ORDINANZA N. 27
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitą
costituzionale dell'art. 590 del codice penale e dell'art. 91 del d.P.R. 15
giugno 1959, n. 393 (Codice della strada) promosso con ordinanza emessa il 27
maggio 1983 dal Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico
di Gortan Pierpaolo, iscritta al n. 980 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del
4 dicembre 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di
Bassano del Grappa, con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di
legittimitą costituzionale dell'art. 590 cod. pen. e dell'art. 91 del d.P.R. 15
giugno 1959, n. 393, nella parte in cui disciplina i poteri dell'autoritą
giudiziaria in ordine alla sospensione od alla revoca della patente;
che, secondo il Pretore, per
effetto della nuova disciplina il giudice non puņ sospendere né revocare la
patente, se non quando sia stata presentata querela da parte della persona
offesa, con violazione del principio di eguaglianza;
e che nel giudizio é intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la non fondatezza.
Considerato che, peraltro,
nell'ordinanza di rimessione lo stesso Pretore dą atto che la querela é stata
in effetti ritualmente presentata, onde egli risulta pienamente investito di
quei poteri di cui censura la carenza nell'ipotesi di mancata attivazione della
persona offesa;
che pertanto la questione,
essendo palesemente irrilevante, va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte Costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
inammissibilitą della questione di legittimitą costituzionale dell'art. 590
cod. pen. e dell'art. 9l del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sollevata dallordinanza
in epigrafe.
Cosģ deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Livio PALADIN
Depositata in cancelleria il 30
gennaio 1985.