ORDINANZA N. 79
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitą
costituzionale dell'art. 11, all. T) all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n.
486 (Legge sui provvedimenti di finanza e di tesoro), promosso con ordinanza
emessa il 26 maggio 1983 dal Tribunale di Pescara nel procedimento civile
vertente tra Banco di Napoli contro Cellini Pietro, iscritta al n. 381 del
registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 259 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio del 26
febbraio 1985 il giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Pescara -
con ordinanza emessa il 26 maggio 1983, in un procedimento civile in materia
pensionistica vertente tra il Banco di Napoli ed un suo ex dipendente - ha
sollevato questione di legittimitą costituzionale, in riferimento all'art. 3
Cost., della norma contenuta nell'art. 11 all. T) all'art. 39 della legge 8
agosto 1895, n. 486 (Legge sui provvedimenti di finanza e di tesoro), secondo
cui "le controversie in materia di pensioni degli impiegati del Banco di
Napoli, nonché di quelli del Banco di Sicilia, sono escluse dalla giurisdizione
dell'autoritą giudiziaria ordinaria ed attribuite alla giurisdizione della
Corte dei Conti": argomentando che sarebbe incongrua la persistenza di una
giurisdizione pensionistica come quella della magistratura contabile lą dove il
rapporto di lavoro dei dipendenti del Banco si é ormai privatizzato del tutto;
che nel giudizio innanzi alla Corte non
vi é stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Considerato che, in realtą, della norma
impugnata rileva nel giudizio a quo la sola parte concernente le controversie
(come quella di specie) relative alla liquidazione delle pensioni spettanti ai
dipendenti del Banco di Napoli;
che, per altro, in parte qua la norma
stessa é gią stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte n. 1 del 1984: onde la
riproposta questione risulta manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimitą costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3
della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe, della norma contenuta nell'art.
11 all. T) all'art. 38 della legge 8 agosto 1895, n. 486 (legge sui
provvedimenti di finanza e di tesoro), la cui illegittimitą costituzionale,
"nella parte concernente la giurisdizione della Corte dei conti in ordine
alla liquidazione delle pensioni spettanti ai dipendenti del Banco di
Napoli", é gią stata dichiarata con sentenza n. 1 del
1984.
Cosģ deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19
marzo 1985.
Guglielmo ROEHRSSEN - Livio PALADIN
Depositata in cancelleria il 20 marzo
1985.