ORDINANZA N. 30
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della
disciplina del contenzioso tributario); degli artt. 1, 5 e 7 della legge 2
dicembre 1975, n. 576 (Disposizioni in materia d’imposte sui redditi e sulle
successioni), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1977 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da
Valentini Liliana ed altri, iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 dell'anno 1977.
Visto l'atto d’intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio
del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che la Commissione
tributaria di primo grado di Torino - a seguito di ricorso proposto da
Valentini Liliana ed altri, diretto ad accertare, in prevenzione d’eventuali
atti impositivi, l'insussistenza dell'obbligo del cumulo dei redditi dei
coniugi, nonché della responsabilità solidale dei medesimi per le imposte
rispettivamente e autonomamente dovute - ha sollevato con ordinanza 12 gennaio
1977 questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 16 d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636 in quanto, sussistendo incertezza sull'ammissibilità, nel processo
tributario, dell'azione d’accertamento negativo dell'obbligazione tributaria,
non sembra garantita la tutela preventiva dei diritti del cittadino in materia
tributaria, con violazione dell'art. 24 della Costituzione;
b) degli artt. 1, 5 e 7 della legge
2 dicembre 1975, n. 576, contenenti norme sul cumulo dei redditi dei coniugi e
sulla responsabilità solidale dei medesimi, in riferimento agli artt. 3, 4, 29,
31, 35, 37 e 53 Cost. in base agli argomenti addotti dalla Corte costituzionale
con la sentenza n. 179 del 1976.
Considerato che, successivamente
all'ordinanza di rimessione, gli artt. da 1 a 7 della legge n. 576/1975 sono
stati abrogati dall'art. 1 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni
della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), e che,
inoltre, l'art. 19 della legge n. 114/1977 ha dettato norme transitorie per
l'imposta relativa ai redditi posseduti dai coniugi nell'anno 1975 (da
ritenere, in relazione alla natura preventiva dell'azione dei contribuenti ed
al tempo di presentazione del ricorso, oggetto di contestazione nella specie);
che, pertanto, soppresso mediante
ius superveniens l'istituto del "cumulo", all'esclusione della cui
applicazione era strumentale l'azione d’accertamento negativo, si determina la
necessità di restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame della
rilevanza sia, in ragione dell'ius superveniens, della questione sub b), che,
in ragione della cennata strumentalità, della questione sub a).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti
alla Commissione tributaria di primo grado di Torino.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 30
gennaio 1985.