Ordinanza n.128 del 1985

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ORDINANZA N. 128

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 46, 47 e 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento dell'imposta sui redditi), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 luglio 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Lamezia Terme sul ricorso proposto da Fiore Melacrinis Napoleone, iscritta al n. 938 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 30 gennaio 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di Livorno sul ricorso proposto da s.r.l. A.G.S.A. - SAMBALDI contro Ufficio II.DD. di Livorno, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa in data 8 luglio 1983, pervenuta alla Corte costituzionale il 7 novembre 1983, la Commissione tributaria di primo grado di Lamezia Terme ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento dell'imposta sui redditi), nella parte in cui prevede a carico del sostituto d'imposta che ometta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7 stesso d.P.R., ma effettui regolarmente le ritenute e i versamenti dovuti, lo stesso trattamento sanzionatorio previsto a carico del sostituto d'imposta che ometta la presentazione della suddetta dichiarazione e non effettui alcuna ritenuta o versamento, "in relazione agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione ed in relazione all'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825" (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria);

che nel giudizio promosso con la suddetta ordinanza é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso il proprio atto di intervento per l'inammissibilità della questione proposta avendo la Commissione omesso l'accertamento della rilevanza in relazione alla normativa sopravvenuta alla contestazione della infrazione; in via subordinata, l'Avvocatura ha concluso per l'infondatezza della questione.

Ritenuto ancora che con ordinanza emessa il 30 gennaio 1980, pervenuta alla Corte costituzionale il 7 aprile 1984, la Commissione tributaria di primo grado di Livorno ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, 47 e 55 del richiamato d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nella parte in cui non prevedono, nell'ipotesi di tardiva dichiarazione del sostituto d'imposta, la particolare "oblazione" prevista invece nell'ipotesi di omessa dichiarazione accertata a seguito di verifiche o ispezioni, per contrasto con i criteri direttivi della legge delega (art. 10 legge 9 ottobre 1971 n. 825) e con il principio di uguaglianza ("artt. 76, 77 e 3 della Costituzione");

che nel giudizio promosso con tale ordinanza si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato che ha innanzitutto rilevato "la necessità della rimessione degli atti alla Commissione per l'esame della permanenza della rilevanza della questione in relazione alla sopravvenuta legge 22 dicembre 1980 n. 882 di sanatoria di irregolarità formali"; ha poi concluso il proprio atto di intervento deducendo l'infondatezza della questione sollevata.

Considerato che i giudizi possono essere riuniti stante la connessione delle sollevate questioni;

che in data 28 dicembre 1980 é entrata in vigore la legge 22 dicembre 1980 n. 882 recante "Sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributarla" commesse sino al 31 agosto 1980, la quale legge tra l'altro dispone che:

a) le dichiarazioni di cui al titolo I (che comprende l'art. 7 relativo alla dichiarazione dei sostituti d'imposta) del d.P.R. n. 600 del 1973, considerate omesse perché pervenute oltre i termini previsti dalla legge, sono considerate valide a condizione che siano state presentate entro il 31 agosto 1980, non applicandosi - in tal caso - le pene pecuniarie previste dall'art. 47, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 (artt. 3, primo comma, n. 2) e 4, primo comma, n. 1);

b) per le dichiarazioni di cui sopra, presentate o pervenute all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese non si applicano le pene pecuniarie previste dall'art. 47, ultimo comma, del citato decreto (art. 4, primo comma, n. 2);

che il giudizio avanti alla Commissione tributaria di primo grado di Lamezia Terme - come si desume dall'ordinanza di rimessione - verte sulle sanzioni applicate ai sensi dell'art. 47, primo comma, per omessa presentazione del modello 770 come accertato a seguito di dichiarazione unica al competente Ufficio Imposte (avviso di accertamento notificato il 17 luglio 1980);

che avendo la Commissione tributaria di Lamezia Terme emesso l'ordinanza di rimessione in data 8 luglio 1983 senza alcuna considerazione in ordine alla applicabilità della sanatoria di cui alla legge n. 882 del 1980 - ipotesi di normativa indicata più sopra sub a) - la questione appare pertanto manifestamente inammissibile come eccepito dall'Avvocatura dello Stato, per omesso accertamento della rilevanza della stessa in relazione alla normativa sopravvenuta alla contestazione della infrazione;

che il giudizio avanti alla Commissione tributaria di primo grado di Livorno - come si desume dall'ordinanza di rimessione - verte sulle sanzioni applicate ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, per la presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore al mese (avviso di accertamento notificato il 13 marzo 1979);

che essendo stata emessa l'ordinanza di rimessione il 30 gennaio 1980 e cioé prima dell'entrata in vigore della richiamata sanatoria - ipotesi normativa indicata più sopra, sub b) - si rende necessario, come rilevato dall'Avvocatura dello Stato, restituire gli atti alla Commissione tributaria sopra indicata perché accerti se la questione sollevata sia tuttora rilevante alla stregua delle sopravvenute disposizioni di legge.

 

PER. QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi relativi alle ordinanze n. 938 R.O. 1983 e 413 R.O. 1984;

1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sollevata "in relazione agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione e in relazione all'art. 10 della legge 9 ottobre 1971 n. 825" dalla Commissione tributaria di primo grado di Lamezia Terme;

2) ordina la restituzione degli atti di cui al n. 413/1984 alla Commissione tributaria di primo grado di Livorno perché accerti se la questione sollevata sia tuttora rilevante.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Giuseppe BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1985.