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ORDINANZA N. 80

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimitā costituzionale dell'art. 12, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Interruzione volontaria della gravidanza) promosso con l'ordinanza emessa il 29 luglio 1980 dal giudice tutelare di Torino sull'istanza proposta da Bonanate Roberta, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 dell'anno 1982.

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

 

Ritenuto che:

 

1. - il giudice tutelare di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimitā costituzionale dell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 ("Norme per la tutela sociale della maternitā e sull'interruzione volontaria della gravidanza"), che, nel disciplinare il caso in cui la gestante che promuove la procedura per l'interruzione della gravidanza sia di etā inferiore ai diciotto anni, richiede l'assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestā o la tutela, o in casi particolari l'intervento del giudice tutelare;

2. - il giudice a quo deduce che il meccanismo previsto dalla norma censurata violerebbe l'indicato parametro costituzionale in quanto creerebbe un’ingiustificata disparitā di trattamento:

a) tra gestanti maggiorenni e gestanti minorenni, ponendo soltanto le seconde "nella condizione di dover accettare una maternitā non desiderata per il concorrere della volontā contraria vuoi dei genitori vuoi del tutore", senza che tale risultato si giustifichi in considerazione del limite gravante in via generale sulla capacitā di agire del minore;

b) entro la stessa cerchia delle minorenni, in quanto alle gestanti, a paritā di condizioni, verrebbe impedito ovvero consentito interrompere la gravidanza in funzione di un dato estraneo alla loro determinazione, quale l'attitudine morale o religiosa nei confronti dell'aborto di chi deve integrare la volontā dell'interessata;

considerato che la questione, giā sollevata in termini identici dallo stesso giudice a quo con ordinanza del maggio 1979, é stata dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 109 del 1981.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimitā costituzionale dell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal giudice tutelare di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Cosė deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Antonio LA PERGOLA

Depositata in cancelleria il 20 marzo 1985.