Ordinanza n.28 del 1985

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ORDINANZA N. 28

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo Elia, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

AVV. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

AVV. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), e dell'art. 8 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), sostituito dall'articolo unico della legge 25 luglio 1956, n. 888 (Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, sull'istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 dicembre 1978 dal Tribunale per i minorenni di Roma nel procedimento penale a carico di Caruso Marco, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 dell'anno 1979;

2) n. 2 ordinanze emesse il 28 novembre e il 12 dicembre 1978 dal Tribunale per i minorenni di Roma nel procedimento penale a carico di Leoncini Maurizio, entrambe iscritte al n. 622 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 dell'anno 1979;

3) ordinanza emessa il 2 giugno 1980 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Pinerolo nel procedimento penale a carico di Rotondo Francesco, iscritta al n. 700 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 dell'anno 1980.

Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Tribunale per i minorenni di Roma con due ordinanze del 12 dicembre 1978, emesse nel corso dei procedimenti penali a carico di Caruso Marco (R.O. n. 74 del 1979) e Leoncini Maurizio (R.O. n. 622 del 1979), e il Giudice istruttore presso il Tribunale di Pinerolo con ordinanza del 2 giugno 1980, emessa nel corso del procedimento penale a carico di Rotondo Francesco (R.O. n. 700 del 1980), hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, nella parte in cui non consente la concessione della libertà provvisoria ai minorenni imputati di reati tassativamente indicati in detta norma;

che il Tribunale per i minorenni di Roma, nel corso del medesimo procedimento penale a carico di Leoncini Maurizio, con ordinanza del 28 novembre 1978, trasmessa a questa Corte contestualmente a quella pronunciata il 12 dicembre 1978 con lo stesso fascicolo processuale, tanto da venire iscritta ad uno stesso numero di Registro Generale (R.O. n. 622 del 1979), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 8 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, sostituito dall'articolo unico della legge 25 luglio 1956, n. 888, "nella parte in cui rende inevitabile il trasferimento dell'imputato in carcerazione preventiva - minorenne al momento della contestazione del reato - dall'istituto d’osservazione all'istituto per adulti, al compimento del diciottesimo anno d’età";

e che in tutti i giudizi é intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che entrambe le questioni siano dichiarate non fondate;

considerato, quanto alla prima questione, che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, é intervenuta la legge 28 luglio 1984, n. 398 (Norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria), il cui art. 28 ha espressamente abrogato l'art. 1 della legge n. 152 del 1975;

che, di conseguenza, va disposta la restituzione degli atti ai giudici a quibus, affinché rivalutino la rilevanza della proposta questione alla stregua della nuova normativa;

e che la seconda questione richiede un più puntuale, aggiornato, esame, oltre che della rilevanza, anche della non manifesta infondatezza: da un lato, perché si valuti l'eventuale incidenza della nuova disciplina sulla norma impugnata; dall'altro, perché si riconsideri l'attuale vigenza del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 787, del quale peraltro viene invocato il solo art. 28 e non anche l'art. 29, relativo tanto alla "esecuzione della pena" quanto alla "carcerazione preventiva".

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di Roma e al Giudice istruttore presso il Tribunale di Pinerolo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.

Leopoldo Elia – Giovanni Conso

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 1985.