SENTENZA N. 39
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 149 d.a.c.p.c. (nel nuovo testo di cui all'art. 9,
legge 11 agosto 1973, n. 533), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1977
dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Centola Ettore
e INAIL, iscritta al n. 242 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'anno 1977.
Visti gli atti di costituzione di
Centola Ettore e dell'INAIL nonché l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del
12 dicembre 1984 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Carlo Graziani per
l'INAIL e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.1. - Con atto di citazione,
notificato il 25 settembre 1971, Centola Ettore, premesso che il 18 luglio 1970
ebbe a subire un infortunio sul lavoro dal quale gli erano residuati postumi
che avevano importato una riduzione della sua capacità lavorativa, che l'INAIL
aveva peraltro ritenuto di valutare la percentuale di tale riduzione nella
misura dell'8% mentre in realtà, come già richiesto nel ricorso avanzato contro
il provvedimento dell'Istituto e successivamente in nota di collegiale medica, la
riduzione doveva riconoscersi in misura non inferiore al 12%, convenne avanti
il Tribunale di Latina (e non, come indicato nella ordinanza di rimessione,
avanti il Tribunale di Roma) l'INAIL per sentir dichiarare che la capacità
lavorativa di esso Centola era ridotta, in conseguenza dell'infortunio subito,
del 12% e riconoscere dovute le prestazioni previdenziali di legge.
Costituitosi l'INAIL che chiese la reiezione della domanda attrice, esibiti
documenti ed esperita consulenza tecnica dalla quale risultò che il Centola
aveva riportato menomazione del 10% e quindi tale da non attingere la
percentuale prevista dall'art. 74, comma secondo d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
per la liquidazione della rendita richiesta, l'adito Tribunale, con sentenza 15
gennaio-23 aprile 1974, respinse la domanda ponendo a carico dell'INAIL le
spese della consulenza tecnica e compensando le altre spese giudiziali.
Sull'appello del Centola, la
Corte d'appello di Roma - Sez. lavoro nominò altro consulente tecnico il quale
riscontrò un aggravamento della lesione riportata dal Centola ed espresse il
parere che l'esatta decisione del giudice di primo grado dovesse ritenersi
superata dal peggioramento della mobilità del dito leso avendo stimato il grado
d’inabilità permanente nella misura del 12% e quindi superiore al limite del
10%.
1.2. - A seguito di che, con
ordinanza emessa l'11 marzo 1977 (comunicata il 5 e notificata il 7 del
successivo aprile; pubblicata nella G. U. n. 176 del 29 giugno 1977 e iscritta
al n. 242 R.O. 1977) il giudice a quo ha osservato che il principio, secondo
cui la tutela giurisdizionale dei diritti previdenziali si attua con
riferimento al tempo della proposizione della domanda in via amministrativa,
avrebbe condotto alla reiezione della domanda del Centola, il quale sarebbe
costretto a chiedere altro provvedimento amministrativo e a proporre
eventualmente altra domanda giudiziale, laddove il testo - novellato ex art. 9,
l. 11 agosto 1973, n. 533 - dell'art. 149 d.a c.p.c. dispone che "nelle
controversie in materia d’invalidità pensionabile deve essere valutato dal
giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque
incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del
procedimento amministrativo che di quello giudiziario", e nella disparità
di trattamento, in tal guisa delineata, ha ravvisato violazione dell'art. 3,
comma primo Cost. e, senza enunciare nel dispositivo della ordinanza la
questione, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
2.1. - In questa sede si sono
costituiti per il Centola l'avv. Franco Agostini giusta delega in margine
all'atto depositato l'8 luglio 1977, nel quale ha contestato l'interpretazione
restrittiva dell'art. 149 accolta dal giudice a quo richiamando l'orientamento
giurisprudenziale inteso ad applicare ad ogni controversia - non esclusa quindi
quella d’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali - il principio che la domanda va accolta anche se le condizioni
dell'azione si verificano in tempo successivo alla proposizione della domanda,
e comunque ha concluso per la declaratoria di fondatezza della proposta
questione facendo leva anche sull'art. 83 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 che
consente la revisione della rendita per aggravamento a determinate scadenze a
partire dalla costituzione della stessa, e per l'INAIL, giusta procura speciale
22 aprile 1977 rep. n. 213724 per notar Roberto Franci di Roma, gli avv.ti
Vincenzo Cataldi e Carlo Graziani che, con atto depositato il 18 luglio 1977,
si sono limitati a concludere per la manifesta infondatezza della proposta
questione.
É intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri con atto depositato il 16 luglio 1977, con il quale
l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per l’infondatezza della proposta
questione sul presupposto che l'art. 149 non va interpretato nel modo rigoroso
fatto proprio dalla Corte d'appello di Roma perché a tanto non inducono né i
lavori preparatori ne l'inquadramento sistematico delle provvidenze
assistenziali.
2.2. - Nella memoria depositata
l'11 maggio 1984 la difesa del Centola ha fatto richiamo alla costante
giurisprudenza intesa ad applicare l'art. 149 anche alla assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro citando le sentt. 4 luglio 1979,
n. 4118 e 14 dicembre 1982, n. 6900 della Cassazione.
3. - La trattazione
dell'incidente, assegnata alla pubblica udienza del 29 maggio 1984, é stata, a
seguito della morte del giudice relatore Arnaldo Maccarone, rimessa alla pubblica
udienza del 12 dicembre 1984 nel corso della quale il giudice Andrioli ha
svolto la relazione; l'avv. Graziani ha illustrato le ragioni dell'INAIL e
l'avv. dello Stato Onufrio ha insistito nelle già formulate conclusioni.
Considerato in
diritto
4. - La sezione lavoro della
Corte d'appello di Roma, nel sospettare d'incostituzionalità per contrasto con
l'art. 3, comma primo Cost. l'art. 149 d.a.c.p.c. novellato sub art. 9, l.
533/1973 ("Controversie in materia d’invalidità pensionabile. - Nelle
controversie in materia d’invalidità pensionabile deve essere valutato dal
giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le invalidità
comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso
tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario"), non ha
potuto tener conto del consistente orientamento giurisprudenziale in virtù del
quale l'aggravamento dell'invalidità da infortuni, qualora sia azionato in sede
giudiziaria, può essere valutato dal giudice in tutta la sua estensione anche
nell'ipotesi in cui sol nel corso del giudizio si siano consolidate le
condizioni per il riconoscimento della maggiore aliquota d'invalidità, fermi
restando però, per la decorrenza del diritto, i termini fissati dall'art. 73 t.u.
n. 1124 del 1965 per la revisione della rendita. Pertanto non rimane che dire
infondata la questione nei sensi in tal guisa precisati.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata nei sensi di
cui in motivazione la questione d'incostituzionalità dell'art. 149 d.a.c.p.c.
(testo novellato sub art. 9, l. 533/1973), sollevata, in riferimento all'art.
3, comma primo Cost., dalla Corte d'appello di Roma - sez. lavoro - con
ordinanza 11 marzo 1977 (n. 242 R.O. 1977).
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.
Leopoldo ELIA - Virgilio ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 13
febbraio 1985.