SENTENZA N. 38
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma terzo, d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 (Misure
urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica) come
conv. nell'art. 1, l. 6 febbraio 1980, n. 15, promosso con ordinanza emessa il
21 dicembre 1983 dalla Corte d'Assise di Genova nel procedimento penale a
carico di Cuccato Gian Dino ed altri, iscritta al n. 206 del registro ordinanze
1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 1984.
Visto l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica
dell'11 dicembre 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo;
udito l'Avvocato dello Stato
Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
La Corte d'Assise di Genova, nel
corso del procedimento penale a carico di Cuccato Gian Dino ed altri, imputati
di vari delitti, i più gravi dei quali risultavano aggravati dalla cosiddetta
"finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico", con
ordinanza 21 dicembre 1983 sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma terzo del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, così come
convertito nell'art. 1 della l. 6 febbraio 1980, n. 15, in relazione all'art.
3, comma primo Cost..
Osservava la Corte d'Assise in
motivazione che alcuni imputati, assumendo un chiaro atteggiamento di
sostanziale dissociazione dalla lotta armata, che rifiutavano anche sul piano
ideologico, hanno ammesso i fatti loro addebitati. In tali condizioni, comportando
le residue risultanze l'affermazione della responsabilità, agl'imputati che
hanno tenuto il comportamento processuale sopra riferito dovrebbero essere
riconosciute le attenuanti generiche, così come, del resto, Pubblico Ministero
e difensori avevano concordemente richiesto.
Rileva, però, la Corte d'Assise
che il meccanismo introdotto dal citato art. 1 della legge n. 15/1980 impedisce
l'applicazione delle attenuanti ad alcuni imputati, limitatamente alle
imputazioni per le quali ricorre anche l'aggravante della finalità di
terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui s'é detto. Questa
norma, infatti - osserva l'ordinanza -, preclude in via assoluta, nel suo terzo
comma, un giudizio di prevalenza o di equivalenza delle attenuanti rispetto all'aggravante
in parola, nonché rispetto ad ogni altra per la quale la legge stabilisca una
pena di specie diversa o ne determini la misura in modo indipendente da quella
ordinaria del reato: in altri termini, rispetto alle cosiddette
"aggravanti ad effetto speciale".
Né ritiene la Corte d'Assise che
possano essere seguiti i difensori nella loro richiesta di applicazione della
diminuzione dopo avere operato gli aumenti conseguenti alle aggravanti
predette, in quanto una siffatta possibilità sarebbe priva attualmente di
aggancio normativo dopo che l'art. 69, ultimo inciso, cod. pen., é stato
novellato dal d.l. 11 aprile 1974, n. 99 convertito in l. 7 giugno 1974, n.
220. Nega poi l'ordinanza che possa trarsi argomento favorevole alla citata
interpretazione difensiva dal fatto che, prima della conversione, il decreto
prevedesse espressamente la richiesta operazione, dato che proprio in quel
punto esso é stato poi modificato, all'atto della conversione, a seguito di un
emendamento suggerito dal rappresentante del Governo. Questi, infatti, avrebbe
motivato la proposta affermando che "le circostanze aggravanti hanno la
prevalenza assoluta rispetto alle circostanze attenuanti".
Secondo la Corte d'Assise,
d'altra parte, la formulazione che il decreto aveva data alla norma sarebbe
stata in contrasto sia con i principi dell'ordinamento processuale sia con
l'intento stesso del legislatore. In contrasto con i principi, perché il
divieto di bilanciamento, che l'art. 69 cod. pen. prevedeva prima della novella
del'74, ha un senso solo nel riferimento a circostanze che l'ordinanza
definisce "specifiche" (rectius: ad effetto speciale), mentre
l'aggravante in esame ha chiaramente carattere comune, in quanto l'aumento di
pena ad essa conseguente é rapportato a quella prevista per il reato cui viene
applicato. Ma in contrasto altresì - ad avviso dell'ordinanza - collo stesso
intento del legislatore giacché, applicando le diminuzioni conseguenti alle
attenuanti, sia pure con le limitazioni comportate dal sistema introdotto dal decreto,
la pena sarebbe anche potuta scendere, in ipotesi, al di sotto del minimo
edittale, mentre - secondo la Corte d'Assise di Genova - l'intento del
legislatore mirava ad applicare l'aggravante a qualsiasi specie di reato
"senza altra considerazione esimente".
Soggiunge, infine, la Corte
d'Assise che le stesse formulazioni e lo stesso iter di modifica si
ritroverebbero nell'art. 280 cod. pen., reintrodotto dall'art. 2 del d.l.
625/1979, modificato in sede di conversione. Se si adottasse lo stesso criterio
interpretativo proposto dai difensori, si perverrebbe - sempre secondo
l'ordinanza - all'anomala conclusione di potere infliggere, a parità delle
altre condizioni, una pena inferiore a quella prevista dal codice penale per
l'omicidio "premeditato". Conclude, perciò, l'ordinanza affermando
non potersi dare altra interpretazione all'articolo denunziato se non
"quella che sancisce la prevalenza dell'aggravante della finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico su tutte le altre attenuanti".
A quel punto, però, la Corte
d'Assise ritiene che la norma così interpretata, dia uguale trattamento a
situazioni diseguali, per tal modo ponendosi in contrasto col principio di cui
all'art. 3, comma primo, della Costituzione.
Pur riconoscendo che, nei limiti
della ragionevolezza, spetti certamente al legislatore ampia discrezionalità
nella comminazione della misura delle pene e dei loro aggravamenti, ritiene
tuttavia l'ordinanza che non si possa precludere al giudice, in taluni casi, la
concreta valutazione di situazioni che comportino il ricorso di circostanze
attenuanti e diminuenti, una volta che il legislatore stesso ne abbia
riconosciuta l'astratta configurabilità in linea generale.
Attraverso il rigido meccanismo
della norma impugnata, il giudice si trova invece oggi, di fatto, a non poter
distinguere, sul piano sanzionatorio, la posizione di chi meriti le circostanze
generiche da quella di chi ne é immeritevole, così come si vede costretto ad
irrogare sempre la stessa misura di pena, senza attenuanti, tanto all'adulto
quanto al minore, tanto a chi ha risarcito il danno quanto a chi non ha voluto
farlo, tanto agl'imputabili pieni quanto a coloro che hanno l'imputabilità
grandemente scemata.
Fra l'altro, un siffatto
impedimento rappresenta gravissimo ostacolo, specie in questo delicato momento
storico, alla possibilità di dare una qualche risposta giudiziaria a quei
fenomeni di dissociazione dalla lotta armata che si vanno diffondendo, e che
anche nel processo in corso a Genova si sono manifestati: fenomeni che, per la
carenza di taluni elementi, come - ad esempio - la collaborazione cogli
inquirenti, non possono aspirare ai benefici collegati alle rigide condizioni
fissate dalla l. 304/1982.
Si costituiva nel giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo che la questione fosse dichiarata infondata.
Secondo l'Avvocatura, infatti,
l'interpretazione esatta della norma impugnata é proprio quella che la Corte
d'Assise di Genova contesta, giacché la disposizione non solo non esclude
l'applicazione di attenuanti, ma anzi implicitamente l'ammette: e proprio alla
stregua di quegli artt. 630 e 289 bis cod. pen. che la Corte d'Assise genovese
richiama a sostegno della sua tesi. Parimenti inesatto - secondo l'Avvocatura -
é il riferimento dell'ordinanza all'iter di conversione del decreto nella
legge, nel corso del quale proprio le ragioni addotte dal Sottosegretario, a
sostegno dell'emendamento poscia approvato, confermano che si é inteso
escludere soltanto un giudizio di bilanciamento di prevalenza o di equivalenza
colle attenuanti, ma non l'applicazione di queste ultime dopo apportati gli
aumenti dipendenti dalle circostanze aggravanti. In altri termini, si é
soltanto voluto adottare una disciplina particolare per regolare in modo
diverso dalla norma il concorso delle attenuanti coll'aggravante in parola e
con quelle ad effetto speciale, in guisa da conseguire un maggiore aggravamento
delle pene: il che rientra nell'ambito del potere discrezionale del legislatore
in materia di scelte legislative, per intuitive esigenze di politica criminale
pienamente giustificate e razionali nella materia de qua. Questo, però, - come
si é visto - non esclude assolutamente l'applicabilità delle attenuanti.
Al dibattimento il rappresentante
dell'Avvocatura generale illustrava le sue tesi insistendo nelle richieste.
Considerato in
diritto
1. - Non sembra a questa Corte
che l'interpretazione data dalla Corte d'Assise di Genova alla norma denunziata
abbia fondamento.
Non é esatto, innanzitutto, che
la sostituzione del terzo comma dell'art. 1 del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625,
disposta al momento della conversione nella l. 6 febbraio 1980, n. 15, mirasse
proprio ad eliminare l'ultimo inciso; vale a dire la disposizione che
consentiva di operare la diminuzione, conseguente ad eventuali circostanze
attenuanti, sulla pena risultante a seguito dell'applicazione delle circostanze
aggravanti.
Vero é, invece, che quell'ultimo
comma del decreto era probabilmente andato al di là delle stesse intenzioni del
legislatore dell'emergenza. Infatti, sospendendo in toto le disposizioni
dell'art. 69 cod. pen., la norma aveva tolto bensì al giudice il potere
discrezionale di operare il bilanciamento a compensazione delle aggravanti o a
favore delle attenuanti (il che corrispondeva alla linea di generale
inasprimento sanzionatorio), ma aveva nel contempo eliminato anche il potere
contrario. In guisa che il giudice non avrebbe potuto risolvere il
bilanciamento a favore delle aggravanti, nemmeno nei casi più gravi: il che
certo non rientrava nello spirito di quella legislazione.
Mediante il nuovo comma della
legge il legislatore disponeva, perciò, in modo esplicito ciò che aveva
ottenuto implicitamente colla sospensione del meccanismo dell'art. 69, ma
questa volta senza lo svantaggio degli effetti contrari non voluti.
Ora, per escludere, come sostiene
l'ordinanza di rimessione, l'applicabilità delle attenuanti, al di fuori del
vietato giudizio di bilanciamento, bisognerebbe ritenere che il consentito
analogo e contrario giudizio conservi l'obbligatorietà che gli é propria nel
contesto del sistema di cui all'art. 69 cod. pen.. Ma questo effetto ulteriore
non é richiamato dalla norma in esame e non può discendere dal sistema.
Nell'art. 69 cod. pen., infatti, l'obbligatorietà del giudizio di bilanciamento
ha una sua razionalità nell'essenza stessa di quella valutazione, che é
giudizio di valore globale del fatto e non numerico delle circostanze
contrapposte e concorrenti. All'interno dell'obbligatorio giudizio il
magistrato ha un'amplissimo potere discrezionale, specie dopo la novella del
1974; tanto ampio da essere stato definito dalla stessa Corte regolatrice
"assai simile a quello del legislatore". Il giudice, perciò, é libero
di valutare il fatto in tutta la sua ampiezza circostanziale, sia eliminando
dagli effetti sanzionatori tutte le circostanze (equivalenza), sia tenendo
conto di quelle che aggravano la quantitas delicti, oppure soltanto di quelle
che la diminuiscono. Ma, una volta rotto questo perfetto equilibrio valutativo,
che implica un globale giudizio sia sul fatto di reato che sulla personalità
del suo autore, e privato il giudice - come appunto si verifica nella norma in
esame - del potere di esprimere, ai fini della pena, un giudizio omogeneo e
complessivo su tutta la vicenda soggettiva ed oggettiva dell'illecito, tenere
ferma tuttavia unilateralmente quell'obbligatorietà, che trovava
giustificazione nella corrispettiva omogeneità dei criteri valutativi,
determinerebbe effettivamente una situazione del tutto irrazionale. Ed il
legislatore, infatti, non la pretende, né il giudice - come s'é detto - può
evincerla dal sistema, dato che non sussistono più le condizioni che la
legittimavano sul piano della razionalità. Se di tutto ciò si tien conto, é
facile rilevare quanto superfluo fosse, già nell'originario terzo comma
dell'art. 1 del decreto, quest'ultimo inciso concernente le concrete modalità
di applicazione degli aumenti e delle diminuzioni, conseguenti alla
soppressione del giudizio di bilanciamento. Ad esse, infatti, provvedeva la
regola generale di cui al terzo comma dell'art. 63 cod. pen., valevole sia per
le cosiddette circostanze autonome, sia per l'aggravante introdotta dal
decreto; e ciò in quanto il decreto stesso sottoponeva l'una e le altre alla
stessa disciplina, come più ampiamente sarà detto tra poco.
E, d'altra parte, nemmeno era il
caso di riprodurre quel superfluo inciso nel nuovo comma sostituito dalla legge
di conversione. Infatti, secondo la nuova norma, due sono le ipotesi possibili:
o il giudice ritiene di adottare il giudizio di bilanciamento, e allora si
tratta soltanto di applicare gli aumenti dipendenti dalle aggravanti, oppure
egli così non ritiene, e allora diventa anche qui operativa la regola dell'art.
63, terzo comma, cod. pen. di cui s'é detto sopra.
2. - Né é esatto che il
legislatore abbia inteso di volere applicata l'aggravante della finalità
terroristica ed eversiva "a qualsiasi tipo di reato senza altra
considerazione esimente". Non certo, intanto, "a qualsiasi tipo di
reato" perché, anche prescindendo da quelli che ricomprendono
espressamente l'aggravante tra gli elementi costitutivi, molte altre
fattispecie escludono l'aggravante in parola essendo la finalità implicita
nella natura essenziale del delitto e perciò incompatibile con una sua
valutazione circostanziale. Ma rimane poi oscuro il pensiero della Corte
d'Assise di Genova così come espresso nelle parole "senza altra considerazione
esimente", dato che, qualunque sia per essere la dottrina cui si voglia
aderire, é comunque cortissimo, e comune a tutte, il significato che
l'espressione "esimente" comporta sulle conseguenze sanzionatorie,
che é quello di "esenzione da pena": mentre la questione che
l'ordinanza solleva riguarda l'applicazione di circostanze attenuanti.
Ad ogni modo, anche interpretando
nel modo più comprensibile e ragionevole la riportata espressione, resta ferma
l'inesattezza dell'opinione secondo cui il legislatore si sarebbe preoccupato
di vedere applicata l'introdotta aggravante con esclusione di qualsiasi
valutazione attenuante: e ciò per tre ordini di considerazioni. Innanzitutto
perché é molto eloquente in proposito che l'unica ulteriore modifica apportata
al decreto, nel momento della conversione in legge, sia stata la soppressione
dal primo comma dell'avverbio "sempre". Il che significa che
l'aumento fisso della metà, comportato dall'aggravante della finalità in
parola, non é inderogabile: e che, perciò, può essere irrogato anche in misura
inferiore, se le circostanze lo suggeriscono.
Ma la sua derogabilità verrebbe
meno se fosse vero che, mediante l'obbligatorio giudizio di prevalenza delle
aggravanti, ogni possibilità di applicazione di attenuanti resta esclusa.
In secondo luogo, poi, perché
l'intervento del Sottosegretario alla Giustizia nella discussione parlamentare
per la conversione in legge ha significato assolutamente contrario a quanto la
Corte di Genova mostra di credere. In realtà, l'intervento del rappresentante
del Governo andava letto nella sua interezza e non nelle ultime due righe,
avulse dal contesto nel quale furono pronunciate. Queste, infatti, sono
soltanto la conclusione di una breve precisazione, il cui autentico significato
non può essere colto se non appunto nel collegamento alle premesse del
ragionamento. Dopo avere ricordato che l'emendamento proposto aveva trovato
ampia spiegazione nella discussione generale e nella replica del Ministro, il
Sottosegretario prosegue riassumendo il suo significato essenziale con le
seguenti testuali parole: "Noi abbiamo ritenuto di fornire una migliore
determinazione dell'equivalenza tra le circostanze aggravanti e le circostanze
attenuanti. Infatti il testo del decreto-legge non ci sembrava chiaro circa la
determinazione prima delle circostanze aggravanti e poi delle circostanze
attenuanti. Abbiamo pertanto ritenuto più chiaro stabilire che le circostanze
attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti ...". Dopo di che, l'intervento
si conclude appunto coll'espressione riportata dall'ordinanza di rimessione:
"In sostanza le circostanze aggravanti hanno la prevalenza assoluta
rispetto alle circostanze attenuanti"; con manifesta allusione, però,
proprio per l'uso del sostantivo "prevalenza", a quel giudizio di
bilanciamento che, essendo imposto a favore delle aggravanti, diventa appunto,
se esercitato, una "prevalenza assoluta". Ma tutto questo tanto poco
esclude l'applicabilità di attenuanti fuori del giudizio di bilanciamento che,
secondo lo stesso rappresentante del Governo, proprio la nuova formulazione é
portatrice di maggiore chiarezza "circa la determinazione prima delle
circostanze aggravanti e poi delle circostanze attenuanti". Maggiore
chiarezza, di cui é magari lecito dubitare, senza che ciò alteri, tuttavia, la
linea della volontà dominante del legislatore, intesa ad escludere la
prevalenza o l'equivalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti, ma non la
loro applicazione dopo che le circostanze aggravanti siano state
"determinate", e sempre che il giudice non ritenga di operare il
giudizio di bilanciamento.
In nessun punto, insomma, del
citato intervento é detto - come sarebbe stato facile - che la nuova
formulazione, a differenza della precedente, esclude radicalmente ogni
possibilità di applicare attenuanti, ché anzi, come s'é visto, si precisa che
si é inteso di meglio chiarire il testo precedente "circa la
determinazione prima delle circostanze aggravanti e poi di quelle
attenuanti". L'esclusione di queste ultime in ogni caso, e in assoluto,
non sarebbe stato un "chiarimento", ma un capovolgimento radicale del
testo precedente.
In terzo luogo, infine, perché,
se quest'ultimo risultato il legislatore avesse voluto effettivamente ottenere,
non aveva ragione per ricorrere ad una formula negativa così obliqua, quando
gli era facile disporre in senso diretto e in positivo con assoluta chiarezza.
Bastava dire, infatti, che allorquando quelle aggravanti concorrono con una o più
circostanze attenuanti, le aggravanti devono essere ritenute "sempre"
prevalenti: oppure anche "non si tiene conto di queste ultime".
In realtà l'autentica
preoccupazione del legislatore é stata soltanto quella di non consentire che
l'aggravante che introduceva potesse essere posta nel nulla dal potere
discrezionale del giudice mediante il suo dissolvimento nel giudizio di
equivalenza o addirittura di prevalenza delle attenuanti: ed é questo appunto
ciò che soltanto si é inteso vietare. Ma si tratta già di una grave
limitazione, che non avrebbe potuto sopportarne un’ancora più ampia senza
alterare in modo irragionevole l'integrità del giudizio di valore dell'illecito
nei suoi criteri e nella sua globalità. Tanto più poi se si considera che
autorevoli voci della dottrina ritengono che, a differenza del giudizio di
equivalenza, quello di prevalenza é privo di fondamento logico e può condurre a
gravi arbitri.
3. - Quanto poi al rilievo
dell'ordinanza, secondo cui l'ultimo comma del decreto sarebbe stato di segno
contrario ai principi del nostro ordinamento processuale, in quanto il
ripristino del divieto del giudizio di bilanciamento, per le ipotesi
contemplate dall'ultima parte dell'art. 69 cod. pen. prima della novella
del'74, avrebbe avuto un senso solo nei confronti delle circostanze aggravanti
cosiddette autonome (o ad effetto speciale), ma non nei riguardi
dell'aggravante che si va esaminando, che é circostanza comune, deve dirsi che
l'affermazione per un verso é parzialmente inesatta e, per altro verso,
dimostra troppo.
In parte inesatta, giacché se é
vero che la circostanza aggravante della finalità terroristica ha carattere
comune, é pur vero, però, che il legislatore mostra chiaramente di volerla
assoggettare alla disciplina delle circostanze ad efficacia speciale: il che
rientra sicuramente nei suoi poteri, tanto più che alla circostanza, pur avendo
caratteri comuni, non può essere negato un aspetto particolare, rappresentato
dall'aumento in misura fissa.
Senonché poi l'argomento dimostra
troppo in quanto il rilievo non riguarderebbe, comunque, soltanto il decreto ma
bensì anche la legge, dato che pari trattamento é dato alla circostanza nel
terzo comma sostituito, come é dimostrato dalla sua manifesta equiparazione
alle aggravanti autonome. E ciò anche a prescindere dal secondo comma, dove é
addirittura prescritto che gli aumenti per ulteriori eventuali aggravanti si
applichino sulla pena risultante dall'aumento dell'aggravante in parola, che
perciò dev'essere applicata per prima. Operazione che riecheggia chiaramente quella
di cui al terzo comma dell'art. 63 cod. pen., dettata appunto per le
circostanze autonome, e che del resto il vecchio art. 69 cod. pen. richiamava
nell'ultimo soppresso comma; ma operazione, per verità, senza senso se riferita
alla circostanza in esame giacché quando si tratti di ulteriori aggravanti
comuni, il risultato non cambia qualsivoglia sia l'aumento applicato per primo
e, se si tratta di aggravanti autonome, la disposizione é addirittura assurda
perché la pena di specie diversa, o la cui misura é determinata in modo
indipendente dalla pena ordinaria del reato, dev'essere necessariamente
applicata per prima, per rendere poi possibile gli ulteriori aumenti
proporzionali (art. 63, terzo comma. cod. pen.).
4. - Ed infine l'argomento che
l'ordinanza invoca suggestivamente a definitiva dimostrazione dell'incongruenza
dell'interpretazione che, salvando la legittimità della norma, consentirebbe
l'applicazione delle attenuanti dopo effettuati gli aumenti per le aggravanti
(sempreché ovviamente il giudice non ritenga di dichiarare queste ultime
prevalenti sulle circostanze attenuanti).
Afferma la Corte d'Assise di
Genova che, se si applicasse lo stesso criterio interpretativo all'art. 280
cod. pen. per l'ipotesi di attentato alla vita seguito da morte, di cui al
quarto comma, "si perverrebbe all'anomala conclusione di poter infliggere
una pena inferiore a quella prevista dal codice penale per l'omicidio
premeditato, a parità di tutte le altre condizioni": ed avverte
l'ordinanza che si indica ad esempio l'art. 280 (introdotto dall'art. 2 dello
stesso Decreto) perché in esso si ritrovano le stesse formulazioni e lo stesso
iter di modifica di cui alla norma denunziata.
Va detto subito, intanto, che non
risulta chiara la logica che induce la Corte a riferirsi al delitto di omicidio
premeditato per dimostrare a quali miti risultati porterebbe l'interpretazione
contestata. Fosse anche vero, infatti, che, così operando, si perverrebbe ad
infliggere una pena leggermente inferiore a quella prevista per l'omicidio
premeditato (benintenso, a parità delle altre condizioni), la Corte dimentica
evidentemente che quest'ultimo é uno dei più gravi delitti contemplati dal
codice penale; tant'é vero che, à sensi dell'art. 577 n. 3 cod. pen., é punito
colla pena dell'ergastolo. Il riferimento avrebbe avuto un senso logico se si
fosse potuto sostenere che il risultato dell'interpretazione abbassava la pena
al di sotto di quella prevista per l'omicidio preterintenzionale o per quello
colposo: ma, comparato all'omicidio premeditato, esso é di scarso effetto
dimostrativo, giacché si tratta in ambo i casi pur sempre di omicidio
aggravato.
Senonché poi, é proprio
l'affermazione stessa che non é esatta. Infatti, supponendo il concorso di tre
attenuanti comuni, nel caso dell'art. 280, quarto comma, primo inciso, la pena
non potrebbe mai scendere al di sotto dei dieci anni di reclusione perché da
una parte, non potrebbe operarsi alcun bilanciamento a favore delle attenuanti
a causa del divieto posto nell'ultimo comma e, dall'altra, vi osterebbe il
limite di cui all'art. 67 n. 2 cod. pen.; mentre, nei confronti dell'art. 577
n. 3, potendosi operare la prevalenza delle attenuanti sull'unica aggravante,
il computo partirebbe non più dall'ergastolo ma dalla reclusione da 20 a 24
anni (art. 65 n. 2 cod. pen.) e, non incontrando più il citato limite di cui
all'art. 67 n. 2, la pena potrebbe essere diminuita ben al di sotto degli anni
dieci, giacché l'unico limite minimo sarebbe quello del quarto della pena
edittale previsto dall'art. 67, ultimo comma, e quindi, nella specie, da 5 a 6
anni di reclusione.
L'esempio addotto é privo,
pertanto, di qualsiasi fondamento.
Semmai potrebbe rilevarsi che la
disposizione di cui all'ultima parte dell'art. 280 cod. pen. prende apodittica
posizione su di una tormentatissima questione dommatica che la più recente
giurisprudenza e molta parte della dottrina risolvono in senso contrario. É
molto dubbio, infatti, che le ipotesi contemplate nel secondo e quarto comma
dell'articolo possano essere considerate circostanze aggravanti anziché figure
autonome di reato. Sicuramente, anzi, a fronte dell'ipotesi base di attentato
alla vita di cui al primo comma, la morte che ne deriva non é una circostanza
ma il conseguimento del risultato che l'agente si prefiggeva. E, in realtà,
nella prima parte il fatto viene punito a titolo di consumazione anticipata ma,
per l'attuale diritto vivente che vi riconosce imprescindibile il requisito
dell'idoneità, esso ben poteva più correttamente essere punito a titolo di
tentativo, di cui, perciò, l'evento ulteriore rappresenta la consumazione.
Per tutte tali ragioni, dunque,
la questione sollevata non é fondata. Una corretta interpretazione della norma
consente, infatti, l'applicazione delle circostanze attenuanti qualora il
giudice non intenda esercitare quel giudizio di bilanciamento che la legge
consente solo a favore dell'aggravante de qua. In tal caso, le diminuzioni
saranno apportate sulla pena risultante dagli aumenti indotti dalle aggravanti,
secondo la regola generale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi
di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma terzo d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, così come convertito nell'art. 1
della l. 6 febbraio 1980 n. 15, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.,
sollevata dalla Corte d'Assise di Genova con ord. 21 dicembre 1983.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.
Leopoldo ELIA - Ettore GALLO
Depositata in cancelleria il 13
febbraio 1985.