Ordinanza n.129 del 1985

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ORDINANZA N. 129

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 15 febbraio 1984 n. 10 (misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza), promossi con le seguenti ordinanze:

1) n. 2 ordinanze emesse il 16 e 12 marzo 1984 dal Pretore di Bologna nei procedimenti civili vertenti tra Serazzi Maria Luisa ed altri e Carcuro Domenico ed altro contro S.p.a. Poligrafici Editoriale, iscritte ai nn. 504 e 505 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 31 marzo 1984 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Ottonello Tomaso ed altro e S.p.a. Boero Colori, iscritta al n. 847 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 348 dell'anno 1984;

3) ordinanza emessa il 5 aprile 1984 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Rosolia Luigi e S.p.a. Voxon, iscritta al n. 920 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione di Predieri Marina ed altri, di Carcuro Domenico e della Soc. Boero nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con due ordinanze in data 12 e 16 marzo 1984, il Pretore di Bologna ha impugnato l'art. 3 del d.l. 15 febbraio 1984, n. 10 (recante "misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza"), in virtù del quale "per l'anno 1984, i punti di variazione della misura dell'indennità di contingenza e di indennità analoghe per i lavoratori privati e della indennità integrativa speciale... per i lavoratori pubblici non possono essere determinati in più di due dal 1 febbraio, in più di due dal 1 maggio, in più di due dal 1 agosto ed in più di tre dal 1 novembre 1984": argomentando che il "taglio" così operato si porrebbe in contrasto con i precetti costituzionali di cui all'art. 3 (sia per la sottrazione di parte del reddito dei lavoratori a favore dei datori di lavoro, sia perché i lavoratori stessi sarebbero i soli colpiti, sia perché verrebbero ugualmente incisi i redditi più bassi e quelli più alti), all'art. 36 (perché al lavoro prestato nella stessa qualità e quantità farebbe riscontro, nei periodi indicati, una retribuzione con diminuito potere di acquisto) ed all'art. 39 Cost. (perché la soluzione legislativamente imposta in materia violerebbe la libertà di contrattazione delle associazioni sindacali);

che identica questione di costituzionalità dell'art. 3 d.l. n. 10/1984 é stata sollevata anche dal Pretore di Genova con ordinanza del 31 marzo 1984 e dal Pretore di Roma con altra ordinanza del 5 aprile 1984;

che si sono costituiti, nei giudizi relativi alle ordinanze del Pretore di Bologna, i lavoratori istanti e, nel giudizio relativo all'ordinanza del Pretore di Genova, la società convenuta (per sostenere rispettivamente la fondatezza e l'infondatezza della predetta questione); ed é inoltre intervenuto, in tutti i giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri che, da parte sua, ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per la infondatezza delle impugnative.

Considerato che i quattro giudizi possono essere riuniti ed unitariamente decisi poiché propongono identiche questioni di costituzionalità;

che, per altro, le questioni stesse sono manifestamente inammissibili in quanto l'impugnato d.l. n. 10/1984 é nel frattempo decaduto per mancata conversione in legge (cfr. sentenza n. 307/1983): né giova a conservarlo in vita il successivo d.l. 17 aprile 1984, n. 70 (convertito in l. 219/1984), che ne ha parzialmente riproposto il contenuto (cfr. sentenza n. 59/1982); ed in relazione al quale analoghe questioni di legittimità sono state comunque già esaminate e decise (nel senso della non fondatezza) con sentenza n. 34/1985.

Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 15 febbraio 1984, n. 10, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 39 della Costituzione, con le ordinanze dei Pretori di Bologna, Genova e Roma, di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Livio PALADIN

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1985.