SENTENZA N. 40
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 51 commi primo e secondo, legge 26 giugno 1865, n.
2359 e 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel
periodo feriale), promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1977 dal Tribunale
di Firenze nel procedimento civile vertente tra Venuti Guido e Consorzio
Vianini-Manfredi ed altro, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 1978.
Visti l'atto di costituzione di
Venuti Guido nonché l'atto d’intenerito del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del
12 dicembre 1984 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito l'Avvocato dello Stato
Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.1. - Con atti rispettivamente
notificati il 2 e 4 ottobre 1975, Venuti Guido convenne avanti il Tribunale di
Firenze l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato e il Consorzio
Vianini-Manfredi per sentirsi a) condannare - in solido fra loro o quello dei
convenuti che risultasse obbligato - a corrispondergli la giusta indennità d’occupazione
per il periodo corrente tra il 15 marzo 1971 e il 5 luglio 1973, relativamente
ad un appezzamento di terreno di mq. 4.850 in Comune di Reggello di proprietà
dell'attore, b) condannare la A.A.F.S. a corrispondergli la giusta indennità
per gli espropri della stessa area pronunciati con decreti nn. 864 e 865 del 5
luglio 1973 dal Prefetto di Firenze in favore della A.A.F.S., notificati il 20
luglio 1973, rivalutando l'indennità di lire 620.940 determinata a norma della
legge 15 gennaio 1885, n. 2892. Il Consorzio Vianini-Manfredi eccepì la
improponibilità delle domande attrici per essere state proposte
nell'inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 51, l. 25 giugno 1865,
n. 2359 nonché il proprio difetto di legittimazione a contraddire e chiese nel
merito il rigetto delle domande del Venuti; dal suo canto la A.A.F.S. eccepì
l'improponibilità per decadenza delle domande attrici e in via gradata chiese
che della indennità di occupazione (biennale e ultrabiennale) fosse dichiarato
debitore il Consorzio Vianini-Manfredi e che si provvedesse come di giustizia
sulla determinazione della misura.
Con sentenza non definitiva 21
aprile-20 ottobre 1977 l'adito Tribunale dichiarò la legittimazione passiva
della A.A.F.S. in ordine alla domanda di revisione della indennità di
espropriazione e la legittimazione passiva del Consorzio Vianini-Manfredi in
ordine alla domanda di determinazione della indennità di occupazione
sospendendo il giudizio come da separata ordinanza ai sensi dell'art. 23, l.
87/1953.
1.2. - Con ordinanza pronunciata
sotto la data del 22 aprile 1977 (notificata e comunicata il successivo 2
novembre 1977; pubblicata sulla G.U. n. 74 del 15 marzo 1978 e iscritta al n. 1
R.O. 1978) ma pervenuta alla Corte il 3 gennaio 1978, l'adito Tribunale giudicò
non manifestamente infondate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. a) la
questione di illegittimità dell'art. 51, l. 25 giugno 1865, n. 2359, commi
primo e secondo nella parte in cui dispone che il termine di trenta giorni per
l'opposizione alla stima decorra dalla notifica effettuata ad esclusiva cura
dell'espropriante, e b) la questione di illegittimità dell'art. 1, l. 7 ottobre
1969, n. 742 in quanto non dispone che la sospensione previstavi si applichi
anche al termine di cui all'art. 51, l. 2359/1865.
In merito alla questione sub a)
osservò che sussiste disparità di trattamento tra espropriante ed espropriato
per ciò che il primo, al fine di predisporre e proporre l'opposizione alla
stima, ha a sua disposizione non solo la durata del termine di trenta giorni
decorrente dalla notificazione all'espropriato del decreto, effettuata a sua
cura, ma anche il tempo intercorrente tra la ricezione del decreto del Prefetto
e la notifica del medesimo all'espropriato (durata della quale non può
ovviamente giovarsi quest'ultimo).
In merito alla questione sub b)
osservò che il sospetto di incostituzionalità dell'art. 51, l. 2359/1865 appariva
tanto più fondato se, per essere la notificazione effettuata nell'imminenza del
periodo feriale, si ipotizzava l'inapplicabilità al termine di trenta giorni
dell'art. 1, l. 742/1969. Sospetto di incostituzionalità della or menzionata
disposizione, motivato in riferimento all'art. 3 Cost., per ciò che la
sospensione dei termini per ferie, ove l'impugnazione fosse indirizzata ai TAR,
sarebbe soggetta a sospensione, di cui l'interessato non fruirebbe se
l'impugnazione fosse diretta al giudice ordinario per coinvolgere nel primo
caso interessi legittimi e nel secondo caso diritti soggettivi, e in
riferimento all'art. 24 Cost. per la brevità del termine (sospetto che sarebbe
privato di base se al termine fosse riconosciuta natura sostanziale in considerazione
del fatto che la indennità é determinata dallo stesso espropriante e non da un
collegio di periti).
2. - Avanti la Corte si é
costituito, nell'interesse del Venuti, l'avv. Carlo Lessona giusta delega in
margine alle deduzioni depositate il 4 aprile 1978, con la quale ha concluso in
via principale dichiararsi che la esatta interpretazione delle disposizioni
impugnate non comporta la prospettata decadenza e, pertanto, dichiarare
l'infondatezza delle questioni che vi si basano, e in via subordinata pronunciare
la incostituzionalità delle disposizioni stesse per contrasto con gli artt. 3 e
24 Cost. in quanto e nei limiti di cui alla ordinanza di rimessione.
Con memoria depositata il 30
aprile 1984, la difesa del Venuti ha ampiamente illustrato i motivi fatti
propri dal Tribunale di Firenze nella ordinanza di rimessione e, in
particolare, ha posto in rilievo che, essendo la A.A.F.S. venuta a conoscenza
dell'ammontare dell'indennità il 26 maggio 1973 (data sotto la quale il Pretore
di Pontassieve aveva disposto il deposito della indennità presso la Cassa
Depositi e Prestiti) e avendo provveduto alla notificazione del decreto di
esproprio al Venuti soltanto il 20 luglio 1973, avrebbe l'Amministrazione avuto
a disposizione per opporsi ben 75 giorni laddove il Venuti ebbe a sua
disposizione soltanto 30 giorni a far tempo dalla data della notificazione del
decreto, effettuata a cura dell'Amministrazione espropriante (di qui la
irrazionale disparità di trattamento tra espropriante ed espropriato). In punto
poi alla sent. 15 luglio 1974, n. 130, ha osservato che la Corte aveva
esaminato la questione generale del diverso trattamento, ai fini della
sospensione feriale, dei termini processuali e sostanziali laddove nella
presente specie si tratta di esaminare in particolare la questione inerente
allo speciale termine di cui all'art. 51, l. 2359/1865, che la questione in
allora decisa ineriva ad una specie in cui si chiedeva dichiararsi illegittima
la sospensione dei termini processuali e non quella dei termini di "diritto
sostanziale" in attuale discussione e che il Tribunale di Firenze ha posto
in discussione lo speciale sistema delle opposizioni previste dal ripetuto art.
51 sotto il particolare profilo della conformità sua agli artt. 3 e 24 Cost..
É intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri con atto depositato il 4 aprile 1978, con il quale
l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la infondatezza della
proposta questione d'illegittimità dell'art. 51, l. 2359/1865 in riferimento
all'art. 3 perché si giustifica la disparità di trattamento tra l'ente
espropriante, che persegue la realizzazione di interessi pubblici, e
l'espropriato pur titolare di un diritto soggettivo e in riferimento all'art.
24 perché il termine di trenta giorni, fissato dall'art. 51, corrisponde a
quello generalmente spettante per l'impugnazione degli atti amministrativi, e
si é richiamata alla sent. 130/1974 della Corte e alle sentt. 2033 e 494/1976
della Corte di Cassazione che hanno qualificato di natura sostanziale il
termine de quo; per quel che attiene alla questione d'illegittimità dell'art.
1, l. 742/1969 ha sottolineato che, una volta riconosciuta la natura
sostanziale del termine in esame, é identica a quella decisa con la ripetuta
sent. 130/1974.
3. - La trattazione
dell'incidente, già svoltasi alla pubblica udienza del 15 maggio 1984, é stata,
a seguito del decesso del giudice Maccarone, riportata sul ruolo e assegnata
alla pubblica udienza del 12 dicembre 1984, nel corso della quale il giudice Andrioli
ha svolto la relazione e l'avv. dello Stato Corti si é rimesso agli scritti.
Considerato in
diritto
4. - Poiché il solo espropriato
Venuti ha spiegato opposizione alla stima, alla quale ha per contro prestato
acquiescenza l'A.A.F.S., le considerazioni svolte dal giudice a quo in
riferimento all'art. 3 sulla condizione all'espropriato resa deteriore rispetto
all'altra del beneficiario dell'espropriazione da ciò che quest'ultimo può
venire a conoscenza della stima dalla notifica del decreto prefettizio nel
tempo anteriore alla sollecitazione, assunta dallo stesso beneficiario, della
notifica del decreto sono estranee al thema decidendum, per delibare il quale
non é quindi necessario impegnarsi a verificare la persuasività dell'argomento
ricavato dalla preminenza dell'espropriante sul soggetto passivo della
espropriazione su cui é basata la conclusione d'infondatezza della questione
d'incostituzionalità dell'art. 51, commi primo e secondo, l. 25 giugno 1865, n.
2359, formulata dall'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri.
Che poi l'art. 24 non si appalesi
di per sé parametro più valido dell'art. 3 Cost. riesce agevole desumere da ciò
che la durata di trenta giorni si annovera tra quelle con maggiore frequenza
fissate nelle leggi processuali.
5. - Si appalesa invece fondata
la seconda questione cui ha dato origine il giudice a quo con lamentare che la
giurisprudenza e parte della dottrina non ritengono applicabile al termine per
la opposizione alla stima l'art. 1, l. 7 ottobre 1969, n. 742, a tenor del
quale "il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni
ordinarie ed a quelle amministrative é sospeso di diritto dal 1 agosto al 15
settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione". Postoché il termine di trenta giorni previsto nell'art. 51
ha natura ad un tempo processuale e sostanziale per ciò che la opposizione
avanti il giudice competente é l'unico rimedio posto a disposizione
dell'espropriato per conseguire il giusto indennizzo, nel quale l'art. 42 Cost.
ravvisa l'indefettibile bilanciamento della espropriazione della proprietà
privata per interesse generale, si attenterebbe al diritto di agire in giudizio
per la tutela delle proprie pretese con escludere dall'area di applicazione
dell'art. 1 l'opposizione dell'espropriato alla stima.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la
questione d'illegittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze
con ordinanza 21 aprile 1977 (n. 1 R.O. 1978), dell'art. 51, commi primo e
secondo, l. 25 giugno 1865, n. 2359 sull'espropriazione per pubblica utilità in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui il termine di trenta
giorni per l'opposizione dell'espropriato alla stima decorre dalla notifica
fatta ad esclusiva cura dell'espropriante,
2) dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale) nella parte in cui non dispone che la
sospensione ivi prevista si applica anche al termine di cui all'art. 51, commi
primo e secondo, l. 25 giugno 1865, n. 2359.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.
Leopoldo ELIA - Virgilio ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 13
febbraio 1985.