Ordinanza n.27 del 1985

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ORDINANZA N. 27

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 590 del codice penale e dell'art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada) promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1983 dal Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di Gortan Pierpaolo, iscritta al n. 980 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Bassano del Grappa, con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 590 cod. pen. e dell'art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nella parte in cui disciplina i poteri dell'autorità giudiziaria in ordine alla sospensione od alla revoca della patente;

che, secondo il Pretore, per effetto della nuova disciplina il giudice non può sospendere né revocare la patente, se non quando sia stata presentata querela da parte della persona offesa, con violazione del principio di eguaglianza;

e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la non fondatezza.

Considerato che, peraltro, nell'ordinanza di rimessione lo stesso Pretore dà atto che la querela é stata in effetti ritualmente presentata, onde egli risulta pienamente investito di quei poteri di cui censura la carenza nell'ipotesi di mancata attivazione della persona offesa;

che pertanto la questione, essendo palesemente irrilevante, va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 590 cod. pen. e dell'art. 9l del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sollevata dall’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.

Leopoldo ELIA - Livio PALADIN

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 1985.