Ordinanza n.111 del 1985

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ORDINANZA N. 111

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

AVV. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 590 codice penale e art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla circolazione stradale), promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 1983 dal Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di Cecchin Gianfranco, iscritta al n. 246 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 211 dell'anno 1984.

Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Pretore di Bassano del Grappa con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 590 cod. pen. e 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla circolazione stradale) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che nel caso di reato di lesioni colpose a seguito di incidente stradale il giudice possa procedere, e quindi giungere anche a disporre la sospensione o la revoca della patente, soltanto a querela di parte, con disparità di trattamento pur in presenza di identici fatti.

Considerato che l'ordinanza non chiarisce in qual modo si vorrebbe il ripristino di una condizione di parità;

che se la questione va intesa nel senso di tendere alla procedibilità di ufficio per tutti i reati di lesioni colpose essa é irrilevante nel giudizio a quo, dove la procedibilità é già imposta dalla presenza della querela, mentre d'altra parte se si vuole che i detti reati siano tutti perseguibili a querela, essa é parimenti ed evidentemente irrilevante nello stesso giudizio;

che dunque la questione va dichiarata manifestamente inammissibile (cfr. anche ord. 302/84).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 590 cod. pen. e 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla circolazione stradale), sollevata dalla ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1985.

Leopoldo ELIA

Depositata in cancelleria il 17 aprile 1985.