Sentenza n.119 del 1985

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SENTENZA N. 119

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 della legge regionale Emilia-Romagna 9 marzo 1976, riapprovata il 2 luglio 1976; della legge regionale Emilia-Romagna 6 ottobre 1976, riapprovata il 4 maggio 1977 e della legge regionale Puglia 17 marzo 1977, riapprovata il 26 ottobre 1977, aventi per oggetto norme sugli enti ospedalieri, promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 6 agosto 1976, il 24 maggio 1977 e il 15 novembre 1977, depositati in cancelleria rispettivamente il 14 agosto 1976, il 30 maggio 1977 e il 22 novembre 1977 ed iscritti al n. 32 del registro ricorsi 1976, ai nn. 12 e 34 del registro ricorsi 1977.

Visti gli atti di costituzione delle Regioni Emilia-Romagna e Puglia;

udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

uditi l'avv. Vincenzo del Pozzo per la Regione Puglia e l'avvocato dello Stato Dante Corti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 luglio 1976 il Governo ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 della legge della regione Emilia - Romagna riapprovata il 21 luglio 1976, recante "norme sugli organi degli enti ospedalieri", per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 9, legge 12 febbraio 1968, n. 132 (enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera), ed al combinato disposto degli artt. 12, legge n. 132 del 1968, e 3, d.P.R. 4 gennaio 1972, n. 4 (trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia sanitaria ed ospedaliera), nella parte in cui rispettivamente modificano il rapporto tra rappresentanti elettivi e rappresentanti degli originari interessi dell'ente nella composizione dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri (art. 2) e sostituiscono i rappresentanti dei ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale con due rappresentanti della regione nella composizione del collegio dei revisori (art. 5).

2. - Con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 maggio 1977, é stata altresì impugnata la legge della regione Emilia-Romagna riapprovata il 4 maggio 1977, recante "norme sui consigli di amministrazione degli enti ospedalieri", per contrasto con gli artt. 117 e 134 Cost., 2, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 32, legge 11 marzo 1953, n. 87, laddove stabilisce che alle sedute del Consiglio di amministrazione di taluni enti ospedalieri non partecipa con voto consultivo il rappresentante di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1975, n. 419, recante "miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi" (art. 1) e che del Consiglio di amministrazione stesso non fanno parte i due membri aggiunti dall'art. 9 della legge n. 419 del 1975 (art. 2).

3. - Lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, infine, con ricorso del 14 novembre 1977, ha proposto questione di legittimità costituzionale della legge della regione Puglia riapprovata il 26 ottobre 1977, recante "composizione dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri", per contrasto con gli artt. 117 e 134 Cost., 2, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 32, legge 11 marzo 1953, n. 87, laddove, nello stabilire la composizione del consiglio d'amministrazione degli enti suddetti, esclude le integrazioni di cui agli artt. 8 e 9 della legge 6 agosto 1975, n. 419.

4. - Entrambe le regioni Emilia-Romagna e Puglia si sono costituite in giudizio instando per il rigetto del ricorso (la prima, in via principale, per l'improponibilità).

Discussi i ricorsi alla pubblica udienza del 14 aprile 1982, questa Corte, con ordinanza n. 230 del 13 dicembre 1982, riuniti i giudizi, al fine di conoscere se fosse ancora attuale l'interesse alla decisione delle sollevate questioni di legittimità costituzionale, disponeva che il Presidente della Giunta di ciascuna regione fornisse elementi informativi comprovanti il compiuto trasferimento alle unità sanitarie locali dei beni e delle funzioni degli enti ospedalieri a norma dell'art. 61, terzo comma, lett. a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Pervenuti gli elementi richiesti, alla nuova udienza di discussione del giorno 13 marzo 1984, mentre la difesa dell'Emilia-Romagna concludeva per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, quella della Puglia insisteva per il rigetto del ricorso. All'ulteriore nuova udienza del giorno 12 dicembre 1984, disposta in seguito all'ordinanza del 6 ottobre 1984, era presente il solo difensore della regione Puglia, che rinnovava la predetta richiesta di rigetto.

 

Considerato in diritto

 

1. - Va anzitutto disattesa l'eccezione, sollevata in via preliminare dalla regione Emilia-Romagna, di improponibilità del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso gli artt. 2 e 5 della legge regionale riapprovata il 21 luglio 1976 ("norme sugli organi degli enti ospedalieri"), siccome recante la data del 29 luglio 1976, di due giorni anteriore a quella del 31 luglio 1976, nella quale il Consiglio dei ministri aveva deliberato di impugnare la legge regionale in questione. Nello stesso ricorso é invero contenuta la testuale affermazione: "Il Governo della Repubblica, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri in data 31 luglio 1976, impugna, ai sensi del quarto comma dell'art. 127 Cost., la legge sopra indicata ...", onde risulta di tutta evidenza che é dovuta a mero errore materiale la data "29 luglio 1976" effettivamente apposta in calce al ricorso, non potendo esso non essere successivo alla deliberazione cui fa riferimento.

É appena il caso di soggiungere che la conseguente incertezza sulla data non comporta nella specie dubbi di sorta sulla tempestività del ricorso, risultando dagli atti che della seconda approvazione della legge fu data comunicazione al Commissario del Governo il 23 luglio 1976 e che il ricorso fu notificato al Presidente della Giunta regionale il 6 agosto successivo, talché l'intervenuto rispetto del termine di quindici giorni dalla comunicazione, posto per il promovimento della questione dall'art. 127 Cost. e dall'art. 31, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, é provato per tabulas.

2. - Nel merito, va dichiarata cessata la materia del contendere.

Con la citata ordinanza n. 230 del 1982 questa Corte rilevava che, successivamente alla proposizione dei ricorsi, era stata emanata la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "istituzione del servizio sanitario nazionale" la quale: a) all'art. 61, terzo comma, lett. a), stabiliva che le regioni, con lo stesso provvedimento col quale costituiscono le unità sanitarie locali, adottano disposizioni "per il graduale trasferimento ai Comuni, perché siano attribuiti alle unità sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature di cui sono attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma della presente legge, vengano a cessare i compiti nelle materie proprie del servizio sanitario nazionale"; b) al successivo art. 66, penultimo comma, prevedeva che, effettuato il trasferimento, gli enti ed istituti di cui alle lett. a) e b) del primo comma - fra i quali gli enti ospedalieri - perdessero la personalità giuridica. Rilevava altresì che la regione Emilia-Romagna, con l.r. 3 gennaio 1980, n. 1 (Norme sull'associazione dei Comuni, sull'ordinamento delle unità sanitarie locali e sul coordinamento dei servizi sanitari e sociali) aveva stabilito, a norma del terzo comma dell'art. 61 della legge n. 833 del 1978, che detto trasferimento fosse attuato "ad avvenuto insediamento delle assemblee dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali, con atti del Presidente della giunta regionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale" (art. 47, primo comma) e che solo sino all'emanazione di tali atti le funzioni anche ospedaliere "continuano ad essere esercitate dagli enti di rispettiva appartenenza secondo la vigente normativa statale e regionale" (art. 47, secondo comma). Si osservava, infine, nella menzionata ordinanza che la regione Puglia con l.r. 26 maggio 1980, n. 51 (Norme per l'organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali), aveva a sua volta stabilito che, con lo stesso decreto col quale il Presidente della Giunta costituisce le unità sanitarie locali, fossero adottate, "sulla base dei criteri ed indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, in relazione alle singole unità sanitarie locali, le disposizioni previste dall'art. 61, comma terzo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833" (art. 56, secondo comma).

3. - Al fine di accertare l'attualità dell'interesse alla decisione delle sollevate questioni di legittimità costituzionale veniva quindi disposto che il Presidente della Giunta di ciascuna regione fornisse elementi informativi comprovanti il compiuto trasferimento dei beni e delle funzioni degli enti ospedalieri a norma dell'art. 61, terzo comma, lett. a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il Presidente della Giunta della regione Emilia-Romagna, con missiva in data 2 marzo 1983, ha fornito le richieste informazioni, comunicando altresì che tutti gli enti ospedalieri di quella Regione sono stati soppressi. Analoga risposta é pervenuta, con missiva del 25 marzo 1983, dal Presidente della Giunta della regione Puglia.

4. - Deve dunque dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere anche nei confronti della regione Puglia, non avendo la difesa di questa addotto motivi che possano indurre la Corte a disattendere le risultanze fornite dal Presidente della regione a seguito dell'ordinanza istruttoria di cui si é detto. Tutti i giudizi promossi, infatti, concernono la composizione del consiglio d'amministrazione degli enti ospedalieri, i quali, ex art. 66, penultimo comma, della legge n. 833 del 1978, hanno cessato di esistere in esito all'intervenuto trasferimento dei beni e delle funzioni alle unità sanitarie locali.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 della legge della regione Emilia-Romagna 9 marzo 1976, riapprovata il 2 luglio 1976 (Norme sugli organi degli enti ospedalieri), della legge della regione Emilia-Romagna 6 ottobre l976, riapprovata il 4 maggio 1977 (Norme sui consigli di amministrazione degli enti ospedalieri) e della legge della regione Puglia 17 marzo 1977, riapprovata il 26 ottobre 1977 (Composizione dei consigli d'amministrazione degli enti ospedalieri), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi rispettivamente notificati il 6 agosto 1976, i1 24 maggio 1977 e il 15 novembre 1977.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1985.

Leopoldo ELIA - Giuseppe FERRARI

Depositata in cancelleria il 26 aprile 1985.