SENTENZA N. 37
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180
(Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti
dalle pubbliche Amministrazioni), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 marzo
1977 dal Pretore di Bolzano nel procedimento esecutivo promosso da Del Monego
Assunta contro la Provincia autonoma di Bolzano, iscritta al n. 211 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 148 dell'anno 1977;
2) ordinanza emessa il 4 giugno
1981 dal Pretore di Roma nel procedimento esecutivo promosso da Dini Elda ed
altra contro Pia Marisa ed altro, iscritta al n. 550 del registro ordinanze
1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno
1981.
Visti gli atti d’intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica
dell'11 dicembre 1984 il Giudice relatore Francesco Saja;
udito l'Avvocato dello Stato
Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento
esecutivo promosso dalla creditrice Del Monego Maria Assunta, in proprio e
quale rappresentante della figlia minore, nei confronti del debitore Mair
Adolfo, il Pretore di Bolzano, con ordinanza del 16 marzo 1977 (in G. U. n. 148
del 1 giugno 1977; reg. ord. n. 211 del 1977) sollevava questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art.
2, n. 1 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il quale - facendo eccezione alla regola
della impignorabilità degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti
spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, contenuta nel precedente
art. 1 - stabilisce la sottoponibilità a sequestro ovvero a pignoramento dei
crediti suddetti "fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di
ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge".
Il Pretore premetteva che nella
specie il credito per cui si procedeva esecutivamente aveva per oggetto il
risarcimento del danno da omicidio colposo, commesso dal Mair a danno del
marito della Del Monego e che la norma denunciata impediva di sottoporre a
pignoramento lo stipendio del debitore, dipendente della Provincia di Bolzano.
Ciò premesso, il giudice
rimettente osservava che le ragioni a favore della intangibilità delle
retribuzioni dei pubblici dipendenti non sembravano giustificare la disparità
di trattamento, consistente nell'avere il legislatore disposto un'eccezione a
favore dei creditori per alimenti dovuti ex lege e nel non averla disposta
anche a favore dei creditori per danno da reato, i quali, al pari degli
alimentandi, versassero in stato di bisogno. Ad avviso del Pretore, anzi, tale
seconda obbligazione, con sostanziale finalità alimentare, avrebbe dovuto
essere maggiormente tutelata qualora avesse tratto causa da un’altrui condotta
illecita invece che dalla legge.
La stessa questione, ma in
riferimento al solo art. 3 Cost., veniva sollevata dal Pretore di Roma con
ordinanza 4 giugno 1981 (in G. U. n. 325 del 25 novembre 1981; reg. ord. n. 550
del 1981), emessa nel corso del procedimento esecutivo promosso dalla
creditrice Dini Elda contro la debitrice Pia Marisa, dipendente dello Stato e
responsabile del reato di omicidio colposo di Profili Loris, marito della Dini.
Il Pretore rilevava che la
finalità perseguita dall'ordinanza di rimessione del Pretore di Bolzano non
contrastava con l'interesse dello Stato, tutelato già dagli artt. 1 e 2 d.P.R.
n. 180 del 1950, a che i suoi dipendenti espletassero le loro mansioni in modo
sereno e con tutta tranquillità.
2. - La Presidenza del Consiglio
dei ministri é intervenuta in entrambe le cause sostenendo la non fondatezza
della questione. Essa afferma la non equiparabilità del credito per alimenti a
quello per risarcimento del danno, essendo soltanto il primo legato allo stato
di bisogno del creditore, nonché alla sussistenza di un vincolo di parentela
tra i due soggetti del rapporto obbligatorio, tutelato anche dall'art. 30 Cost.
L'interveniente osserva poi che
la dichiarazione di fondatezza della questione porterebbe ad estendere la
pignorabilità delle somme spettanti ai dipendenti pubblici a favore di
qualsiasi credito, con la conseguente obliterazione delle finalità perseguite dal
legislatore del 1950.
Considerato in
diritto
1. - Le ordinanze in epigrafe
prospettano sostanzialmente la medesima questione di costituzionalità: pertanto
i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - Precisamente i Pretori di
Bolzano e di Roma impugnano, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
l'art. 2, n. 1, d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il quale - ponendo un'eccezione
alla regola, contenuta nel precedente art. 1, dell'impignorabilità degli
stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti spettanti ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni - stabilisce, tra l'altro, che sono soggetti a
sequestro ed a pignoramento i crediti suindicati, fino alla concorrenza di un
terzo, per causa di alimenti dovuti per legge. Secondo i predetti giudici
l'eccezione ora ricordata, limitata agli alimenti ex lege, non sarebbe
razionale perché dovrebbe essere estesa anche alle ipotesi di crediti per il
risarcimento del danno da reato, ove il creditore versi in istato di bisogno:
rispetto a tali crediti, la limitazione, così come attualmente prevista,
risulterebbe quindi in contrasto, a loro avviso, con l'art. 3 Cost.; il Pretore
di Bolzano aggiunge inoltre, senza però addurre alcun elemento a sostegno, che
la norma suddetta violerebbe anche l'art. 24 Cost.
3. - La questione non é fondata
sotto nessuno dei due profili indicati.
Rispetto al primo, già questa
Corte ha avuto modo di osservare che la disposizione della generale
impignorabilità, posta dall'art. 1, l. cit., é in realtà giustificata, più che
dalla natura del rapporto, dall'intento di tutelare il buon andamento della
pubblica amministrazione, espressamente considerato nell'art. 97 della
Costituzione, che potrebbe essere turbato dalla mancanza di tranquillità
economica del pubblico dipendente, conseguente alla decurtazione della sua
retribuzione (cfr. sentt. n. 88 del 1963,
49 del 1976
e 105 del 1977).
A tale disciplina il legislatore ha ritenuto di porre tre deroghe, di cui due,
che qui non interessano, riguardano, rispettivamente, i debiti derivanti dal
danno cagionato all'ente da cui il debitore dipende e quelli in materia
tributaria (art. 2, nn. 2 e 3), per i quali é ammesso il pignoramento fino alla
concorrenza di un quinto; l'altra (art. 2, n. 1) - ricorrente nella specie -
concerne le obbligazioni aventi ad oggetto alimenti dovuti per legge, per le
quali é consentita l'esecuzione forzata nella misura di un terzo degli
emolumenti spettanti al pubblico dipendente. Al riguardo é evidente come, nel
dettare la disciplina suddetta, il legislatore abbia discrezionalmente
valutato, secondo valori etici e criteri socio-economici, le varie situazioni
prese in considerazione, procedendo al bilanciamento dei contrastanti interessi
ad esse inerenti. In particolare, la previsione delle obbligazioni alimentari,
limitata agli alimenti ex lege e non estesa perciò a quelle convenzionali
(vitalizio alimentare, legato di alimenti), é diretta alla tutela dei beni
essenziali della vita e della dignità dell'uomo: tutela dovuta, per ragioni di
solidarietà, ai soggetti della comunità familiare i quali si trovino in istato
di bisogno (artt. 30 Cost., 438 cod. civ. e vedi anche sent. 209 del 1984).
Ora, appunto in relazione a tale
precipua funzione dell'istituto il relativo diritto, per certi aspetti, non é
stato ricompreso da autorevole dottrina ed (indirettamente) dalla
giurisprudenza ordinaria nella categoria dei diritti di credito, ma é stato
considerato come inerente allo status familiare del soggetto e pertanto
avvicinato ai diritti della personalità. Da ciò la più energica tutela che
l'ordinamento ha tradizionalmente accordato all'alimentando per assicurargli la
concreta soddisfazione del suo diritto, tutela di cui la disposizione in esame
costituisce chiaramente un profilo particolare.
4. - Con l'obbligazione
alimentare, che le ordinanze di rimessione utilizzano come tertium
comparationis, non può intuitivamente considerarsi omogenea, in linea generale
(salvo quanto verrà precisato nel paragrafo successivo), quella concernente il
risarcimento del danno cagionato da atto illecito, e cioé il risarcimento
diretto ad eliminare il pregiudizio sofferto ed a reintegrare perciò il
patrimonio del creditore nella medesima situazione in cui si trovava prima
della commissione dell'illecito stesso. Né in proposito potrebbe rilevare la
moderna tendenza a modificare i tratti caratteristici della tradizionale figura
del risarcimento da illecito, sostituendola con quella di riparazione, che
meglio sembra giustificare sia la sussistenza dell'obbligo sancito dalla legge
in alcuni casi di assenza di colpa del debitore, sia il contenuto dell'obbligo
stesso, allorquando questo é esteso oltre la rigorosa reintegrazione della
diminuzione patrimoniale subita (ciò che, ad esempio, si verifica, per i c.d.
danni morali).
Rimane, invero, pur sempre tra le
due obbligazioni (alimentare, da un lato, e risarcitoria, dall'altro)
un'intrinseca diversità, che non consente di porle in linea di principio sullo
stesso piano: e di ciò si rendono, in verità, conto i giudici a quibus, che
peraltro vorrebbero elevare ad elemento comune caratterizzante lo stato di
bisogno del creditore, e pervenire così all'applicabilità della disciplina
prevista nell'art. 2, n. 1, d.P.R. n. 180 del 1950 attraverso una pronuncia
additiva di questa Corte.
Ma, posto il problema in tali
termini, deve escludersi sicuramente il preteso contrasto con il principio di
cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dato che l'invocato stato di
bisogno del creditore, il quale può ricorrere rispetto a tutte le obbligazioni
in relazione alle più disparate fattispecie concrete, ha rilievo, secondo una
valutazione discrezionale del legislatore, soltanto nei casi stabiliti dalla
legge e con gli effetti da essa previsti; esso non é quindi idoneo a incidere
sostanzialmente sul contenuto delle ricordate obbligazioni ed a conferire ad
esse quel carattere di omogeneità che intrinsecamente non hanno.
5. - Ciò che é stato rilevato in
via generale non esclude però che una particolare considerazione meriti
l'ipotesi in cui l'atto illecito abbia direttamente leso il credito agli
alimenti (lato sensu e comprensivo anche del diritto al mantenimento), ciò che,
tra l'altro, si verifica nel caso di omicidio della persona tenuta a prestarli:
e le ordinanze di rimessione si riferiscono appunto a due processi per
risarcimento del danno cagionato dall'omicidio colposo dei rispettivi marito e
padre delle attrici. La Corte non si nasconde che qualche ostacolo di natura
teorica potrebbe essere addotto contro l'ammissibilità del risarcimento per
lesione del diritto agli alimenti: ma, tenuta principalmente presente la sopra
ricordata natura giuridica di esso, ritiene, seguendo il prevalente
orientamento dottrinale e giurisprudenziale, che possa propendersi per la
soluzione positiva. Se così é, il diritto al risarcimento del danno, anche se
disposto per equivalente (e non in forma specifica), deve porsi sul medesimo
piano dell'originario diritto agli alimenti, leso dall'atto illecito, ed
assumere così una funzione sostitutiva di esso.
L'ipotesi in discorso ben può
rientrare quindi nella previsione del cit. art. 2, n. 1, essendo chiaramente
riconducibile alla sua ratio e compatibile con la sua formulazione letterale,
in quanto anche le obbligazioni da atto illecito non hanno carattere volontario
ma trovano nella legge il loro fondamento.
É appena il caso di aggiungere
che rientra nei compiti del giudice del processo principale accertare la
correlazione tra il danno subito, a cui si riferisce il risarcimento, e la
perdita del diritto agli alimenti (o al mantenimento); e, una volta che tale
correlazione sia stata stabilita (il che può avvenire anche interpretando la
sentenza di condanna nel processo esecutivo) e nei limiti di essa, spetta
ancora al giudice a quo stabilire se non sia contrario ad esigenze di logica
giuridica e di equità escludere l'ipotesi considerata dalla previsione della
norma in oggetto.
Naturalmente, se la qui indicata
interpretazione della norma impugnata non venisse accolta, il problema di
costituzionalità, limitato, ben s'intende, alla lesione del diritto agli
alimenti, si porrebbe in una prospettiva diversa da quella ora formulata dalle
ordinanze di rimessione.
6. - Palesemente non conferente é
infine il richiamo all'art. 24 Cost., genericamente contenuto nell'ordinanza
del Pretore di Bolzano senza neppure un cenno di specificazione delle varie
previsioni di tale norma.
L'impugnativa si esaurisce
infatti nella dedotta disparità di trattamento sopra esaminata e quindi risulta
all'evidenza fuor di proposito il richiamo al parametro ora indicato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara non
fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, n. 1, d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dai Pretori di Bolzano e di Roma con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.
Leopoldo ELIA - Francesco SAJA
Depositata in cancelleria il 13
febbraio 1985.