Sentenza n.55 del 1985

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SENTENZA N. 55

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

AVV. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

AVV. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma terzo, ultima parte, del d.lgv. 12 febbraio 1948, n. 147 ("Nuove disposizioni sui compiti e sul funzionamento dell'Ente nazionale di assistenza e di previdenza per i dipendenti statali") promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1976 dal tribunale di Rovigo nel procedimento civile vertente tra Curtarello Angelo ed altro e ospedale S. Maria della Misericordia ed ENPAS, iscritta al n. 231 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 dell'anno 1976.

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'obbligo di un assistito dell'ENPAS - ricoverato in sala speciale di III classe quale pagante in proprio, ai sensi del r.d. 30 settembre 1938, n. 1631, presso l'ospedale di S. Maria della Misericordia in Rovigo - di pagare all'ospedale le prestazioni di degenza e medico-chirurgiche (salvo il diritto ad ottenere poi parziale rimborso dall'ENPAS), ovvero di pagare la sola differenza per retta di degenza (con obbligo diretto dell'ENPAS di pagare all'ospedale le cure medico-chirurgiche) il tribunale di Rovigo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.lgv. 12 febbraio 1948, n. 147, nella parte in cui "esclude il diritto all'assistenza diretta medico-chirurgica nel caso in cui il dipendente dello Stato, assistito dall'ENPAS, chiede di essere ricoverato in sala speciale d'istituto ospedaliero convenzionato".

Nell'ordinanza si afferma che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, gli assistiti da enti previdenziali, in linea generale, ove siano ricoverati in camere separate anziché in corsia, sono tenuti a corrispondere all'ospedale solo la differenza tra la tariffa di camera e quella della corsia e null'altro. A tale regola generale farebbe eccezione, per gli assistiti dell'ENPAS, l'art. 11 del decreto legislativo impugnato, in base al quale l'assistito, il quale chiede il ricovero in sala speciale di un istituto convenzionato, perde il diritto all'assistenza diretta e può ottenere solo un rimborso-spese, il cui ammontare é rimesso alla decisione discrezionale del consiglio di amministrazione dell'ENPAS.

Secondo l'ordinanza di rimessione detta disciplina violerebbe l'art. 3 Cost., creando una disparità di trattamento fra cittadini, nonché l'art. 38 Cost., che garantisce l'assistenza in caso di malattia.

Nessuna parte si é costituita dinanzi a questa Corte.

 

Considerato in diritto

 

1. - Come esattamente rileva il giudice a quo, prima dell’istituzione del Servizio sanitario nazionale - che ha innovato completamente la materia - la giurisprudenza dell'autorità giudiziaria ordinaria era ferma nel ritenere che l'ammalato, il quale si facesse ricoverare in sala speciale, era tenuto a pagare all'ospedale soltanto la differenza fra la tariffa propria della camera medesima e quella dovuta invece in caso di ricovero in corsia, fermo rimanendo che l'ente ospedaliero non poteva pretendere alcun altro pagamento a titolo di cura, dovendo il trattamento terapeutico essere sempre uguale.

Ma da queste regole, contrariamente ora a quel che opina il giudice a quo, non si discostava la norma contenuta nell'art. 11, secondo comma, del D.Lgv. 12 febbraio 1948, n. 147 (a"Nuove disposizioni sui compiti e sul funzionamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i dipendenti statali") se rettamente interpretata.

2. - In effetti questa norma stabiliva pur essa chiaramente che, anche in caso di ricovero in camera speciale, l'ente assistenziale era tenuto a rimborsare le spese effettivamente sostenute, aggiungendo tuttavia che l'ENPAS poteva stabilire i limiti entro i quali tale rimborso doveva avvenire, con apposito provvedimento sottoposto a controllo ministeriale.

Ora questa facoltà non poteva certamente essere considerata come una facoltà discrezionale dell'Ente, in virtù della quale questo potesse in qualsiasi modo od in qualsiasi misura limitare l'obbligo dell'Ente stesso di assumersi la spesa per le malattie dei suoi assistiti. La facoltà, invero, non poteva non avere una sua ratio, e questa andava appunto ricercata nella necessità di non accollare all'Ente quelle spese che non fossero necessarie per l'assistenza sanitaria ma che erano invece dovute al desiderio dell'assistito di essere ricoverato in camera speciale anziché in camera comune e di avere così un trattamento migliore per tutto quel che va al di là dell'aspetto terapeutico: si trattava, cioé, delle spese che anche la cennata giurisprudenza dei giudici ordinari riteneva dovessero rimanere a carico dell'assistito e non dovessero gravare sull'ente assistenziale.

Così interpretata la norma dell'art. 11, secondo comma, viene meno ogni suo contrasto con la Costituzione: non sussiste più alcuna disparità di trattamento, dato che anche agli assistiti dell'ENPAS veniva fatto il trattamento che la giurisprudenza ha riconosciuto agli altri assistiti e non viene violato l'art. 38, perché a carico dell'assistito rimaneva soltanto la spesa relativa alle migliori e maggiori comodità delle quali egli desiderava fruire con la richiesta di essere ricoverato in camera speciale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del d.lgv. 12 febbraio 1948, n. 147, sollevata dal Tribunale di Rovigo, con ordinanza 13 febbraio 1976, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 marzo 1985.

Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN

Depositata in cancelleria l'8 marzo 1985.