Ordinanza n.62 del 1985

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ORDINANZA N. 62

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 480 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1977 dal Giudice conciliatore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Alia Giuseppe e s.p.a. PEM Diffusione libraria, iscritta al n. 389 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'anno 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1985 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che in data 3-5 ottobre 1975, ad istanza della s.p.a. PEM Diffusione libraria era notificato in Palermo ad Alia Giuseppe un atto di precetto per il pagamento della somma di lire 47.225, senza che il creditore istante provvedesse ad indicare quanto prescritto nella prima parte del terzo comma dell'art. 480 cod. proc. civ.;

che, in relazione a ciò, l'intimato proponeva opposizione avanti il Conciliatore di Palermo mediante notificazione nella cancelleria dello stesso giudice, a norma dell'ultima parte della disposizione sopra indicata;

che il giudice predetto sollevava questione di legittimità costituzionale della norma in esame, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sul rilievo che la forma di notificazione ivi prevista avrebbe leso il diritto di difesa del creditore, non essendo tenuto il cancelliere, presso cui l'opposizione era stata notificata, a darne notizia alla parte interessata.

Considerato che sulla proposta questione non incide la successiva legge 20 novembre 1982 n. 890 sulle notificazioni a mezzo posta, la quale nulla ha disposto in proposito;

che la questione stessa é manifestamente non fondata, in quanto la ricordata forma di notificazione, da un lato, consegue al mancato adempimento dell'onere imposto al creditore dalla norma impugnata e quindi é a lui imputabile; e, dall'altro, non impedisce né rende particolarmente gravoso il diritto di difesa, in quanto il creditore stesso, non ignorando la propria omissione e quindi la relativa conseguenza di legge, ben può con l'ordinaria diligenza informarsi presso il cancelliere e, nel caso di proposta opposizione, ritirare l'atto e provvedere così alla sua difesa;

che pertanto nessuna violazione dell'art. 24 Cost. può ravvisarsi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. dal Giudice conciliatore di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Francesco SAJA

Depositata in cancelleria l'8 marzo 1985.