ORDINANZA N. 32
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitā
costituzionale dell'art. 256 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 in
riferimento all'art. 129 stesso d.P.R. (Approvazione del testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato) promosso con l'ordinanza emessa il 30 maggio 1977 dal Pretore di Lecce
nei procedimenti riuniti vertenti tra Pantaleo Fari Maria ed altri e Ministero
del tesoro ed altro, iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1978.
Visto l'atto dintervento del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nella camera di consiglio
del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa
il 30 maggio 1977 il Pretore di Lecce ha sollevato, in riferimento all'art. 136
della Costituzione, questione di legittimitā costituzionale dell'art. 256
d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella
parte in cui prevede che le disposizioni del testo unico si applicano in
riferimento all'art. 129, anche per gli effetti anteriori alla data dentrata
in vigore dello stesso.
Considerato che le norme rimesse
all'esame della Corte costituzionale e della cui legittimitā il giudice a quo
dubita riguardano i casi in trattazione in via giurisdizionale o amministrativa
alla data del 1 giugno 1974;
che peraltro dall'esame degli
atti processuali non risulta che le fattispecie oggetto del giudizio innanzi a
detto giudice rientrino fra quelle individuate, con criterio di riferimento
temporale, dalle norme sospettate dincostituzionalitā;
che pertanto la proposta
questione dincostituzionalitā appare inammissibile in punto di rilevanza ai
fini del decidere, sul quale nessuna motivazione é stata peraltro svolta dal
Pretore.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente
inammissibile la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 256 del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello stato) nella
parte in cui prevede che le disposizioni del testo unico si applicano, in
relazione all'art. 129, anche per gli effetti anteriori alla data dentrata in
vigore dello stesso in riferimento all'art. 136 della Costituzione.
Cosė deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Giuseppe
BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 30
gennaio 1985.