ORDINANZA N. 66

ANNO 1985



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 1 del 10 gennaio 1985.

Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ravvisata la necessità di correggere un errore materiale di omissione nel dispositivo della sentenza n. 1 del 10 gennaio 1985.

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE


dispone che nel dispositivo della sentenza n. 1 del 10 gennaio 1985, dopo le parole "previsti nel precedente articolo" sia inserito il numero "7" (sette).




Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1985.
GUGLIELMO ROEHRSSEN, PRESIDENTE
LIVIO PALADIN, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12 marzo 1985.