ORDINANZA N. 44
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 17, comma terzo, della legge 29 ottobre 1971, n. 889
(Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di
trasporto), promosso con ordinanza emessa il 1 settembre 1980 dal Pretore di
Genova nel procedimento civile vertente tra Cristiano Luigi e I.N.P.S. e
A.M.T., iscritta al n. 735 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 dell'anno 1981.
Visto l'atto di costituzione
dell'INPS nonché l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio
del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Genova
- con ordinanza emessa il 1 settembre 1980 - ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, della legge 29 ottobre
1971, n. 889, nella parte in cui prevede che, ai fini della determinazione
della misura della pensione per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto,
"sono in ogni caso escluse dal computo ... le variazioni della
retribuzione dovute a promozioni deliberate, aventi effetto o, comunque,
attribuite nel biennio precedente la data di cessazione dal servizio ...";
che infatti - secondo l'ordinanza predetta - "tale esclusione, volta ad
evitare promozioni di favore, se pur legittima in sé, appare discriminatoria
nei confronti degli addetti ai pubblici servizi di trasporto rispetto sia ai
dipendenti privati sia a quelli pubblici, per i quali ultimi ... si tien conto
perfino delle promozioni deliberate o decorrenti nell'ultimo mese di
lavoro": con la conseguenza che la norma impugnata si porrebbe in
contrasto con l'art 3 della Costituzione:
che nel presente giudizio si é
costituito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, rilevando che il
giudice a quo non avrebbe valutato nella sua interezza la norma impugnata, né
avrebbe considerato che anche nell'ambito d’altri fondi di previdenza, analoghi
a quello in questione, come pure ai fini dell'assicurazione generale
obbligatoria e dello stesso trattamento di quiescenza per il personale civile e
militare dello Stato, non tutta la "retribuzione di fatto" entrerebbe
a comporre la base pensionabile: donde la richiesta che la Corte dichiari
inammissibile, "perché ininfluente", l'impugnativa proposta dal
giudice a quo, o la ritenga comunque manifestamente infondata;
e che nel senso dell'infondatezza
ha pure concluso l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri,
sostenendo che lo stato giuridico, economico e pensionistico degli addetti ai
pubblici servizi di trasporto sarebbe disciplinato "in modo affatto
peculiare" e per molti aspetti privilegiato.
Considerato che, effettivamente,
l'impugnato art. 17, terzo comma, esclude dalla retribuzione pensionabile non
soltanto le variazioni in aumento, dovute a promozioni deliberate nell'ultimo
biennio di servizio, ma anche "le variazioni delle retribuzioni
conseguenti a declassamenti o ad altre cause di carattere straordinario
intervenuti nello stesso periodo", con particolare riguardo alle non
infrequenti assegnazioni di un grado inferiore, "per palese insufficienza
nell'adempimento delle funzioni del proprio grado non imputabili a colpa dell'agente"
(ex art. 27, secondo comma, dell'allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148);
che, inoltre, nel contesto in cui si colloca la norma denunciata si riscontra
agevolmente l'esistenza di molteplici discipline limitative della retribuzione
pensionabile, vigenti nell'ambito dei più vari regimi pensionistici: dagli
ordinamenti dei fondi speciali di previdenza per i dipendenti delle esattorie e
ricevitorie delle imposte dirette, per gli addetti ai pubblici servizi di
telefonia e per gli addetti alle gestioni delle imposte di consumo (cui fanno
ampio richiamo le deduzioni dell'INPS), alla regolamentazione delle pensioni
poste a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e
superstiti (dati gli artt. 26 e 27 della legge 3 giugno 1975, n. 160), fino al
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato (in ordine ai quali
l'art. 43 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, stabilisce bensì che la base
pensionabile comprende "l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione
integralmente percepiti", ma l'art. 44, primo comma, aggiunge che la
pensione non può superare l'ottanta per cento della base medesima);
considerato, per altro, che tali
motivi non comportano l'inammissibilità della proposta questione, bensì ne
dimostrano la radicale infondatezza; che anche nella specie s'impongono,
infatti, i criteri affermati dalla Corte con la sentenza n. 26 del 1980:
ossia che spetta al legislatore stabilire se "il livello della pensione
debba poter attingere il traguardo della integrale coincidenza con la
retribuzione goduta all'atto della cessazione dal servizio"; e che, più in
generale, la diversità di disciplina dei vari sistemi pensionistici va sempre
rapportata agli "elementi specifici", peculiari dei sistemi stessi.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo
comma, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7
febbraio 1985.
Leopoldo ELIA - Livio PALADIN
Depositata
in cancelleria il 13 febbraio 1985.