Sentenza n.47 del 1985

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SENTENZA N. 47

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del decreto legge 24 luglio 1973, n. 427 (Disciplina dei prezzi di beni di largo consumo) convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1973, n. 496, promosso con l'ordinanza emessa il 5 aprile 1976 dal Pretore di Imperia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Soc. Fratelli Carli ed altri e il Ministero dell'interno Prefettura di Imperia, iscritta al n. 425 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1976.

Visti gli atti di costituzione della Soc. Fratelli Carli nonché l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice relatore Antonio La Pergola;

udito l'Avvocato dello Stato Dante Corti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - La questione é sollevata con ordinanza emessa il 5 aprile 1976 dal Pretore di Imperia nel procedimento civile che verte fra i Fratelli Carli e la locale Prefettura. É oggetto di censura l'art. 2, primo comma, n. 4 decreto legge 24 luglio 1973, n. 427, come convertito e modificato dalla legge 4 agosto 1973, n. 496, nella parte in cui dispone il blocco dei prezzi anche con riguardo agli olii di oliva. Detta previsione confliggerebbe con la normativa comunitaria, in forza della quale é stata istituita un'organizzazione comune del mercato nel settore dei grassi: in particolare, con il regolamento CEE n. 136/66 e successive modifiche ed integrazioni. Il parametro costituzionale invocato é l'art. 11 del testo fondamentale.

Il Pretore solleva la questione affermando che, in conformità dell'assetto dato ai rapporti fra diritto comunitario e diritto interno da questa Corte, ritiene di non essere investito del potere di disapplicare le disposizioni nazionali che contraddicono le previgenti norme comunitarie. D'altra parte il giudice a quo assume che, alla stregua della giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità, le censurate statuizioni della legge interna contraddicano il divieto, posto in sede comunitaria agli Stati membri, di intervenire sul mercato della formazione dei prezzi, quando, come accadrebbe nella specie, il settore dell'intervento sia soggetto ad organizzazione comune del mercato e ne sia risultato un identico regime dei prezzi (sentenza n. 23/1/1975 in causa 31/74). La normativa comunitaria disciplina compiutamente il settore dei grassi e quindi anche il mercato dell'olio di oliva e di semi. L'olio di semi é oggetto di protezione doganale negli scambi con i paesi terzi e di eventuali misure di salvaguardia nel caso di perturbazione del mercato. Per l'olio di oliva, invece, é previsto un regime comune di prezzi. Di qui la non manifesta infondatezza della prospettata questione: la quale rileverebbe per la definizione del giudizio a quo, in quanto si tratta di stabilire se alla specie vadano applicate, oppur no, le contestate disposizioni del diritto interno.

2. - Si é costituita in giudizio la Società Carli. La difesa di detta Società osserva che dopo il 31 ottobre 1973, data di scadenza del blocco rigido dei prezzi, si é registrato un aumento incontrollato nel prezzo delle materie prime occorrenti alla produzione dell'olio di oliva: olio vergine e olio lampante. Il CIP, nel febbraio 1974, precisava infatti che tali materie erano escluse dal blocco, eccezion fatta solo per l'olio di tipo "riviera" e "rettificato", rimasti sotto vincolo. La situazione conduceva all'esaurimento delle scorte. La Società Carli forniva al pubblico quattro nuove confezioni, con i relativi nuovi prezzi, in relazione alle quali la Guardia di Finanza ha poi contestato la maggiorazione, provocando il provvedimento prefettizio impugnato. Il Pretore di Imperia, si soggiunge, ha già riconosciuto, con provvedimento emesso nella stessa data dell'ordinanza di rimessione, la legittimità dell'aumento di L. 175 al litro; la Società Carli mantiene comunque tutto l'interesse ad una pronuncia di questa Corte che chiarisca i rapporti fra normativa comunitaria e legge nazionale nel settore degli olii d'oliva.

Alla specie andrebbe applicato il regolamento CEE n. 136/66 che, come successivamente modificato ed integrato, regola i prezzi dell'olio di oliva in tutti i paesi della Comunità. Le norme interne censurate, si soggiunge, dispongono il blocco con riguardo soltanto a quei prezzi che non cadono sotto la disciplina comunitaria. Se così si ragiona, il conflitto non sussiste e la questione diviene rilevante. Se, viceversa, si dovesse ritenere che il blocco previsto concerna anche i prezzi regolati da norme comunitarie, allora la Corte dovrebbe dichiarare fondata la questione, rimuovendo le disposizioni interne che ostano all'osservanza di dette norme.

3. - Si costituisce in giudizio il Presidente del Consiglio, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale deduce l'infondatezza della questione.

L'Avvocatura precisa anzitutto che l'impugnativa proposta dal giudice a quo - limitata secondo il dispositivo dell'ordinanza di rinvio all'art. 2, primo comma, n. 4 del d.l. n. 427/73, in quanto questa statuizione sottopone alla disciplina dettata nel decreto gli olii di oliva - va logicamente riferita anche agli artt. 1 e 5 dello stesso d.l.. Così individuata la normativa dedotta in giudizio, andrebbe escluso che essa confligga con le invocate prescrizioni del diritto comunitario. Vi sarebbe infatti un corpo di principi elaborati dalla Corte di Giustizia, che si ricavano da altre pronunzie, oltre quella richiamata dal giudice remittente, secondo le quali risulterebbe, diversamente da come si assume nell'ordinanza di rinvio, che gli Stati membri rimangono liberi di adottare i provvedimenti da essi ritenuti necessari in materia di formazione di prezzi, nelle fasi del commercio e del consumo, purché non mettano in pericolo gli obiettivi del funzionamento dell'organizzazione in comune del mercato. Il regime dei prezzi instaurato dai regolamenti nn. 120/67 e 136/66 si applicherebbe esclusivamente nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso. Quest'affermazione di principio sarebbe stata ulteriormente precisata, specialmente ad opera della sentenza 26 febbraio 1976 in causa 65/75, nel senso che:

a) agli effetti della compatibilità con il diritto comunitario, non é determinante una rigida distinzione fra prezzi al consumo e prezzi afferenti alle precedenti fasi del commercio;

b) la fissazione dei prezzi massimi, indipendentemente dalla fase commerciale considerata, non é necessariamente incompatibile con la disciplina comunitaria, ma può divenirlo quando é messa in pericolo l'organizzazione in comune del mercato. Così accadrebbe dove lo Stato membro stabilisse i prezzi al minuto o al consumo ad un livello così basso, che la vendita dal produttore non sia possibile senza costringere grossisti e dettaglianti allo scambio sottocosto. Analoga ipotesi ricorre, si soggiunge, se lo Stato membro fissa il prezzo massimo, in relazione ad un prodotto importato, ad un livello, anche qui, talmente ridotto, che gli operatori potrebbero importare il prodotto medesimo solo in perdita. Competerebbe poi al giudice nazionale di verificare la sussistenza di queste circostanze ed, in definitiva, di appurare la compatibilità fra il regime nazionale dei prezzi ed il parametro comunitario; il quale ultimo avrebbe peraltro valore indicativo, in quanto inteso ad assicurare un prezzo minimo ai produttori e taluni aiuti a determinati prodotti, nonché a regolare gli scambi con i paesi terzi. Il regime nazionale dei prezzi massimi bloccati non sarebbe, allora, necessariamente incompatibile con il diritto comunitario. Non lo sarebbe, comunque, l'impugnato decreto legge, che - afferma l'Avvocatura - non fissa prezzi massimi, tutela il consumatore senza offendere le prescrizioni sopra richiamate, opera solo per il breve ciclo temporale ivi determinato, e subordina ad autorizzazione l'aumento dei prezzi bloccati. L'aver previsto detta autorizzazione non implicherebbe, d'altra parte, alcuna offesa al diritto comunitario. L'eventuale diniego dell’autorizzazione, che risulti violare la normativa CEE, nel senso già precisato, sarebbe illegittimo, ed il provvedimento andrebbe necessariamente concesso. Del resto, le disposizioni in esame trarrebbero giustificazione anche ai sensi dell'art 224 del Trattato di Roma, dall'esigenza di perseguire scopi antinflanzionistici e di tutelare consumatori e ordine pubblico nei confronti di fenomeni speculativi e di accaparramento.

La difesa della Società Carli ha in una memoria prodotta in prossimità dell'udienza ripreso e sviluppato le tesi difensive sopra esposte. In queste ultime deduzioni la difesa della Società si ferma a rilevare che il caso presente differisce da altra specie, in relazione alla quale questa Corte avrebbe (confronta ordinanza n. 206/76) ritenuto di non potersi pronunziare sulla questione di legittimità del medesimo d.l.n. 427/73 (artt. 1 e 2), promossa per presunta violazione di un diverso regolamento comunitario (regolamento CEE n. 805/68, relativo alle carni bovine). La disciplina dettata dal regolamento n. 136/66 per l'olio d'oliva, é infatti dedotto, ha caratteristiche diverse dalla normativa comunitaria che concerne il mercato delle carni. Precisamente, essa avrebbe instaurato un meccanismo dinamico del prezzo comunitario, in relazione alla maggior frequenza del relativo aumento, che ha cadenza mensile. La norma nazionale non si sarebbe però adeguata al peculiare assetto che la materia in considerazione ha ricevuto in sede comunitaria. Il blocco dei prezzi, ancorché limitato nel tempo, ed il regime delle autorizzazioni, previsto per l'eventuale aumento dei prezzi, restringono il mercato, con il risultato di compromettere le possibilità di vendere ed importare ai prezzi determinati secondo le regole dell'ordinamento comunitario. La norma istitutiva del blocco risulterebbe dunque incompatibile con l'art. 2, punto 3.1 del regolamento n. 136 e con gli artt. 30 e 189 del Trattato di Roma (dove si vietano le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente) e non potrebbe trarre alcuna giustificazione dalle previsioni dell'art. 223 del Trattato di Roma, avente ad oggetto particolari disposizioni a tutela della sovranità dei singoli Stati membri (fra l'altro, in materia di ordine pubblico e di commercio di armi) e dell'art. 103 dello stesso Trattato, concernente l'adozione di misure di politica congiunturale.

4. - Nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il giudice La Pergola ha svolto la relazione e l'Avvocatura dello Stato ha ribadito e precisato le conclusioni già adottate.

 

Considerato in diritto

 

Come questa Corte ha con sentenza n. 170 del 1984 già statuito, il giudice nazionale, una volta accertato che la specie cade sotto il disposto del regolamento comunitario, é tenuto ad applicare le norme ivi contenute. Non importa, al riguardo, se la disciplina prodotta dalla CEE sia seguita o preceduta nel tempo da incompatibili statuizioni della legge interna; il regolamento da applicare é infatti preso in considerazione dal nostro ordinamento in quanto e perché atto comunitario, con il risultato che la sfera da esso occupata é preclusa alla legge statale. Dal canto suo, quest'ultima fonte rimane collocata in un ordinamento, che non vuole interferire nella produzione giuridica del distinto e autonomo sistema della Comunità, sebbene di essa garantisca - grazie al disposto dell'art. 11 Cost. - piena e ininterrotta osservanza entro l'ambito territoriale dello Stato. Compete, allora, al giudice ordinario accertare se le disposizioni del diritto interno, le quali verrebbero altrimenti in rilievo nella specie, confliggano con alcuna previsione del diritto comunitario, che - secondo il Trattato di Roma e in conformità della garanzia assicurata alla relativa osservanza dall'art. 11 Cost. - riceve nel territorio italiano necessaria e immediata applicazione Questo principio vale anche per il caso da cui trae origine il presente giudizio. La questione é quindi inammissibile.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del decreto legge 24 luglio 1973, n. 427, come convertito e modificato dalla legge 4 agosto 1973, n. 496, sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 11 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta. il 19 febbraio 1985.

Leopoldo ELIA -  Antonio LA PERGOLA

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1985.