Ordinanza n.30 del 1985

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ORDINANZA N. 30

 

ANNO 1985

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori:

 

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

 

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

 

Avv. Oronzo REALE

 

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

 

Avv. Alberto MALAGUGINI

 

Prof. Livio PALADIN

 

Prof. Antonio LA PERGOLA

 

Prof. Virgilio ANDRIOLI

 

Prof. Giuseppe FERRARI

 

Dott. Francesco SAJA

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

 

ha pronunciato la seguente

 

 

 

ORDINANZA

 

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario); degli artt. 1, 5 e 7 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (Disposizioni in materia d’imposte sui redditi e sulle successioni), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1977 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Valentini Liliana ed altri, iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1977 e pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 dell'anno 1977.

 

Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

 

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Torino - a seguito di ricorso proposto da Valentini Liliana ed altri, diretto ad accertare, in prevenzione d’eventuali atti impositivi, l'insussistenza dell'obbligo del cumulo dei redditi dei coniugi, nonché della responsabilità solidale dei medesimi per le imposte rispettivamente e autonomamente dovute - ha sollevato con ordinanza 12 gennaio 1977 questione di legittimità costituzionale:

 

a) dell'art. 16 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 in quanto, sussistendo incertezza sull'ammissibilità, nel processo tributario, dell'azione d’accertamento negativo dell'obbligazione tributaria, non sembra garantita la tutela preventiva dei diritti del cittadino in materia tributaria, con violazione dell'art. 24 della Costituzione;

 

b) degli artt. 1, 5 e 7 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, contenenti norme sul cumulo dei redditi dei coniugi e sulla responsabilità solidale dei medesimi, in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 31, 35, 37 e 53 Cost. in base agli argomenti addotti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 179 del 1976.

 

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, gli artt. da 1 a 7 della legge n. 576/1975 sono stati abrogati dall'art. 1 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), e che, inoltre, l'art. 19 della legge n. 114/1977 ha dettato norme transitorie per l'imposta relativa ai redditi posseduti dai coniugi nell'anno 1975 (da ritenere, in relazione alla natura preventiva dell'azione dei contribuenti ed al tempo di presentazione del ricorso, oggetto di contestazione nella specie);

 

che, pertanto, soppresso mediante ius superveniens l'istituto del "cumulo", all'esclusione della cui applicazione era strumentale l'azione d’accertamento negativo, si determina la necessità di restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame della rilevanza sia, in ragione dell'ius superveniens, della questione sub b), che, in ragione della cennata strumentalità, della questione sub a).

 

 

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Torino.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.

 

Leopoldo ELIA - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 1985.