ORDINANZA N. 26
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 1 e segg. della legge 27 maggio 1929, n. 810
(Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del concordato,
sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929-VII)
promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1977 dal Pretore di Roma in una
procedura relativa a lavori edilizi non autorizzati, iscritta al n. 283 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 218 dell'anno 1977.
Visto l'atto d’intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri
udito nella camera di consiglio
del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Roma -
con ordinanza emessa il 29 aprile 1977 - ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 e seguenti della legge 27 maggio 1929, n. 810,
"nella parte in cui ha dato esecuzione nello Stato all'art. 16 capoverso
del Trattato fra Santa Sede e l'Italia, relativamente alla facoltà concessa
alla Santa Sede di dare agli immobili, menzionati nel Trattato stesso e negli
allegati, l'assetto che creda senza autorizzazione o consensi da parte di
autorità governative, provinciali o comunali italiane";
che, infatti, secondo il giudice
a quo la disciplina predetta si porrebbe in contrasto con una serie di
"principi accolti dalla Costituzione" e sopra ordinati alle stesse
norme dei Patti Lateranensi, come quelli sanciti dagli artt. 3, 9, 117 e 128
Cost.: così determinando un "pregiudizio irreversibile per il patrimonio
ambientale, naturale, sociale, economico e politico del Paese", una
disparità di trattamento quanto al rispetto delle leggi urbanistiche, nonché
una lesione dei "poteri conferiti in materia di disciplina del territorio
alle regioni ed ai comuni";
e che l'intervenuto Presidente
del Consiglio dei ministri - dopo aver adombrato l'irrilevanza della
impugnativa ai fini del giudizio a quo, dati i "principi generali vigenti
in tema di non retroattività delle norme penali più sfavorevoli al reo" -
ha invece concluso nel senso della non fondatezza: sia perché l'ordinanza di
rinvio non identificherebbe alcun principio supremo dell'ordinamento
costituzionale, sia perché la norma impugnata non avrebbe "natura
sostanziale" e dunque non esonererebbe la Santa Sede dalla osservanza di
tutte le prescrizioni "che disciplinano concretamente l'attività
edilizia".
Considerato che la fattispecie
all'esame del giudice a quo si risolve "presumibilmente" - secondo la
stessa ordinanza di rinvio - "in opere di ampliamento e di modificazione
dell'immobile" sede di Propaganda Fide, concretanti un "eventuale
reato", sicché si potrebbe dubitare dell'ammissibilità di una questione
sollevata prima ancora che fosse stato instaurato un vero e proprio
procedimento penale, sebbene il Pretore di Roma prenda appunto le mosse
dall'assunto che sia la stessa norma impugnata a privarlo in tal campo di
giurisdizione;
considerato, per altro, che per
costante giurisprudenza della Corte (cfr., da ultimo, la sentenza n. 18 del 1982)
il sindacato sulle norme dei Patti Lateranensi, cui sia stata data esecuzione
da parte dell'Italia, "resta limitato e circoscritto all'accertamento
della loro conformità o meno ai principi supremi dell'ordinamento
costituzionale"; che gli invocati parametri costituzionali non rientrano
agli effetti in questione fra i "principi supremi", mentre il
cosiddetto "privilegio di extraterritorialità", previsto dal Trattato
fra la Santa Sede e l'Italia, non offende - di per sé - "il patrimonio
storico e artistico della Nazione".
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 ss.
della legge 27 maggio 1929. n. 810, sollevata dal Pretore di Roma - in
riferimento agli artt. 3, 9, 117 e 128 della Costituzione - nella parte
concernente l'art. 16, secondo comma, del Trattato fra la Santa Sede e
l'Italia.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Livio PALADIN
Depositata in cancelleria il 30
gennaio 1985.