SENTENZA N. 33
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale degli artt. 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n.
392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani), promossi con ordinanze
emesse l'8 giugno 1983 dal Pretore di Roma, il 4, il 7 novembre e il 7 dicembre
1983 dal Pretore d’Aversa (n. 4 ord.), il 14 dicembre 1983 dal Pretore di
Milano (n. 2 ord.), il 21 dicembre 1983 dal Pretore d’Aversa (n. 5 ord.), il 15
dicembre 1983 dal Pretore di S. Severo, il 23 gennaio 1984 dal Pretore d’Aversa,
il 6 dicembre 1983 dal Pretore d’Alessandria, il 26 settembre e il 31 ottobre
1983 dal Pretore di Palermo (n. 3 ord.), il 10, 18 e il 27 gennaio 1984 dal
Pretore di Piacenza (n. 5 ord.), il 25 gennaio 1984 dal Pretore d’Aversa (n. 2
ord.), iscritte ai nn. 825, 1077, 1101 del registro ordinanze 1983, e ai nn.
59, 142, 217, 218, da 225 a 229, 240, 247, 266, 284, 285, 286, da 307 a 311,
352 e 353 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 60, 141, 148, 155, 162, 176, 183, 197, 224, 231, 238, 245
del 1984.
Visti gli atti d’intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica
dell'11 dicembre 1984 il Giudice relatore Francesco Saja;
udito l'Avvocato dello Stato
Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento
vertente tra De Cataldo Lucio e Ferlazzo Elsa ed avente ad oggetto licenza per
finita locazione di un immobile abitativo, il Pretore di Roma con ordinanza
dell'8 giugno 1983 (reg. ord. n. 825 del 1983) sollevava questione di
legittimità costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, in
quanto il primo di essi, per i contratti in corso alla data d’entrata in vigore
della stessa legge e soggetti a proroga secondo la legislazione precedente, non
prevede il rinnovo tacito del rapporto locativo in assenza della previa
disdetta del locatore, di cui all'art. 3 st.l., mentre l'art. 65 per i
contratti non soggetti a proroga richiama espressamente l'art. 3 cit. La differenza
di trattamento, in quanto non giustificata, sembrava dar luogo a contrasto con
l'art. 3 Cost.
Osservava, in particolare, il
Pretore come a suo avviso la Corte costituzionale, con la sentenza n. 22 del 1980,
avesse ritenuto strettamente analoghe le due categorie di contratti di cui
all'art. 58 e all'art. 65 citt., contenendo quest'ultimo, sostanzialmente, una
proroga legale. Di qui la lamentata disparità di trattamento, che consentiva
solo ai conduttori con contratto "non prorogato" di raggiungere la
certezza circa l'ulteriore corso del rapporto sei mesi prima della scadenza.
2. - La stessa questione veniva
sollevata dai Pretori: di Aversa con ordinanze nn. 1077, 1101 del 1983, 59,
142, da 225 a 229, 247, 352, 353 del 1984; di Milano, con ordinanze nn. 217,
218 del 1984; di San Severo, con ordinanza n. 240 del 1984; di Alessandria, con
ordinanza n. 266 del 1984; di Palermo, con ordinanze nn. 284, 285, 286 del
1984; di Piacenza, con ordinanze nn. da 307 a 311 del 1984. I Pretori di
Milano, di Piacenza e di San Severo richiamavano anch'essi la sentenza n.
22/1980 di questa Corte; i primi due, anzi, vi aggiungevano anche il richiamo
alla sent. n.
250/1983.
Il Pretore di Aversa, pur senza
un'espressa citazione delle dette sentenze, sosteneva che entrambe le categorie
di contratti, dell'art. 58 e dell'art. 65 citati, dovevano sostanzialmente
ritenersi prorogate dalla legge n. 392/1978. Egli insisteva sull'irrazionale
disparità di trattamento delle due categorie, non sembrandogli giustificato che
i conduttori con contratti già prorogati (art. 58) dovessero perdere la
disponibilità dell'abitazione senza preavviso del locatore.
Lo stesso Pretore notava infine
che l'art. 56 della legge n. 392 del 1978 permette di differire l'esecuzione
del provvedimento di rilascio fino a dodici mesi: tale disposizione, in quanto
operante soltanto sul piano del diritto processuale, non eliminava tuttavia
l'ingiustificata disparità di trattamento sul piano del diritto sostanziale a
sfavore dei conduttori con contratto "prorogato".
Le ordinanze del Pretore di
Palermo sono prive di qualsiasi motivazione sulla rilevanza della questione nei
giudizi a quibus.
3. - La Presidenza del Consiglio
dei ministri interveniva nelle cause nn. 1077 e 1101 del 1983, da 225 a 229,
240, 247, 266 e da 307 a 311 del 1984, prospettando l'eventualità che le norme
denunciate potessero essere interpretate nel senso che anche per i contratti
"prorogati" fosse necessaria la disdetta prima della scadenza. Essa
però escludeva poi tale possibilità.
Secondo l'interveniente non era
parimenti ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza, stante
l'eterogeneità delle due categorie di rapporti locativi: infatti quelli
"non prorogati", di cui all'art. 65 l. cit., erano dal legislatore
destinati ad essere in poco tempo equiparati a quelli disciplinati dal regime
definitivo della legge sull'equo canone (d'onde la previsione, anche per essi,
della disdetta di cui all'art. 3 st. l.), mentre quelli "prorogati",
di cui all'art. 58, continuavano ad essere soggetti al principio già espresso
nelle precedenti leggi di proroga, secondo cui la scadenza determinata per
legge non richiede la disdetta da parte del locatore.
Considerato in
diritto
1. - Tutte le ordinanze in
epigrafe sollevano la medesima questione di legittimità costituzionale degli
artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, concernente la disciplina delle
locazioni di immobili urbani: pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per
essere decisi con unica sentenza.
2. - Si osserva anzitutto che le
ordinanze del Pretore di Palermo (nn. 284, 285, 286 reg. ord. 1984) non fanno
alcun riferimento alla fattispecie concreta e quindi non contengono nessun
cenno sulla rilevanza della questione nel giudizio principale.
Pertanto, non risultando
osservata la prescrizione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, che
impone al giudice a quo di indicare nell'ordinanza di rinvio i termini e i
motivi dell'impugnativa, va dichiarata, conformemente alla costante
giurisprudenza di questa Corte (sentt. nn. 127 del 1983
e 281 del 1984,
ordd. nn. 164,
196 e 227 del 1984),
l'inammissibilità della questione sollevata con detti provvedimenti.
3. - Gli altri giudici a quibus
muovono dalla premessa - corrispondente alla prevalente giurisprudenza di
merito, non risultando ancora alcuna pronuncia specifica della Corte di
cassazione - che le norme anzidette pongono una disciplina differenziata in tema
di rinnovazione dei contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di
abitazione. Invero, mentre l'art. 58 - relativo a quelli già soggetti a proroga
e da esso ulteriormente prorogati - non richiede la disdetta per la cessazione
del rapporto alla scadenza, per contro, l'art. 65 - concernente i contratti in
corso alla data di entrata in vigore della legge e non soggetti a proroga -
dispone che a questi si applica la disciplina generale delle nuove locazioni,
prevista dalla cit. l. n. 392 del 1978 negli artt. 1 e 3: quest'ultimo
stabilisce che il contratto si intende rinnovato in mancanza di disdetta, da
comunicare sei mesi prima della scadenza.
La rilevata diversità del
regolamento giuridico sembra ai giudici suddetti violare - stante la sostanziale
identità che, a loro avviso, esisterebbe tra le situazioni considerate dalle
suddette norme - il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3, primo comma,
della Costituzione; pertanto essi prospettano l'esigenza di una parificazione
mediante la dichiarazione di illegittimità costituzionale del cit. art. 58
nella parte in cui non prevede la disdetta anche per i contratti in esso
considerati.
4. - Ciò posto, la Corte osserva
che la questione non é fondata.
Invero le norme impugnate si
riferiscono a due categorie di contratti intrinsecamente differenti, come
questa Corte ha avuto modo recentemente di rilevare (sent. n. 281 del 1984).
L'art. 65 considera i contratti non soggetti a proroga, che il legislatore
riconduce nell'alveo della nuova disciplina, sicché applicandosi anche l'art. 3
della stessa legge n. 392/1978, consegue la necessità della disdetta. L'art. 58
per contro, riferendosi ai contratti soggetti a proroga ed ulteriormente
prorogati (a data fissa), contiene una sua propria speciale disciplina, molto
più favorevole al locatario, nella quale il legislatore non ha ritenuto di
introdurre anche l'istituto della disdetta.
5. - Tale diversa disciplina non
può ritenersi priva di razionale fondamento, in quanto la rinnovazione tacita,
conseguente alla mancata disdetta, presuppone, di norma, la sussistenza di un
rapporto liberamente voluto dalle parti secondo la loro autonomia negoziale,
sicché, in mancanza di una manifestazione di volontà contraria, il legislatore
può ragionevolmente presumere che ricorra il comune intento di protrarre
ulteriormente il rapporto medesimo: per contro, in caso di intervento
autoritativo che sposti il termine di scadenza del contratto, disponendone la
proroga, la ricordata presunzione non può intuitivamente sussistere ed é logico
quindi che il contratto, indipendentemente dalla disdetta, cessi con lo spirare
del termine finale. Il che trova precisa conferma nei numerosi provvedimenti di
legislazione vincolistica, in cui, salve due sole eccezionali e anomale
ipotesi, non é stata mai prevista la disdetta, escludendosi con ciò la
rinnovazione tacita del contratto.
Né può condividersi il rilievo,
contenuto in alcune ordinanze, che, così argomentando, ne risulterebbe un
trattamento deteriore per i titolari di contratti previsti nell'art. 58 l. cit.
La situazione deve infatti essere considerata con una valutazione complessiva,
dalla quale si evince agevolmente che tali contratti risultano di certo
maggiormente protetti perché il conduttore fruisce sempre di una proroga di
notevole entità. Tale certezza non sussiste invece per i rapporti di cui
all'art. 65, in quanto la loro protrazione, dovendosi detrarre dalla durata
stabilita dall'art. 1 il tempo già trascorso dall'inizio della locazione (o, in
caso di intervenuto rinnovo contrattuale, dalla data di esso), può ridursi,
nella multiforme varietà di casi concreti, ad una misura minima ed
eventualmente trascurabile. Se così é, non si può accusare la normativa di
irrazionalità, in quanto la disciplina ex art. 58 risulta di certo più
favorevole al conduttore ed appunto per tale maggior favore é stata sollevata
la questione della sua estensione ai contratti previsti nel cit. art. 65 (e su
ciò la Corte si é pronunciata negativamente con la ricordata sent. n. 281/1984
sul rilievo della eterogeneità delle due categorie).
6. - I giudici a quibus
aggiungono però che la diseguaglianza delle due situazioni, considerate
rispettivamente dai citt. artt. 58 e 65, anche se esistente originariamente,
sarebbe venuta meno in conseguenza delle decisioni di questa Corte nn. 22 del
1980 e 250 del 1983. Queste, avendo esteso alle locazioni di cui all'art. 65 la
facoltà di recesso prevista dall'art. 59 l. cit. per i contratti di cui al
precedente art. 58, avrebbero in realtà stabilito un'identità ontologica tra le
due categorie di locazioni, identità che non consentirebbe più un diverso
trattamento ai fini della disdetta.
Non é però possibile seguire tale
ragionamento.
Invero con le due richiamate
decisioni la Corte ha ritenuto che il cit. art. 59 aveva limitato
irrazionalmente la rilevanza delle circostanze straordinarie, giustificative di
un recesso anticipato, ai contratti indicati nel precedente art. 58 in quanto
esse, per l'identità della ratio, consistente nelle urgenti e inderogabili
necessità del locatore, dovevano valere in tutti i casi di protrazione coattiva
del rapporto. La Corte, quindi, non parificò a tutti gli effetti - né poteva
ovviamente farlo - situazioni intrinsecamente differenziate, ma ritenne
soltanto, sotto un profilo del tutto particolare, che le gravi esigenze del
locatore non fossero razionalmente suscettibili del diverso trattamento
disposto dal legislatore. Tale essendo il contenuto delle ricordate decisioni,
é evidente come nessuna conseguenza possa da esse derivare in tema di disdetta.
Questa, invero, non ha nessuna correlazione con l'estensione della disposizione
dell'art. 59 anche ai contratti di cui all'art. 65 l. cit., dovendosi ricercare
altrove, come già si é detto, il fondamento della mancata previsione di essa
rispetto ai contratti previsti nell'art 58.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi:
1) dichiara inammissibile la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978
n. 392, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Palermo con le
ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara non fondata la
medesima questione di legittimità costituzionale, sollevata dai Pretori di
Roma, Aversa, Milano, San Severo, Alessandria e Piacenza con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1985.
Leopoldo ELIA - Francesco SAJA
Depositata in cancelleria il 6
febbraio 1985.