ORDINANZA N. 29
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitą
costituzionale dell'art. 91, comma settimo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice
della strada), promosso con ordinanza emessa il 5 ottobre 1981 dal Pretore di
Domodossola nel procedimento penale a carico di Profazio Giuseppe, iscritta al
n. 777 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 75 dell'anno 1982.
Visto l'atto dintervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio
del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Pretore di
Domodossola, nel procedimento penale a carico di Profazio Giuseppe, imputato di
lesioni colpose gravi, ripropone con ordinanza 5 ottobre 1981 la questione di
legittimitą costituzionale dell'art. 91, comma settimo, codice stradale, in
relazione all'art. 3 Cost.;
che i profili sotto cui la
questione é prospettata non sono diversi da quelli gią presi in esame dalla
Corte con sent. 20 gennaio 1977 n. 47, e recentemente con ordinanza 22 novembre
1984 n. 267;
che é intervenuto nel giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale
dello Stato, la quale ha chiesto che la questione sollevata sia dichiarata
infondata.
Considerato che, a parte quanto
gią é stato rilevato dalla citata sentenza di questa Corte in punto
infondatezza, e quant'altro é stato in proposito aggiunto, sia pure incidenter
tantum, colla richiamata ordinanza, il Pretore solo apparentemente ha motivato
sulla rilevanza, in quanto i motivi addotti attengono esclusivamente ad una
maggiore celeritą del rito (possibilitą di concludere il processo con decreto
penale, anziché attraverso tre gradi di giudizio), mentre l'art. 23, secondo
comma l. 11 marzo 1953 n. 87 non consente che una questione di legittimitą
costituzionale possa essere sollevata dall'autoritą giurisdizionale se non
ricorre la condizione inderogabile secondo cui "il giudizio non possa
essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di
legittimitą costituzionale";
che peraltro s'aggiunge a quanto
sopra un ulteriore motivo dinammissibilitą, gią rilevato nella citata
ordinanza di questa Corte, e su cui il Pretore argomenta in modo
contraddittorio. Infatti, mentre sostiene il remittente che la maggiore gravitą
del danno criminale cagionato dal reato atterrebbe esclusivamente alla funzione
della pena, lamenta che la pena accessoria non risponderebbe nella specie alla
diversa sua funzione essendo anche le lesioni personali gravi punite (ma solo
in via alternativa) "con pena pecuniaria", e quindi riferendosi egli
stesso ancora una volta alla pena;
che, in realtą, il legislatore
non ha trascurato la possibile incidenza del grado della colpa sulla
commisurazione della pena accessoria, affidando al magistrato il suo
apprezzamento discrezionale entro limiti edittali di minimo e di massimo; ma
quand'anche questa Corte accogliendo l'auspicio del Pretore, dichiarasse
l'illegittimitą del comma denunziato, nella parte in cui non prevede che il
giudice possa astenersi dall'infliggere la pena accessoria nei casi in cui il
grado della colpa sia assolutamente minimo, mai il Pretore avrebbe potuto farne
applicazione al caso di specie. Come risulta, infatti, dall'imputazione, si
tratta non soltanto di colpa generica (peraltro gią di per sé espressione di
grave imprudenza), ma anche di colpa specifica per violazione di una norma
fondamentale del comportamento di guida, avendo l'imputato, che viaggiava alla
guida della sua autovettura su di un rettifilo, svoltato a sinistra mentre
sopravveniva in senso opposto altra autovettura cui non dava precedenza, e alla
quale perciņ tagliava la strada cagionando pericolosissima collisione con le
conseguenze enunciate nel capo d'accusa.
che, pertanto, anche sotto tale
riguardo viene manifestamente a mancare la rilevanza della sollevata questione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile
per carenza di rilevanza la questione di legittimitą costituzionale dell'art.
91, comma settimo, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, sollevata dal Pretore di
Domodossola, con ordinanza 5 ottobre 1981, in riferimento all'art. 3 Cost..
Cosģ deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
gennaio 1985.
LEOPOLDO ELIA - ETTORE GALLO
Depositata in cancelleria il 30
gennaio 1985.