avere svolto propaganda elettorale a favore del proprio partito e contraria agli altri attraverso un altoparlante montato su un'autovettura a bordo della quale circolavano nell'abitato urbano, il Pretore di Sant'Antioco, accogliendo l'eccezione della difesa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma secondo, della predetta legge n. 130 del 1975, in riferimento all'art. 21, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui, entro il termine di trenta giorni antecedenti la data delle elezioni, consente l'uso di altoparlanti su mezzi mobili soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

Ritenuto che il divieto di svolgere propaganda elettorale tramite altoparlanti su mezzi mobili oltre i limiti rigorosamente fissati dalla norma denunciata senz'altro realizza una sostanziale limitazione della libertà di manifestazione del pensiero (costituendo tale mezzo di propaganda, durante le competizioni elettorali, un'insostituibile modalità di espressione di quella libertà, in quanto idoneo a far rapidamente pervenire il messaggio trasmesso ad uno svariato numero di soggetti), il giudice a quo afferma che la più recente dottrina e la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale sono oramai concordi nel ritenere che limiti alla libertà di manifestazione del pensiero - che si colloca in uno dei posti di vertice nella gerarchia degli interessi costituzionalmente protetti, tanto più in occasione delle consultazioni elettorali - possono essere legittimamente posti solo "sul fondamento di precetti e principi costituzionali, siano essi esplicitamente enunciati nella Costituzione o si possano da questa trarre mediante interpretazione" (sentenza n. 9 del 1965).

Nella specie, come si evince anche dai lavori preparatori della legge in questione, difetterebbe ogni interesse di rango costituzionale che possa giustificare la limitazione posta dalla norma, tale non potendo sicuramente considerarsi la "quiete pubblica", che verosimilmente il legislatore ha inteso garantire e che il giudice a quo ritiene estranea al concetto di ordine pubblico, "inteso nel senso di ordine legale su cui poggia la convivenza sociale".

2. - Nel giudizio di legittimità costituzionale non vi sono state costituzioni di parti private, ma é intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato instando per la declaratoria d’infondatezza della questione.

Premesso che la disciplina delle modalità di esercizio di un diritto non può in sé considerarsi violazione o negazione del diritto stesso e che la limitazione che dovesse in ipotesi derivarne é connaturale ai concetti di diritto e di libertà, che presuppongono una limitazione reciproca perché possano in un ordinato sistema coesistere a favore di tutti i consociati, in atto d'intervento si osserva che, "proprio durante le campagne elettorali, la concomitante e più intensa partecipazione di partiti e cittadini alla propaganda politica determina una situazione che giustifica l'intervento del legislatore". Che é svolto "a disciplinare l'esercizio da parte di tutti del diritto di esprimere il proprio pensiero con le necessarie limitazioni, intese a garantire il pieno rispetto della sfera giuridica altrui e a salvaguardare al tempo stesso gli interessi fondamentali della collettività". Fra i quali va sicuramente annoverato anche quello del sereno ed ordinato svolgimento della campagna elettorale, che sarebbe per esempio senz'altro pregiudicato dalla contemporanea circolazione di più mezzi, ciascuno dei quali lanciasse spezzoni propagandistici, che neppure potrebbero essere recepiti per intero dai passanti o dagli abitanti, solitamente fermi rispetto ad un mezzo in movimento.

Quanto all'individuazione di interessi costituzionalmente garantiti che giustifichino il limite de quo, l'Avvocatura, oltre a quello già menzionato, fa riferimento al diritto alla salute ed all'integrità fisica di cui all'art. 32 Cost. (che verrebbero, soprattutto per quanto attiene al turbamento della quiete negli ospedali e nei luoghi di cura e di ricovero, pregiudicati da una eccessiva, inevitabile rumorosità) ed alla tutela dell'ordine pubblico, sul quale l'autorità non sarebbe posta in condizione di esercitare il necessario controllo.

É in proposito sintomatico - conclude l'Avvocatura - che tali interessi collettivi trovino puntuale tutela anche attraverso lo strumento della sanzione penale in disposizioni della cui legittimità costituzionale non s'é mai dubitato, quale quella di cui all'art. 659 c.p., che, nel capo I del titolo I del libro III del codice penale, nella sezione I, relativa alle "contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica", punisce con l'arresto e con l'ammenda chiunque, tra le altre ipotesi, abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, disturba le occupazioni ed il riposo delle persone.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il Pretore di Sant'Antioco dubita che l'art. 7, comma secondo, della legge 24 aprile 1975, n. 130 (recante, tra l'altro, modifiche alla disciplina della propaganda elettorale), contrasti con l'art. 21, comma primo, Cost. nella parte in cui, durante i trenta giorni antecedenti la data delle elezioni, consente l'uso di altoparlanti su mezzi mobili esclusivamente per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

Il divieto di svolgere direttamente la propaganda elettorale con tali mezzi oltre i limiti fissati dalla norma realizzerebbe, ad avviso del giudice a quo, una sostanziale limitazione della libertà di manifestazione del pensiero che, non essendo giustificata dall'esigenza di tutelare interessi di rango costituzionale, sarebbe per ciò stesso illegittima.

2. - La questione é infondata.

Pur avendo affermato - come ricorda lo stesso giudice a quo - e costantemente ribadito che la libertà di manifestazione del pensiero é tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione, questa Corte ha tuttavia più volte chiarito, anche con specifico riguardo alle norme che regolano l'affissione di stampati e manifesti di propaganda durante la campagna elettorale, che la disciplina delle modalità di esercizio di un diritto non costituisce per se stessa lesione del diritto medesimo e non é pertanto costituzionalmente vietata anche se possa derivarne indirettamente una qualche limitazione, sempre che il diritto non ne risulti snaturato o non ne sia reso arduo o addirittura impossibile l'esercizio (sentenze nn. 1 del 1956, 121 del 1957, 38 del 1961, 48 del 1964, 49 del 1965, 129 del 1970; ordinanze nn. 97 del 1965 e 106 del 1974).

Ha in particolare affermato che "la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo diventerebbe illusoria se ciascuno potesse esercitarli fuori dell'ambito delle leggi, della civile regolamentazione, del ragionevole costume"; che "anche diritti primari e fondamentali (come il più alto, forse, quello sancito nell'art. 21 Cost.) debbono venir contemperati con le esigenze di una tollerabile convivenza"; che, pertanto, legittimamente, allo scopo "di garantire a tutti i singoli o gruppi il diritto e la materiale possibilità di espressione e propaganda, sono stabiliti orari e turni per le riunioni e i discorsi nelle piazze pubbliche, come sono proibiti i comizi dopo la mezzanotte del venerdì precedente la domenica elettorale" (sentenza n. 168 del 1971); che la tranquillità, il riposo, il decoro delle persone, la sicurezza della viabilità, la tutela dei monumenti, dell'estetica cittadina e del paesaggio (sentenze n. 129 del 1970 e n. 168 del 1971) costituiscono tutti interessi degni di primaria considerazione, che ben possono giustificare una disciplina, per taluni aspetti anche limitativa, della libertà di manifestazione del pensiero, purché non la snaturino.

3. - Tra tali interessi rientra poi sicuramente anche quello alla conservazione dell'ordine pubblico che, inteso nel senso di ordine legale su cui poggia la convivenza sociale (sentenze nn. 19 del 1962, 199 del 1972, 210 del 1976), trova proprio in occasione dell'imminenza delle consultazioni elettorali - che costituiscono il momento culminante della partecipazione dei cittadini alla determinazione dell'indirizzo politico - ragioni di più pregnante tutela. Il che, lungi dal risolversi necessariamente in una sostanziale compressione del diritto di libera manifestazione del pensiero, quella fondamentale libertà ben può invece esaltare, allorché - come deve sicuramente ritenersi per il caso in esame - la disciplina delle modalità della propaganda elettorale sia volta non già ad impedire che il messaggio propagandistico raggiunga il più ampio numero possibile di destinatari, bensì a consentire che i cittadini interessati a recepirlo compiutamente siano posti in condizione di farlo in tutta tranquillità, recandosi ad assistere al comizio nel luogo e nell'ora indicati, e solo ove lo vogliano; e ad evitare, al contempo, che le probabili sovrapposizioni di contrapposti messaggi elettorali non limitati all'annuncio del luogo e dell'ora del comizio ma risolventisi, in ipotesi, essi stessi in comizi, possano, per la confusione che ne deriverebbe, sortire l'effetto di frustrare addirittura lo scopo primario della propaganda, che é evidentemente quello di far giungere ai destinatari un messaggio da essi comprensibile.

4. - Alla stregua di tali considerazioni, appare allora evidente come proprio la disciplina delle modalità di esercizio del diritto possa valere - e nella specie valga - a garantire ad ognuno la possibilità di efficacemente esercitarlo, sostanzialmente risolvendosi in un presidio, anziché in una limitazione, della libertà di manifestazione del pensiero.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma secondo, della legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali) sollevata, in riferimento all'art. 21, comma primo, Cost., dal Pretore di Sant'Antioco con ordinanza in data 29 giugno 1978 (n. 591 del reg. ord. del 1978).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.

Leopoldo ELIA - Giuseppe FERRARI

Depositata in cancelleria il 9 maggio 1985.