ORDINANZA N. 28
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo Elia, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
AVV. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
AVV. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni
a tutela dell'ordine pubblico), e dell'art. 8 del regio decreto-legge 20 luglio
1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835 (Istituzione e
funzionamento del tribunale per i minorenni), sostituito dall'articolo unico
della legge 25 luglio 1956, n. 888 (Modificazioni al regio decreto-legge 20
luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835,
sull'istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12
dicembre 1978 dal Tribunale per i minorenni di Roma nel procedimento penale a
carico di Caruso Marco, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 dell'anno 1979;
2) n. 2 ordinanze emesse il 28
novembre e il 12 dicembre 1978 dal Tribunale per i minorenni di Roma nel
procedimento penale a carico di Leoncini Maurizio, entrambe iscritte al n. 622
del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 304 dell'anno 1979;
3) ordinanza emessa il 2 giugno
1980 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Pinerolo nel procedimento
penale a carico di Rotondo Francesco, iscritta al n. 700 del registro ordinanze
1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 dell'anno
1980.
Visti gli atti d’intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio
del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Tribunale per i
minorenni di Roma con due ordinanze del 12 dicembre 1978, emesse nel corso dei
procedimenti penali a carico di Caruso Marco (R.O. n. 74 del 1979) e Leoncini
Maurizio (R.O. n. 622 del 1979), e il Giudice istruttore presso il Tribunale di
Pinerolo con ordinanza del 2 giugno 1980, emessa nel corso del procedimento
penale a carico di Rotondo Francesco (R.O. n. 700 del 1980), hanno sollevato,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
dell'art. 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, nella parte in cui non consente
la concessione della libertà provvisoria ai minorenni imputati di reati
tassativamente indicati in detta norma;
che il Tribunale per i minorenni
di Roma, nel corso del medesimo procedimento penale a carico di Leoncini
Maurizio, con ordinanza del 28 novembre 1978, trasmessa a questa Corte
contestualmente a quella pronunciata il 12 dicembre 1978 con lo stesso
fascicolo processuale, tanto da venire iscritta ad uno stesso numero di
Registro Generale (R.O. n. 622 del 1979), ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 8 del regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n.
835, sostituito dall'articolo unico della legge 25 luglio 1956, n. 888,
"nella parte in cui rende inevitabile il trasferimento dell'imputato in
carcerazione preventiva - minorenne al momento della contestazione del reato -
dall'istituto d’osservazione all'istituto per adulti, al compimento del
diciottesimo anno d’età";
e che in tutti i giudizi é
intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che entrambe le questioni siano
dichiarate non fondate;
considerato, quanto alla prima
questione, che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, é
intervenuta la legge 28 luglio 1984, n. 398 (Norme relative alla diminuzione
dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà
provvisoria), il cui art. 28 ha espressamente abrogato l'art. 1 della legge n.
152 del 1975;
che, di conseguenza, va disposta
la restituzione degli atti ai giudici a quibus, affinché rivalutino la
rilevanza della proposta questione alla stregua della nuova normativa;
e che la seconda questione
richiede un più puntuale, aggiornato, esame, oltre che della rilevanza, anche
della non manifesta infondatezza: da un lato, perché si valuti l'eventuale
incidenza della nuova disciplina sulla norma impugnata; dall'altro, perché si
riconsideri l'attuale vigenza del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 787, del
quale peraltro viene invocato il solo art. 28 e non anche l'art. 29, relativo
tanto alla "esecuzione della pena" quanto alla "carcerazione
preventiva".
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti
al Tribunale per i minorenni di Roma e al Giudice istruttore presso il
Tribunale di Pinerolo.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
gennaio 1985.
Leopoldo Elia – Giovanni Conso
Depositata in cancelleria il 30
gennaio 1985.