Ordinanza n. 45 del 1985

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ORDINANZA N. 45

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 29 febbraio 1980, n. 33 di conversione dell'art. 3 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285 sulla occupazione giovanile); artt. 57 e 76 legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale); d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538 (Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti); art. 12 d.l. 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), conv. con modif. in legge 26 settembre 1981, n. 537; art. 14 legge 26 aprile 1982, n. 181 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982)); artt. 4, comma quarto, e 14 d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), conv. con modif. in legge 11 novembre 1983, n. 638, promossi con ordinanze emesse il 20 maggio 1983 dal Pretore di Piacenza, il 15 luglio 1983 dal Pretore di Biella, il 17 novembre 1983 dal Pretore di Cosenza, il 27 settembre 1983 dal Pretore di Busto Arsizio, il 28 novembre 1983 dal Pretore di Pisa (n. 13 ord.), il 7 dicembre 1983 dal Pretore di Ferrara, il 27 dicembre 1983 dal Pretore di Vicenza, il 9 gennaio 1984 dal Pretore di Roma, il 24 dicembre 1983 dal Pretore di La Spezia, il 13 gennaio 1984 dal Pretore di Roma, il 13 gennaio 1984 dal Pretore di Pistoia, il 30 novembre 1983 dal Pretore di Alessandria, il 28 dicembre 1983 dal Pretore di Milano, il 6 febbraio 1984 dal Tribunale di La Spezia e il 21 dicembre 1983 dal Pretore di Milano, iscritte ai nn. 751, 846, 1071 e 1073 del registro ordinanze 1983 e ai nn. 34 a 42, 64 a 67, 152, 194, 195, 236, 244, 250, 265, 317, 383 e 394 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46, 67, 102, 141, 204, 218, 231, 238, 252 e 259 del 1984.

Visti gli atti di costituzione di Astrua Francesco ed altri, dell'INPS, di Lupinacci Martino ed altri, di Lauro Renato ed altri e di Bastianini Marino ed altri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1984 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

uditi gli avvocati Giuseppe Guarino per Lupinacci ed altri, Luigi Papi per Lauro ed altri, Valerio Onida per Bastianini ed altri e Gianni Romoli per l'INPS, e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Del Greco per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, essendo le questioni identiche o analoghe o strettamente connesse, i procedimenti possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che appare opportuna, per i fini del decidere, una più completa e approfondita conoscenza del sistema contributivo delineato dalle norme denunciate, nel senso di richiedere le informazioni specificate nella parte dispositiva.

Visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 12 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

sospesa ogni altra decisione, dispone che entro centottanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro del tesoro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità, ciascuno per quanto di competenza forniscano:

a) ogni utile elemento di informazione circa le causali giuridiche e tecniche poste a fondamento e criterio nella determinazione delle aliquote, delle quote fisse, delle quote aggiuntive e relativi massimali applicati, con variegati calcoli, alle categorie dei lavoratori autonomi (semplificativamente, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, liberi professionisti), dei lavoratori dipendenti, nonché dei cittadini c.d. "non mutuati" (che non fruivano, cioè, di prestazioni mutualistiche) per il periodo 1979-1984; tanto, alla luce dei principi sanciti fin dal 1978 (art. 53, lett. f. l. 23 dicembre 1978, n. 833), in ordine all'incarico commesso al Governo di predisporre in via compiuta, organica e non più provvisoria le fasi e le modalità per la "graduale unificazione" delle prestazioni sanitarie e "del corrispondente adeguamento salvo provvedimenti di fiscalizzazione dei contributi assicurativi";

b) i dati puntuali relativi all'incidenza della contribuzione di malattia di ciascuna singola categoria sopra riportata sul finanziamento globale del Fondo sanitario nazionale per il periodo 1979-1984 con l'indicazione analitica delle altre voci concorrenti a sopperire al finanziamento del Fondo medesimo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.

Leopoldo ELIA - Giuseppe BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1985.