Ordinanza n.110 del 1985

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ORDINANZA N. 110

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 novembre 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di Trani sul ricorso proposto da Porro Riccardina, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 12 dicembre 1977 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto da Cabrini Gianfranco, iscritta al n. 262 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 dell'anno 1980.

Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che le Commissioni tributarie di primo grado di Trani e Milano con le ordinanze in epigrafe hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo, della legge 12 novembre 1976, n. 751, nella parte in cui, pur dopo la sentenza della Corte n. 179 del 1976, esclude la possibilità di procedere ad una separata liquidazione dell'imposta complementare per i redditi coniugali già definiti con la procedura del c.d. condono (d.l. 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823).

Considerato che analoga questione é già stata dichiarata infondata con sentenza n. 80 del 1980;

che, nonostante il richiamo a parametri costituzionali ulteriori rispetto a quelli considerati in sentenza, le censure mosse alla norma impugnata non si discostano da quelle già prese in esame.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo, della legge 12 novembre 1976, n. 751, sollevata dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1985.

Leopoldo ELIA

Depositata in cancelleria il 17 aprile 1985.