Ordinanza n.97 del 1985

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ORDINANZA N. 97

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA. Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 44 e 47, n. 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1977 dalla Commissione tributaria di I grado di La Spezia sul ricorso proposto da Lorenzon Roberto, iscritta al n. 555 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1978.

Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che la Commissione tributaria di I grado di La Spezia, con ordinanza del 15 giugno 1977, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 44 e 47, n. 3 (in relazione agli artt. 27, 30, 31, 32 e 33) d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni;

che, viceversa, la controversia all'esame della predetta Commissione tributaria verteva sull'art. 33, secondo comma, dello stesso decreto presidenziale sopra indicato, per omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto entro il termine ivi prescritto;

che il giudice a quo ha formulato al riguardo la censura di mancata menzione, nell'art. 44 del suindicato decreto presidenziale, dell'art. 33, secondo comma, chiedendo a questa Corte di voler operare "il coordinamento tra le norme sopra richiamate che determinano attualmente una notevole disparità di trattamento tra i cittadini ai sensi dell'art. 3 Cost.";

considerato che, a parte l'anomala richiesta di coordinamento di un testo legislativo, l'oggetto della questione non risulta chiaramente definito e che tale indeterminatezza si riverbera anche sull'individuazione della disciplina applicabile nella specie.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 8 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 44 e 47, n. 3 (in relazione agli artt. 27, 30, 31, 32 e 33) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di La Spezia con ordinanza in data 15 giugno 1977 (r.o. n. 555 del 1977).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1985.

Leopoldo ELIA - Giuseppe FERRARI

Depositata in cancelleria il 1 aprile 1985.