ORDINANZA N. 60
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 legge 24 dicembre 1969 n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1977 dal Pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra Furlani Renato e Cesana Paolo, iscritta al n. 218 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 162 dell'anno 1977.
Visto l'atto d' intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che con ordinanza emessa l'8 gennaio 1977 (comunicata il 18 e notificata il 20 del successivo aprile; pubblicata nella G. U. n. 162 del 15 giugno 1977 e iscritta al n. 218 R.O. 1977) nel giudizio promosso da Furlani Renato contro Cesana Paolo il Pretore di Monza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 l. 24 dicembre 1969 n. 990, in riferimento agli artt. 3 comma primo e 24 comma primo Cost., nella parte in cui estende le condizioni di proponibilità in esso previste all’azione promossa dal danneggiato nei confronti del solo responsabile civile che non s'identifichi con l'assicurato.
Considerato che la questione é stata giudicata infondata da questa Corte con sentt. 24/1973, 97/1973 e 19/1975 e che al giudizio della Corte si é uniformata con sent. 2415/1979 la Cassazione che si era già espressa per la manifesta infondatezza con sent. 1718/1974;
che il Pretore di Monza non adduce argomenti che valgano a deflettere dal consolidato orientamento.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 22 l. 24 dicembre 1969 n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 comma primo e 24 comma primo Cost., con ordinanza 8 gennaio 1977 del Pretore di Monza (n. 218/1977) nella parte in cui estende le condizioni di proponibilità in esso previste all'azione promossa dal danneggiato nei confronti del solo responsabile civile che non si identifichi con l'assicurato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1985.
Guglielmo ROEHRSSEN - Virgilio ANDRIOLI
Depositata in cancelleria l'8 marzo 1985.