SENTENZA N. 57
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN
AVV. ORONZO REALE
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
AVV. ALBERTO MALAGUGINI
Prof. LIVIO PALADIN
Prof. ANTONIO LA PERGOLA
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI
Dott. FRANCESCO SAJA
Prof. GIOVANNI CONSO
Prof. ETTORE GALLO
Dott. ALDO CORASANITI
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO
Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 281, secondo comma, del codice di procedura penale (Facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria), come sostituito dall'art. 16 della legge 12 agosto 1982, n. 532 (Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla custodia cautelare), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 novembre 1983 dal Tribunale per i minorenni di Napoli nel procedimento penale a carico di Mazzanti Bruno ed altro, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 14 dicembre 1983 dal Tribunale per i minorenni di Napoli nel procedimento penale a carico di Pace Raffaele, iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 197 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 1985 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto in fatto
Il minore Mazzanti Bruno, in stato di custodia preventiva perché imputato di rapina aggravata, presentava istanza diretta ad ottenere il beneficio della libertà provvisoria sulla quale il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni di Napoli esprimeva parere negativo, trasmettendo gli atti al Tribunale per i minorenni di Napoli che concedeva il richiesto beneficio.
Avverso tale provvedimento il Pubblico Ministero proponeva appello al "Tribunale della libertà", competente ai sensi dell'art. 16 della legge 12 agosto 1982, n. 532, integralmente sostitutivo. oltre che dell'art. 281 cod. proc. pen., dell'art. 5 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934 e dell'art. 58 dell'Ordinamento giudiziario in relazione all'art. 281, primo comma, cod. proc. pen..
Investito del gravame, il Tribunale per i minorenni di Napoli, con ordinanza del 18 novembre 1983, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 281, secondo comma, cod. proc. pen., "nella parte in cui non prevede che sull'appello contro le ordinanze che decidono sulla libertà provvisoria, emesse dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 280, ultimo comma, cod. proc. pen. e 13 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, decide la Corte di appello sezione minorenni".
Rileva il giudice a quo che, mentre a decidere sull'appello avverso le ordinanze emesse dal giudice istruttore in materia di libertà personale é sempre un giudice "diverso", a decidere sull'appello avverso le ordinanze emesse dal tribunale per i minorenni é sempre lo stesso giudice che emise il provvedimento impugnato (essendo giurisprudenza pacifica che "tribunale della libertà" per i provvedimenti del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni é il tribunale per i minorenni), il quale diviene contemporaneamente giudice di primo e di secondo grado relativamente ai provvedimenti istruttori sulla libertà provvisoria (oltre che ai provvedimenti di scarcerazione, ai sensi degli artt. 270, secondo comma, e 272-bis, terzo comma, cod. proc. pen.). Una simile "concentrazione" di funzioni di primo e di secondo grado in uno stesso "ufficio" e relativamente allo stesso oggetto sarebbe "del tutto singolare ed anomala, oltre che immotivata"; ad essa non si potrebbe ovviare nemmeno con una eventuale diversità delle persone fisiche dei giudici, non essendo riscontrabile, nella specie, alcuna causa né di "incompatibilità" (l'art. 61, primo comma, cod. proc. pen. - norma di carattere eccezionale e, quindi, non suscettibile di applicazione analogica - fa riferimento solo alle "sentenze"), né di ricusazione (il parere sull'oggetto del procedimento da parte del giudice fu manifestato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie), né di astensione (non ricorrerebbe l'estremo della grave ragione di convenienza, "né il sottoscritto Presidente comunque intende astenersi").
Poiché peraltro, condizione essenziale per l'utilità dell'appello é la "diversità del giudice che deve giudicare in sede d'impugnazione da quello che pronunciò il provvedimento impugnato", ne deriverebbe che una tale "utilità" - diversamente da quanto avviene per gli "imputati maggiori degli anni 18" - non si realizza in sede di appello avverso i provvedimenti istruttori sulla libertà personale emessi dal tribunale per i minorenni, con conseguente "disparità di trattamento tra maggiori e minori degli anni 18" e "contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione", contrasto superabile soltanto prevedendo che, "sull'appello contro le ordinanze in materia di libertà provvisoria emesse dal tribunale per i minorenni, decida la Corte d'appello sezione per i minorenni".
Una identica questione il Tribunale per i minorenni di Napoli ha sollevato nel corso del procedimento di appello promosso dal Pubblico Ministero presso quel Tribunale a seguito di concessione del beneficio della libertà provvisoria al minore Pace Raffaele, imputato di concorso in ricettazione.
Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 13 maggio 1984 e n. 197 del 18 luglio 1984.
In entrambi i giudizi non vi é stata costituzione delle parti private né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Le due ordinanze in epigrafe, emanate con identica motivazione dal Tribunale per i minorenni di Napoli in funzione di tribunale della libertà, sottopongono alla Corte la medesima questione di legittimità costituzionale: i relativi giudizi vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
2. - Oggetto comune di censura é l'art. 281, secondo comma, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 16 della legge 12 agosto 1982, n. 532, "nella parte in cui non prevede che sull'appello contro le ordinanze che decidono sulla libertà provvisoria emesse dal Tribunale per i minorenni ai sensi degli artt. 280, ultimo comma, cod. proc. pen. e 13 R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, decide la Corte di appello sezione minorenni". Tale norma viene denunciata per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. a causa della disparità di trattamento che essa comporterebbe "tra i maggiori ed i minori degli anni diciotto nella disciplina dell'appello avverso i provvedimenti sulla libertà provvisoria emessi in istruzione" dall'organo giurisdizionale.
L'assunto muove dalla premessa, fuori discussione, che, per quanto concerne i procedimenti relativi a reati commessi da maggiorenni, l'art. 281, secondo comma, cod. proc. pen., nel testo novellato dall'art. 16 della legge 12 agosto 1982, n. 532, stabilisce che le ordinanze sulla libertà provvisoria emesse dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 280, ultimo comma, cod. proc. pen. sono appellabili davanti al "tribunale competente ai sensi dell'art. 263-ter cod. proc. pen." (cosiddetto tribunale della libertà) e, perciò, davanti ad un giudice "diverso". Per quanto concerne, invece, i procedimenti relativi a reati commessi da minorenni, lo stesso art. 281, secondo comma, non prevedendo che siano appellabili alla sezione per i minorenni della corte d'appello le ordinanze sulla libertà provvisoria emesse durante l'istruzione dal tribunale minorile ai sensi degli artt. 280, ultimo comma, cod. proc. pen. e 13, ultimo comma, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, darebbe adito a due interpretazioni, così sintetizzate dalle ordinanze di rimessione: o "nessun appello per i minori", nel qual caso la disparità di trattamento con i maggiori non avrebbe bisogno di alcun commento, tanto risulterebbe palese; oppure "appello" al giudice indicato nell'art. 281, secondo comma, cod. proc. pen., cioé appello al tribunale della libertà, giudice che, trattandosi di procedimenti minorili, é lo "stesso" tribunale per i minorenni (v. anche la
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 281, secondo comma, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 16 della legge 12 agosto 1982, n. 532, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Napoli con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 7 marzo 1985.
LEOPOLDO ELIA, PRESIDENTE
GIOVANNI CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria l'8 marzo 1985.