SENTENZA N. 56
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN
Avv. ORONZO REALE
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
Avv. ALBERTO MALAGUGINI
Prof. LIVIO PALADIN
Prof. ANTONIO LA PERGOLA
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI
Dott. FRANCESCO SAJA
Prof. GIOVANNI CONSO
Prof. ETTORE GALLO
Dott. ALDO CORASANITI
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO
Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263-ter del codice di procedura penale (Provvedimenti del giudice competente per il riesame), introdotto dall'art. 8 della legge 12 agosto 1982, n. 532 (Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla custodia cautelare), promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1982 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento di riesame avverso il decreto di convalida del fermo emanato nei confronti di Saporito Tommaso, iscritta al n. 795 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 114 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 1985 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto in fatto
Il minore Tommaso Saporito, in stato di fermo di polizia giudiziaria, convalidato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, proponeva richiesta di riesame al Tribunale di Catanzaro avverso il decreto di convalida del fermo.
Il Tribunale, premesso che nei confronti della disciplina del riesame avverso i provvedimenti restrittivi della libertà personale potevano prospettarsi varie questioni di legittimità costituzionale, tra cui quella dell'art. 263-bis, in relazione all'art. 238 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il riesame del decreto di convalida del fermo, ha ritenuto "preliminare" la questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 31 della Costituzione, dell'art. 263-ter cod. proc. pen., introdotto dall'art. 8 della legge 12 agosto 1982, n. 532, "nella parte in cui nulla dispone per il riesame dei provvedimenti coercitivi relativi ad imputati minorenni", questione che ha sollevato con ordinanza del 25 settembre 1982.
Secondo il giudice a quo, dalla formulazione degli artt. 263-bis e 263-ter cod. proc. pen. non sarebbe consentito dedurre, per l'istituto del riesame, "la competenza del Tribunale ordinario provinciale", giacche questa - "attesa la particolarità delle strutture e delle finalità dell'intero processo minorile", con riguardo al quale più volte la Corte (sentenze n. 10 del 1966 e n. 198 del 1972) ebbe a ribadire l'esigenza dell'istituzione di un giudice naturale per i minorenni - risulterebbe in contrasto con l'art. 25 Cost.. Non potrebbe però affermarsi nemmeno la competenza del tribunale per i minorenni o della sezione per i minorenni della corte d'appello, dato che il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale determina l'"attribuzione ad un organo giurisdizionale di nuova e specifica competenza per ipotesi di riesame ed appello su provvedimenti istruttori restrittivi della libertà". In sostanza, la mancata previsione di una specifica disciplina per i provvedimenti restrittivi della libertà personale concernenti reati commessi da minori degli anni diciotto apparirebbe il frutto di "una mera omissione", confermata (tra l'altro) dal silenzio in ordine alle misure alternative alla custodia preventiva nei casi previsti dall'art. 247 cod. proc. pen..
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 27 aprile 1983.
É intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata "inammissibile, in quanto irrilevante ai fini del decidere il giudizio nel corso del quale é stata proposta". E ciò perché la convalida del fermo non rientrerebbe tra i provvedimenti suscettibili di riesame: il Tribunale avrebbe dovuto - semmai - sollevare in via "preliminare" la questione di legittimità dell'art. 263-bis nella parte in cui non prevede il riesame del decreto di convalida del fermo e poi denunciare l'illegittimità dell'art. 263-ter: "ogni questione in ordine alla asserita mancata individuazione del giudice competente ad operare il riesame" sarebbe, perciò, "irrilevante, proprio perché il decreto di convalida del fermo non é tra i provvedimenti suscettibili di riesame".
Ove, poi - possibilità, questa, del tutto astratta ed ipotetica - l'istituto del riesame fosse esteso al fermo, ne conseguirebbe che la procedura introdotta dalla legge n. 532 del 1982 sarebbe applicabile anche ai procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni, operando il generale rinvio, disposto dall'art. 34 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, alle norme dei codici, delle leggi e dei regolamenti per quanto non diversamente stabilito nel decreto stesso. I dubbi che possono sorgere in merito all'individuazione del giudice competente per il riesame dovrebbero, perciò, essere risolti alla stregua del precetto contenuto nell'art. 9 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, che configura, appunto, quale giudice naturale per i procedimenti riguardanti i minorenni, il tribunale per i minorenni: a tale organo - e non al tribunale indicato nell'art. 263-ter cod. proc. pen. - spetta, infatti, decidere sulle richieste di riesame riguardanti reati commessi da minorenni.
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro porta al vaglio di questa Corte, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 31 Cost., l'art. 263 - ter cod. proc. pen., introdotto dall'art. 8 della legge 12 agosto 1982, n. 532, "nella parte in cui nulla dispone per il riesame dei provvedimenti coercitivi relativi ad imputati minorenni" (rectius, relativi a procedimenti per reati commessi da minori degli anni diciotto).
Nella specie, un imputato minorenne in stato di fermo di polizia giudiziaria, convalidato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, aveva avanzato, ai sensi dell'art. 263-bis cod. proc. pen., richiesta di riesame avverso il decreto di convalida del fermo, richiesta poi trasmessa dallo stesso Procuratore della Repubblica al Tribunale di Catanzaro, quale "tribunale capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorità che ha emesso il provvedimento" (cosiddetto tribunale della libertà), in ritenuta ottemperanza al disposto dell'art. 263 - ter, primo comma, cod. proc. pen..
Così investito della richiesta, il Tribunale di Catanzaro, a causa anche della novità del caso (la legge n. 532 del 1982 era entrata in vigore appena da un mese, per giunta durante il periodo feriale), si trovava di fronte ad una serie di dubbi "preliminari", taluni prospettati dalle parti ed altri sollevati d'ufficio, tutti puntualmente elencati nell'ordinanza, che ha, tuttavia, ritenuto prioritario quello tradottosi nella questione di legittimità ora in discussione.
2. - Nell'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura Generale dello Stato ha eccepito l'inammissibilità della questione, perché "irrilevante al fine del decidere il giudizio nel corso del quale ... é stata proposta", e ciò in quanto "il decreto di convalida del fermo non rientra tra i provvedimenti suscettibili di riesame". Più precisamente, "ogni questione in ordine all'asserita mancata individuazione del giudice competente ad operare il riesame appare irrilevante proprio perché il decreto di convalida del fermo non é tra i provvedimenti suscettibili di riesame".
Pur essendo esatte le premesse di ordine concettuale da cui muove l'eccezione dell'Avvocatura, in piena conformità, del resto, a numerosi precedenti di questa Corte (v., ad es., sentenze n. 95 del 1979,
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità dell'art. 263-ter cod. proc. pen., introtrodotto dall'art. 8 della legge 12 agosto 1982, n. 532, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 31 della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 7 marzo 1985.
LEOPOLDO ELIA, PRESIDENTE
GIOVANNI CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria l'8 marzo 1985.