ORDINANZA N. 31
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e
di telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1977 dal
Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Consiglieri Aldo ed
altri e SIP s.p.a., iscritta al n. 163 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 dell'anno 1977.
Visto l'atto di costituzione
della SIP nonché l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio
del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa
il 20 gennaio 1977 il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 304, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui
nel delegare all'autorità amministrativa l'onere di determinare l'entità delle
tariffe telefoniche ivi specificate non stabilisce "criteri di base e
linee generali" idonei a delimitare "la discrezionalità dell'ente
impositore", in violazione del principio di riserva di legge relativa
sancito dall'art. 23 Cost.;
che si é costituita in giudizio
la SIP concludendo per l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della
questione sollevata;
che analoghe conclusioni d’infondatezza
sono state prese dall'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in giudizio
per il Presidente del Consiglio dei ministri;
considerato che il denunciato
art. 304 deve necessariamente essere valutato in relazione al potere di
determinazione dei prezzi dei servizi devoluto in via esclusiva al Comitato
interministeriale istituito con decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre
1944, n. 347 (e successive modificazioni) - ai sensi dell'art. 4 -;
che analoga questione é stata già
decisa dalla Corte con la sentenza n. 72 del 1969
che dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
232 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, contenente il "codice
postale e delle telecomunicazioni" con riferimento all'art. 23 della
Costituzione;
che nella motivazione della
predetta sentenza venne affermato tra l'altro (richiamando la sentenza n. 103 del 1957)
che la legge attribuisce al Comitato interministeriale un potere che
"lungi dall'essere illimitato sì da sconfinare in una valutazione di
fattori riservata al legislatore, é collegato ad elementi di natura tecnica che
ne circoscrivono l'ambito";
che nella stessa sentenza venne
altresì accertato che il potere spettante al Governo non può essere esercitato
se non uniformandosi alle deliberazioni adottate dal CIP;
che le stesse ragioni vanno nella
specie ribadite non trovando nell’ordinanza di rimessione argomenti nuovi
rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 304,
d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sollevata, in riferimento all'art. 23 della
Costituzione, dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Giuseppe
BORZELLINO
Depositata
in cancelleria il 30 gennaio 1985.